Chi viene condannato per un reato elettorale non può più votare, anche se ha avuto concessa la sospensione condizionale della pena.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 52522 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 16/01/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
nel procedimento a carico di:
D.V.A. nato il .................. a SANTA MARIA CAPUA VETERE
avverso l'ordinanza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
lette/centito le conclusioni del PG
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 31 maggio - 13 giugno 2017, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'articolazione territoriale di Caserta, ha
accolto l'istanza avanzata da A.D.V. , volta a ottenere la revoca
dell'ordine di esecuzione n. 30877/2016 SIEP con il quale era stata posta in
esecuzione la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni uno, inflittagli dal Tribunale suddetto con sentenza del 22 gennaio 2014, che
lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art.
349 cod. pen., con la sospensione condizionale, e ha dichiarato la non eseguibilità
della condanna relativamente alla pena accessoria, siccome condizionalmente
sospesa, e con essa dell'ordine di esecuzione suddetto con cui era stato disposto il
ritiro della tessera elettorale.
2.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendone l'annullamento senza
rinvio e adducendo un unico motivo con cui lamenta inosservanza o erronea
applicazione della legge penale.
Ad avviso dell'Autorità ricorrente il provvedimento in esame era palesemente
viziato, in quanto non aveva tenuto conto del fatto che - a seguito della modifica
normativa introdotta dalla legge n. 15 del 1992 - i condannati a pena che
importava interdizione dai pubblici uffici erano espressamente esclusi dalle liste
elettorali, con la specificazione dettata dalla stessa norma che, con riferimento alle
sentenze penali producevano la perdita del diritto elettorale soltanto quando erano
passate in giudicato, la sospensione condizionale della pena non aveva effetto ai
fini della privazione del diritto di elettorato: stante tale chiarimento normativo, il
Tribunale avrebbe dovuto considerare che la sospensione condizionale della pena
inflitta a D.V. non poteva avere effetti anche sull'esigibilità della connessa
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e quindi la conseguente perdita
del diritto elettorale.
3.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo rilevare che
la modificazione normativa introdotta dalla legge n. 15 del 1992, che aveva
sostituito l'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967, era relativa alla privazione del diritto
elettorale costituente effetto penale delle sentenze di condanna per reati elettorali,
non già all'effetto della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, sicché
per l'ambito estraneo ai reati elettorali non era da ritenersi derogata l'efficacia
della sospensione condizionale delle pene, inerente anche alle pene accessorie,
come da art. 166 cod. pen., con l'effetto che l'interdizione dai pubblici uffici
costituente pena accessoria derivata da reato diverso da quello elettorale seguiva
la disciplina ordinaria: ed era quest'ultimo il caso in esame, atteso che la
condanna del Della Valle aveva riguardato il reato di cui all'art. 349 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
L'impugnazione, pur involgente una delicata questione interpretativa, va
ritenuta alfine infondata e deve essere, quindi, rigettata.
2.
Essa sottende un'esegesi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 2
d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992 - quella
secondo cui la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della
privazione del diritto di elettorato - come riferita alla sospensione del diritto di
elettorato, non soltanto come effetto extrapenale autonomo scaturente in modo
specifico dalla commissione di un delitto elettorale, ma più in generale come
conseguenza derivante anche da una pena accessoria, in particolare
dall'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Epperò, la diversa interpretazione sollecitata dal Procuratore generale in sede
con la formulazione dell'articolato parere sopra richiamato si profila persuasiva e
contrasta efficacemente le ragioni poste dal P.m. ricorrente alla base
dell'impugnazione.
2.1. L'esegesi ora indicata non è nuova. Essa circoscrive la portata della
novità introdotta dalla legge n. 15 del 1992 per quanto concerne la perdita del
diritto di elettorato come effetto penale derivante esclusivamente dalla condanna
dell'interessato per fattispecie antigiuridiche costituenti reati elettorali in concreto
puniti con la reclusione.
Si è già precisato che la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità per la
durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi
dell'art. 113, commi primo e secondo, d.P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di
un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena
accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena
principale eventualmente disposta (Sez. 1, n. 31499 del 04/06/2013, Diodato, Rv.
256794).
2.2. Si richiama il contenuto delle tre norme che rilevano ai fini della presente
vicenda.
L'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del
1992, stabilisce, al primo comma, che non sono elettori: a) [...]; b) coloro che
sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato
dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei
provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di
soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del
codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a
pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono
sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della
sua durata.
La disposizione, al secondo comma, prevede che le sentenze penali
producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato e
(questo è il punto di più diretto interesse) specifica che la sospensione
condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato.
Questa disciplina va coordinata con l'art. 113 d.P.R. n. 139 del 1957, in base
al cui primo comma le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice
applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Il secondo comma dispone che, se la condanna colpisce il candidato, la
privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non
minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Poi il terzo comma prescrive che il giudice può ordinare, in ogni caso, la
pubblicazione della sentenza di condanna.
Infine, l'art. 166 cod. pen., come sostituito dall'art. 4 legge n. 19 del 1990,
che regola gli effetti della sospensione condizionale della pena, dispone che tale
sospensione si estende alle pene accessorie.
2.3. Nel solco dell'interpretazione richiamata - premesso che gli effetti penali
della condanna, alla cui categoria appartengono anche le pene accessorie,
conseguono solo a una sentenza irrevocabile di condanna (non da provvedimenti
discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come
necessario presupposto) e posseggono una natura sanzionatoria, pur se incidente
in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale e processuale - va
osservato che tali effetti devono essere individuati in tutte quelle conseguenze
giuridiche di carattere afflittivo che scaturiscono dalla condanna penale,
conseguenze, peraltro, che non possono essere individuate esclusivamente in
quelle derivanti ope legis dalla sentenza affermativa della responsabilità, bensì
ricomprendono anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che nella
sentenza di condanna rinvenga, senza mediazioni, il suo necessario e indefettibile
presupposto.
Ciò posto, l'interpretazione della lettera dei primi due commi dell'art. 113 cit.
persuade che la norma non contempla due diversi tipi di conseguenze derivanti
dalla condanna alla reclusione per un reato elettorale: il riferimento fatto dal
secondo comma alla privazione dal diritto di eleggibilità va letto in relazione al
chiaro nesso operante tra diritto di elettorato passivo e attivo, dal momento che
l'elettorato attivo costituisce il presupposto indefettibile del diritto di elettorato
passivo, sussistendo una sostanziale coincidenza tra elettorato attivo e passivo, in
quanto chiunque sia elettore è anche, a sua volta, eleggibile e le cause di
esclusione dell'elettorato attivo implicano, di per sé, anche il venir meno
dell'elettorato passivo, considerato che la Costituzione e le leggi ordinarie
stabiliscono requisiti positivi e negativi comuni sia alla capacità attiva che a quella
passiva.
Nell'ambito di tali principi e considerati anche quelli enunciati dalla Corte
costituzionale (sent. n. 132 del 2001, la quale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. c, legge n.
55 del 1990, come modificato dall'art. 1 legge n. 475 del 1999, nella parte in cui
non prevede l'applicabilità alle ipotesi di ineleggibilità dalla stessa previste erdel
disposto di cui all'art. 166, primo comma, cod. pen., secondo cui la sospensione
condizionale della pena si estende alle pene accessorie, e non fissa
all'ineleggibilità limiti temporali ragionevolmente proporzionati all'entità della
pena, in riferimento agli art. 3, 27, terzo comma, e 51, primo comma, Cost.), è,
in particolare, da ritenere che le conseguenze scaturenti, per effetto
dell'applicazione della norma ora richiamata, dalla sentenza irrevocabile di
condanna pronunziata a carico di soggetto candidato ritenuto responsabile di reati
elettorali vadano qualificate come effetto extrapenale della condanna stessa.
In tale contesto, vanno quindi distinti i due profili della privazione del diritto
elettorale e di eleggibilità quale effetto extrapenale scaturente dalla sentenza
irrevocabile di condanna alla pena della reclusione per un reato elettorale
pronunziata nei confronti del candidato (ai sensi dei primi due commi dell'art. 113
cit.) e della privazione del diritto elettorale conseguente alla pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici.
Tenendo presente la distinzione di questi due profili, relativamente alla
privazione del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici,
l'interpretazione corretta del principio di cui al primo comma dell'art. 166 cod.
pen. deve tener conto delle successive modifiche normative e, in particolare,
dell'art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1
legge n. 15 del 1992, che ha introdotto un'espressa clausola derogatoria alla
regola generale contenuta nell'art. 166 cit., prevedendo espressamente che le
condanne penali per reati elettorali, in presenza dell'applicazione della pena della
reclusione, producono sempre la perdita del diritto elettorale e l'interdizione dai
pubblici uffici, una volta passate in giudicato e che "la sospensione condizionale
della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
La lettura logico-sistematica dell'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967 cit. (come
sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992) e dell'art. 166 cod. pen. (come a sua
volta modificato dall'art. 4 legge n. 19 del 1990) ha condotto alla conclusione che,
in applicazione del generale principio di successione delle leggi nel tempo di cui
all'art. 11 disp. prel. cod. civ., la deroga all'estensione del beneficio della
sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali,
introdotta dell'art. 2 cit. - siccome è stata apportata dalla legge n. 15 del 1992,
successiva alla modifica dell'art. 166 cit. ad
opera della legge n. 19 del 1990 -
conserva senza dubbio la sua validità e la sua efficacia e non consente di
richiamare, per il relativo ambito, le disposizioni di segno contrario contenute
nella legge n. 19 del 1990, per sostenere l'applicabilità della sospensione
condizionale della pena disposta per la sanzione principale della reclusione anche
alla privazione dei diritti elettorali.
Va, tuttavia, ribadito che la legge n. 19 del 1990 non ha introdotto una nuova
previsione rispetto alle conseguenze dell'illecito diverse dalle pene accessorie:
sicché per gli effetti penali della condanna l'espressa esclusione dall'ambito di
operatività degli effetti estintivi della sospensione condizionale della pena (ex art.
167 cod. pen.) trova logica giustificazione nel rilievo che gli effetti penali
conseguono alla sentenza di condanna, ma non coincidono con nessuna delle pene
e nella considerazione che il nostro ordinamento conosce varie ipotesi di effetti
penali derivanti dalla condanna a pena oggetto di sospensione condizionale: si
considerino quelli relativi alla limitazione dalla possibilità di concedere un ulteriore
beneficio, quelli inerenti alla contestazione della recidiva e alla qualificazione del
reo quale delinquente o contravventore abituale o professionale, quelli afferenti
all'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale e quelli relativi alla
concessione delle sanzioni sostitutive.
Il fatto che l'ordinamento disponga la persistenza di tali effetti si spiega in
una prospettiva di prevenzione generale, in quanto dalla corrispondente evenienza
si desumono gli elementi necessari per predeterminare una più incisiva e grave
prospettazione punitiva nei confronti di chi abbia già commesso reati.
2.4. Sempre in virtù dell'interpretazione logico-sistematica delle indicate
norme emerge (fatto che qui rileva primariamente) la stretta correlazione tra il
bene offeso dai delitti elettorali - che va individuato nel libero e incontaminabile
dispiegarsi della libertà di voto - e il permanere della privazione dell'elettorato
attivo e passivo anche in caso di applicazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena detentiva principale, perché è per tale specifico ambito
che risultano preminenti le esigenze di tutela della libertà del corpo elettorale,
pregiudicata dall'autore di reati di tale specie.
Nella corrispondente ottica lo stesso bene tutelato con la condanna a pena
detentiva per delitto elettorale impone il prodursi - quale effetto extrapenale della
pronunzia irrevocabile per tale tipologia di reato - della privazione dei diritti
elettorali, anche ove la pena principale sia condizionalmente sospesa.
Pertanto, si deve ribadire che l'irrilevanza della sospensione condizionale della
pena sulla privazione dell'esercizio del diritto di elettorato del condannato non
costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato elettorale,
ma costituisce il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio di quel diritto.
2.5. La ratio della conseguenza, particolarmente rigorosa, inerente alla
privazione del diritto di elettorato quale effetto extrapenale della condanna e
dell'ininfluenza della sospensione condizionale della pena ai fini di tale privazione
ha coerentemente imposto di riferire il precetto di cui al secondo comma dell'art.
2 d.P.R. n. 223 del 1967 alle sole condanne a Pena detentiva aventi ad oggetto
reati elettorali: in tal senso, l'eccezione al dispiegamento degli effetti sospensivi
stabiliti anche per le pene accessorie dall'art. 166, primo comma, cod. pen.
concerne la privazione del diritto di elettorato contemplato espressamente in tema
di reati elettorali dall'art. 113, primo comma, d.P.R. n. 361 del 1957 come effetto
autonomo e ulteriore rispetto alla (pure stabilita) interdizione dai pubblici uffici.
Questo approdo - che trova conforto anche nell'interpretazione data dalla
giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 1, Civ., n. 25732 del 01/12/2011, Rv.
620753 - 01: ha ribadito che la privazione dei diritti elettorali, conseguente alla
commissione di delitto elettorale, rimane efficace anche quando sia stata disposta
la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta, atteso che il principio
dell'estensione del beneficio alla pena accessoria, stabilito in via generale nell'art.
166 cod. pen., è stato espressamente derogato, con riferimento ai reati elettorali,
dall'art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1
legge n. 15 del 1992 lì dove ha stabilito che la sospensione condizionale della
pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato) - ricollega al
bene offeso dai delitti elettorali, ossia la libera espressione del voto, la
permanenza della privazione dell'elettorato attivo e passivo pure in caso di
beneficio della sospensione della pena detentiva, a più pregnante tutela della
libertà del corpo elettorale: è, dunque, lo stesso bene tutelato con la condanna a
pena detentiva nel delitto elettorale che giustifica il permanere degli effetti della
privazione dei diritti elettorali, anche se è sospesa la pena principale.
Tale specificità convince che la scelta del legislatore, come circoscritta, sia da
ritenersi l'effetto di discrezionalità politica legittimamente dispiegata, senza
l'emersione di profili di irragionevolezza, sicché non sarebbe concludente
comparare la relativa situazione con altre per le quali, applicandosi la sola pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non si determina la privazione dei
diritti di elettorato.
2.6. Così interpretata, la norma è stata rettamente applicata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, giacché l'effetto della privazione del diritto di
elettorato nel caso di specie è derivata dall'esecuzione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, inflitta ad A.D.V. dal Tribunale suddetto con sentenza del 22 gennaio 2014, che lo aveva
condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 349 cod.
pen., pena che però era stata condizionalmente sospesa: sicché, vertendosi in
ambito diverso dalla condanna per reati elettorali, il principio dell'effetto
sospensivo anche delle pene accessorie determinato dalla sospensione
condizionale, di cui all'art. 166, primo comma, cod. pen. è stato ritenuto operante
in modo corretto.
3. In definitiva, la complessiva doglianza formulata dal Procuratore della
Repubblica ricorrente deve essere disattesa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza statuizioni ulteriori, considerata la
natura della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 16 gennaio 2018
22-11-2018 22:21
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