Con una pistola ad aria compressa danneggia, rompendo il lunotto posteriore ed altri vetri, a 60 autovetture parcheggiate in sosta lungo alcune vie cittadine nonché frantuma il finestrino posteriore di un'ambulanza della Croce Rossa Italiana.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23/05/2018) 01-10-2018, n. 43264
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente -
Dott. FIORDALISI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.C., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/01/2018 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA;
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore:
E' presente l'avvocato DEL GIUDICE ROMEO del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di V.C., che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. V.C. ricorre avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Salerno con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno il 12 gennaio 2018, per il reato di devastazione di cui all'articolo 419 codice penale, consumato nella notte del 11 ottobre 2017, per aver, in concorso con altri, mediante una pistola ad aria compressa danneggiato, rompendone il lunotto posteriore ed altri vetri, almeno 60 autovetture parcheggiate in sosta lungo via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), lungomare (OMISSIS), via (OMISSIS), Piazza (OMISSIS), via (OMISSIS), via (OMISSIS), nonchè per aver frantumato il finestrino posteriore dell'ambulanza della Croce Rossa Italiana targata (OMISSIS), così commettendo fatti di devastazione.
2. L'ordinanza impugnata evidenzia che, a seguito di numerose denunce di danneggiamento di auto parcheggiate lungo le strade principali di Salerno, i Carabinieri denunciavano, tra gli altri, V.C..
La visione delle telecamere di video sorveglianza delle strade permetteva, infatti, di individuare la Toyota Yaris, con una luce di posizione posteriore lato guida più intenso di quello del lato opposto, a bordo della quale i giovani avevano esploso i colpi verso i vetri delle auto con la pistola ad aria compressa, nonchè la lancia Y che, insieme alla Toyota, aveva percorso le medesime strade senza mai fermarsi. I carabinieri perquisivano F.C., V.C., P.R., T.A., sequestrandone i cellulari e rinvenendo nell'abitazione di F.C. due pistole ad aria compressa con relativo munizionamento compatibile con quello usato per produrre i danneggiamenti alle auto. Veniva altresì acquisita una dichiarazione di vendita del (OMISSIS) rilasciata a V.C. dall'armeria (OMISSIS).
Infine, dai cellulari acquisiti, venivano estrapolati messaggi "whats up" su un gruppo al quale era iscritto V.C., al quale veniva sequestrata l'arma usata per eseguire i danneggiamenti. Dalle comunicazioni tra P.R. e M.A. si evinceva la corresponsabilità nella vicenda di V.C., il quale veniva indicato anche nelle dichiarazioni di M.A. come partecipe all'azione delittuosa.
Il V., durante l'interrogatorio di garanzia in sede di esecuzione della misura della custodia cautelare dagli arresti domiciliari, confessava il fatto, dichiarando che tutti avevano sparato e che la pistola era intestata a lui, pur essendo detenuta da F.C., per evitare che la trovassero i propri genitori.
3. Denuncia il ricorrente l'erronea interpretazione dell'art. 419 c.p., e il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di devastazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Secondo il ricorrente i giudici del riesame si sarebbero limitati ad argomentare sulla sussistenza di uno scio degli elementi costitutivi del reato, il danneggiamento, mentre in ordine alla idoneità ad offendere il bene giuridico dell'ordine pubblico i giudici popolari si sarebbero limitati a formulare delle ipotesi senza alcuna verifica sul piano delle risultanze processuali.
Mancherebbe cioè il turbamento alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata indipendentemente dal danno alle persone o a gruppi di persone.
La motivazione del Tribunale si è esaurita nell'affermazione apodittica per la quale "le modalità con cui sono stati posti in essere i danneggiamenti hanno determinato sicuramente allarme sociale ed hanno destabilizzato la collettività dei cittadini, perchè molte persone offese, nel denunciare i danni patiti della propria auto, formalizzano il dato di aver notato danneggiate le auto vicine alla propria"; in particolare, il ricorrente evidenzia che le strade percorse dalle vetture degli imputati durante l'azione delittuosa erano deserte, prive di auto circolanti e da persone, e che il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico, pericolo che, per le modalità del fatto, deve essere concreto e non meramente ipotetico, quindi ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.
L'offesa ed il pericolo concreto dell'ordine pubblico, in modo specifico, riguarda il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, mentre nel caso di specie i danneggiamenti posti in essere non avrebbero avuto ripercussioni sul sull'ordine pubblico, pur essendo astrattamente idonei a minacciare la vita collettiva, perchè risultano posti in essere di notte, lungo strade deserte, quando non vi erano vetture circolanti o pedoni.
Non vi erano quindi le condizioni che potessero essere percepite dai proprietari delle autovetture danneggiate o da altri cittadini come incidenti sulla sicurezza della propria incolumità.
Motivi della decisione
1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito un principio, che la Corte condivide, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di devastazione, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purchè sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico (Sez. 1 n. 3759 del 07/11/2013 (dep. 2014) Chiacchieretta Rv. 258600).
L'elemento oggettivo del delitto di devastazione di cui all'art. 419 c.p., consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreto dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. (Sez. 6, n. 37367, del 06/05/2014, Seppia, RV 261932; Sez. 1, n. 946, del 05/07/2011, Muro, Rv. 251665).
2. Nel caso di specie, il fatto che i plurimi danneggiamenti siano avvenuti in modo indiscriminato sulle autovetture parcheggiate in diverse strade del centro della Città, scorrendo per le stesse con più persone munite di armi ad aria compressa è di per sè elemento che - nella fase cautelare in esame - può essere ineccepibilmente ritenuto idoneo a scuotere la pubblica tranquillità, come ha giudicato il Tribunale, perchè i possessori di autoveicoli parcheggiati per le strade del centro cittadino, avendo notato i danneggiamenti così diffusi, anche nei giorni seguenti al fatto, avvertono il rischio di subire danni, con la conseguenza che in un numero elevato di persone viene turbata la tranquillità.
Nel reato di devastazione e saccheggio, il profilo del pericolo all'ordine pubblico va affrontato nell'ambito del problema di qualificazione giuridica e, quindi, dell'offesa all'interesse complessivamente tutelato. Ciò non significa che il pericolo contro l'ordine pubblico possa essere meramente ipotetico, perchè il fatto posto in essere deve consistere in un'effettiva minaccia per la vita collettiva (Sez. 1 n. 5166 del 05/03/1990 Chiti Rv. 183951), sicchè il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (Sez. 1, n. 26830, del 08/03/2001, Mazzotta).
Nel caso di specie il Tribunale di Salerno ha evidenziato che si tratta di un danneggiamento grave, diffuso, che ha colpito la popolazione locale in modo indiscriminato, ponendo in concreto pericolo l'ordine pubblico, stante il fatto che è stato creato allarme diffuso e diffusa preoccupazione circa la sicurezza delle strade cittadine, tanto che, anche sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha rilevato che la condotta del ricorrente è stata diretta non solo a danneggiare, ma anche a produrre un effetto eclatante e destabilizzante, come è dimostrato dalla ricerca di articoli di giornale inerenti il gesto posto in essere, una ricerca tesa a verificare se il gesto avesse o meno provocato clamore mediatico e dai commenti esaltati all'interno del proprio gruppo di Whats App, unitamente ai correi, tanto da lamentarsi che il numero di auto danneggiate riferito dagli articoli di giornale era inferiore a quello reale, con l'impegno a perpetrare, in futuro, un'azione ancora più eclatante.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018 Il delitto di devastazione e saccheggio appresta tutela anticipata all'ordine pubblico (Gargani, sub art. 419, in Cod. pen. Padovani, 2747; Venditti, Saccheggio e devastazione, in ED, XLI, Milano, 1989, 185). L'inafferrabile (Insolera, I delitti contro l'ordine pubblico, in Canestrari, Gamberini, Insolera, Mazzacuva, Sgubbi, Stortoni, Tagliarini, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1998, 208) nozione di ordine pubblico è stata oggetto delle più contrapposte esegesi dottrinarie, che spaziano dal più concretizzato ed empirico concetto di ordine pubblico «materiale» come pubblica tranquillità e sicurezza delle cose (De Vero, Ordine pubblico (delitti contro), in Digesto pen., IX, Torino, 1994, 79; Contieri, I delitti contro l'ordine pubblico, Milano, 1961, 128; Barazzetta, sub art. 419, in Comm. Dolcini, Marinucci, Milano, 2006, 3161; Bottini, Appunti sul delitto di saccheggio, in GCCP, 1949, II, 953; Bouchard, Devastazione e saccheggio, in Digesto pen., III, Torino, 1989, 442; Dean, Pluralità d'agenti e pluralità di condotte nella struttura del delitto di saccheggio, in Fpe, 1964, 389; Delle Donne, Il delitto di saccheggio nella fattispecie dell'art. 419 c.p. , in AP, 1947, II, 49; Borrelli, sub art. 419, in Comm. Lattanzi, Lupo, IX, Milano, 2010, 238), fino ad una più astratta ricostruzione pubblicistica in termini di integrità dell'ordinamento statuale e, ora, costituzionale. Rispetto ad altri reati contro l'ordine pubblico - ed in particolare rispetto a quelli associativi, d'istigazione e apologia - la norma in commento appare in realtà assai poco incline a supportare ricostruzioni meramente idealistiche o astratte dello specifico oggetto di tutela: l'estrema concretezza, esteriorità e potenzialità lesiva delle condotte tipizzate, infatti, sembra necessitare una ricostruzione del bene giuridico nei termini generali di un empirico concetto di sicurezza collettiva, da intendersi quale diritto del cittadino e non già quale mero interesse dello Stato. Nell'ottica del perseguimento della più concreta dimensione del bene giuridico in esame, è stata infatti autorevolmente proposta, de iure condendo, una rifondazione dello stesso - lessicalmente evidenziata anche attraverso la nuova denominazione del relativo titolo come "reati contro la sicurezza collettiva" - in termini di «sicurezza "fisica" della collettività» (Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, in DocG, 1992, 385).
In ogni caso, la questione della concretizzazione del ben giuridico dell'ordine pubblico, come autorevolmente notato, viene definitivamente superata in quanto - anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale intervenuta sulle ipotesi più astratte ricadenti nel titolo V: i delitti di istigazione e apologia ex artt. 414, 415 c.p. tradizionalmente censurati come delitti d'opinione confliggenti col principio di offensività e con l'art. 21 Cost.- deve comunque darsi una lettura interpretativa di queste incriminazioni come reati di pericolo concreto, richiedendo un giudizio di effettiva pericolosità (Ambrosetti, Reati contro l'ordine pubblico. Introduzione, in Cocco, Ambrosetti, Mezzetti, PS, I, 473).
Anche la giurisprudenza (Cass. pen. sez. I, 19/6/2012, n. 26144; Cass. pen. sez. I, 8/3/2001; Cass. pen. sez. I, 5/3/1990; Cass. pen. sez. I, 28/4/1983; Cass. pen. sez. I, 25/1/1973) assume, in linea di principio, una dimensione concreta del bene tutelato dall'art. 419, individuato unanimemente nell'ordine pubblico, inteso quale «buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza» (Cass. pen. sez. I, 25/1/1973), e ritenuto assorbente (C., S.U., 26/3/1960; Cass. pen. sez. I, 6/4/2004) dell'intermedia lesione - insita nelle condotte di devastazione e saccheggio - del patrimonio, bene che, specificamente protetto dal titolo XIII, non è ritenuto quale autonomo oggetto di tutela della norma in commento. La più recente giurisprudenza, ricadente sui ricorrenti fenomeni di degenerazione dell'antagonismo delle tifoserie sportive (devastazioni in occasione degli incontri di calcio) e financo del conflitto politico (devastazione della sede di circoli politici avversari), ricalca fermamente l'assunto, richiedendo un concreto pericolo per la serenità della pubblica convivenza (Cass. pen. sez. I, 29/4/2010, n. 20313, in RPo, 2011, 2, 92; Cass. pen. sez. I, 1/4/2010, n. 22633, in RPo, 2011, 3-4, 210; Cass. pen. sez. I, 1/4/2010, n. 16553, in CED Cassazione, 2010) ed escludendo, invece, la ricorrenza dell'art. 419 a fronte di singoli atti di violenza, quale il ribaltamento di un furgone per impedire il transito di veicoli delle forze dell'ordine, ove isolati e non ricollegabili ex art. 110 c.p. alla complessiva regia delle devastazioni contestualmente realizzate da gruppi ultras (Cass. pen. sez. VI, 27/3/2009, n. 15543, in CED Cassazione, 2009). Per la configurabilità del reato è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico (Cass. pen. sez. I, 28/1/2014, n. 3759).
Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale di riesame aveva rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale, per il reato di devastazione di cui all'articolo 419 c.p ., consumato di notte, per aver l'indagato, in concorso con altri, mediante una pistola ad aria compressa danneggiato, rompendone il lunotto posteriore ed altri vetri, almeno 60 autovetture parcheggiate in sosta lungo alcune vie cittadine nonché per aver frantumato il finestrino posteriore di un'ambulanza della Croce Rossa Italiana, così commettendo fatti di devastazione. Ricorrendo in Cassazione, l'indagato sosteneva che i giudici del riesame si erano limitati ad argomentare sulla sussistenza di uno solo degli elementi costitutivi del reato, il danneggiamento, mentre in ordine alla idoneità ad offendere il bene giuridico dell'ordine pubblico i giudici si sarebbero limitati a formulare delle ipotesi senza alcuna verifica sul piano delle risultanze processuali. Difettava cioè il turbamento alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata indipendentemente dal danno alle persone o a gruppi di persone.
La Cassazione, nel respingere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima, evidenziando come, nel caso di specie, il fatto che i plurimi danneggiamenti fossero avvenuti in modo indiscriminato sulle autovetture parcheggiate in diverse strade del centro della Città, scorrendo per le stesse con più persone munite di armi ad aria compressa è di per sé elemento che - nella fase cautelare in esame - poteva essere ineccepibilmente ritenuto idoneo a scuotere la pubblica tranquillità, come giudicato dal Tribunale, perché i possessori di autoveicoli parcheggiati per le strade del centro cittadino, avendo notato i danneggiamenti così diffusi, anche nei giorni seguenti al fatto, avvertono il rischio di subire danni, con la conseguenza che in un numero elevato di persone viene turbata la tranquillità.
Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.
18-10-2018 23:19
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