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Sentenza

Chi viene condannato per un reato elettorale non può più votare, anche se ha avuto concessa la sospensione condizionale della pena.
Chi viene condannato per un reato elettorale non può più votare, anche se ha avuto concessa la sospensione condizionale della pena.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1   Num. 52522  Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 16/01/2018
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI 
SANTA MARIA CAPUA VETERE 
nel procedimento a carico di: 
D.V.A. nato il .................. a SANTA MARIA CAPUA VETERE 
avverso l'ordinanza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA 
VETERE 
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; 
lette/centito le conclusioni del PG 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO 
1. 
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 31 maggio - 13 giugno 2017, il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'articolazione territoriale di Caserta, ha 
accolto l'istanza avanzata da A.D.V. , volta a ottenere la revoca 
dell'ordine di esecuzione n. 30877/2016 SIEP con il quale era stata posta in 
esecuzione la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 
anni uno, inflittagli dal Tribunale suddetto con sentenza del 22 gennaio 2014, che 
lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 
349 cod. pen., con la sospensione condizionale, e ha dichiarato la non eseguibilità 
della condanna relativamente alla pena accessoria, siccome condizionalmente 
sospesa, e con essa dell'ordine di esecuzione suddetto con cui era stato disposto il 
ritiro della tessera elettorale. 
2. 
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendone l'annullamento senza 
rinvio e adducendo un unico motivo con cui lamenta inosservanza o erronea 
applicazione della legge penale. 
Ad avviso dell'Autorità ricorrente il provvedimento in esame era palesemente 
viziato, in quanto non aveva tenuto conto del fatto che - a seguito della modifica 
normativa introdotta dalla legge n. 15 del 1992 - i condannati a pena che 
importava interdizione dai pubblici uffici erano espressamente esclusi dalle liste 
elettorali, con la specificazione dettata dalla stessa norma che, con riferimento alle 
sentenze penali producevano la perdita del diritto elettorale soltanto quando erano 
passate in giudicato, la sospensione condizionale della pena non aveva effetto ai 
fini della privazione del diritto di elettorato: stante tale chiarimento normativo, il 
Tribunale avrebbe dovuto considerare che la sospensione condizionale della pena 
inflitta a D.V. non poteva avere effetti anche sull'esigibilità della connessa 
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e quindi la conseguente perdita 
del diritto elettorale. 
3. 
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo rilevare che 
la modificazione normativa introdotta dalla legge n. 15 del 1992, che aveva 
sostituito l'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967, era relativa alla privazione del diritto 
elettorale costituente effetto penale delle sentenze di condanna per reati elettorali, 
non già all'effetto della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, sicché 
per l'ambito estraneo ai reati elettorali non era da ritenersi derogata l'efficacia 
della sospensione condizionale delle pene, inerente anche alle pene accessorie, 
come da art. 166 cod. pen., con l'effetto che l'interdizione dai pubblici uffici 
costituente pena accessoria derivata da reato diverso da quello elettorale seguiva 
la disciplina ordinaria: ed era quest'ultimo il caso in esame, atteso che la 
condanna del Della Valle aveva riguardato il reato di cui all'art. 349 cod. pen. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. 
L'impugnazione, pur involgente una delicata questione interpretativa, va 
ritenuta alfine infondata e deve essere, quindi, rigettata. 
2. 
Essa sottende un'esegesi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 
d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992 - quella 
secondo cui la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della 
privazione del diritto di elettorato - come riferita alla sospensione del diritto di 
elettorato, non soltanto come effetto extrapenale autonomo scaturente in modo 
specifico dalla commissione di un delitto elettorale, ma più in generale come 
conseguenza derivante anche da una pena accessoria, in particolare 
dall'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 
Epperò, la diversa interpretazione sollecitata dal Procuratore generale in sede 
con la formulazione dell'articolato parere sopra richiamato si profila persuasiva e 
contrasta efficacemente le ragioni poste dal P.m. ricorrente alla base 
dell'impugnazione. 
2.1. L'esegesi ora indicata non è nuova. Essa circoscrive la portata della 
novità introdotta dalla legge n. 15 del 1992 per quanto concerne la perdita del 
diritto di elettorato come effetto penale derivante esclusivamente dalla condanna 
dell'interessato per fattispecie antigiuridiche costituenti reati elettorali in concreto 
puniti con la reclusione. 
Si è già precisato che la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità per la 
durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi 
dell'art. 113, commi primo e secondo, d.P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una 
sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di 
un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena 
accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena 
principale eventualmente disposta (Sez. 1, n. 31499 del 04/06/2013, Diodato, Rv. 
256794). 
2.2. Si richiama il contenuto delle tre norme che rilevano ai fini della presente 
vicenda. 
L'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 
1992, stabilisce, al primo comma, che non sono elettori: a) [...]; b) coloro che 
sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato 
dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei 
provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti 
definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di 
soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del 
codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a 
pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono 
sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della 
sua durata. 
La disposizione, al secondo comma, prevede che le sentenze penali 
producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato e 
(questo è il punto di più diretto interesse) specifica che la sospensione 
condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di 
elettorato. 
Questa disciplina va coordinata con l'art. 113 d.P.R. n. 139 del 1957, in base 
al cui primo comma le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice 
applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto 
elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. 
Il secondo comma dispone che, se la condanna colpisce il candidato, la 
privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non 
minore di cinque anni e non superiore a dieci. 
Poi il terzo comma prescrive che il giudice può ordinare, in ogni caso, la 
pubblicazione della sentenza di condanna. 
Infine, l'art. 166 cod. pen., come sostituito dall'art. 4 legge n. 19 del 1990, 
che regola gli effetti della sospensione condizionale della pena, dispone che tale 
sospensione si estende alle pene accessorie. 
2.3. Nel solco dell'interpretazione richiamata - premesso che gli effetti penali 
della condanna, alla cui categoria appartengono anche le pene accessorie, 
conseguono solo a una sentenza irrevocabile di condanna (non da provvedimenti 
discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come 
necessario presupposto) e posseggono una natura sanzionatoria, pur se incidente 
in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale e processuale - va 
osservato che tali effetti devono essere individuati in tutte quelle conseguenze 
giuridiche di carattere afflittivo che scaturiscono dalla condanna penale, 
conseguenze, peraltro, che non possono essere individuate esclusivamente in 
quelle derivanti ope legis dalla sentenza affermativa della responsabilità, bensì 
ricomprendono anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che nella 
sentenza di condanna rinvenga, senza mediazioni, il suo necessario e indefettibile 
presupposto. 
Ciò posto, l'interpretazione della lettera dei primi due commi dell'art. 113 cit. 
persuade che la norma non contempla due diversi tipi di conseguenze derivanti 
dalla condanna alla reclusione per un reato elettorale: il riferimento fatto dal 
secondo comma alla privazione dal diritto di eleggibilità va letto in relazione al 
chiaro nesso operante tra diritto di elettorato passivo e attivo, dal momento che 
l'elettorato attivo costituisce il presupposto indefettibile del diritto di elettorato 
passivo, sussistendo una sostanziale coincidenza tra elettorato attivo e passivo, in 
quanto chiunque sia elettore è anche, a sua volta, eleggibile e le cause di 
esclusione dell'elettorato attivo implicano, di per sé, anche il venir meno 
dell'elettorato passivo, considerato che la Costituzione e le leggi ordinarie 
stabiliscono requisiti positivi e negativi comuni sia alla capacità attiva che a quella 
passiva. 
Nell'ambito di tali principi e considerati anche quelli enunciati dalla Corte 
costituzionale (sent. n. 132 del 2001, la quale ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. c, legge n. 
55 del 1990, come modificato dall'art. 1 legge n. 475 del 1999, nella parte in cui 
non prevede l'applicabilità alle ipotesi di ineleggibilità dalla stessa previste erdel 
disposto di cui all'art. 166, primo comma, cod. pen., secondo cui la sospensione 
condizionale della pena si estende alle pene accessorie, e non fissa 
all'ineleggibilità limiti temporali ragionevolmente proporzionati all'entità della 
pena, in riferimento agli art. 3, 27, terzo comma, e 51, primo comma, Cost.), è, 
in particolare, da ritenere che le conseguenze scaturenti, per effetto 
dell'applicazione della norma ora richiamata, dalla sentenza irrevocabile di 
condanna pronunziata a carico di soggetto candidato ritenuto responsabile di reati 
elettorali vadano qualificate come effetto extrapenale della condanna stessa. 
In tale contesto, vanno quindi distinti i due profili della privazione del diritto 
elettorale e di eleggibilità quale effetto extrapenale scaturente dalla sentenza 
irrevocabile di condanna alla pena della reclusione per un reato elettorale 
pronunziata nei confronti del candidato (ai sensi dei primi due commi dell'art. 113 
cit.) e della privazione del diritto elettorale conseguente alla pena accessoria 
dell'interdizione dai pubblici uffici. 
Tenendo presente la distinzione di questi due profili, relativamente alla 
privazione del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici, 
l'interpretazione corretta del principio di cui al primo comma dell'art. 166 cod. 
pen. deve tener conto delle successive modifiche normative e, in particolare, 
dell'art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 
legge n. 15 del 1992, che ha introdotto un'espressa clausola derogatoria alla 
regola generale contenuta nell'art. 166 cit., prevedendo espressamente che le 
condanne penali per reati elettorali, in presenza dell'applicazione della pena della 
reclusione, producono sempre la perdita del diritto elettorale e l'interdizione dai 
pubblici uffici, una volta passate in giudicato e che "la sospensione condizionale 
della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". 
La lettura logico-sistematica dell'art. 2 d.P.R. n. 223 del 1967 cit. (come 
sostituito dall'art. 1 legge n. 15 del 1992) e dell'art. 166 cod. pen. (come a sua 
volta modificato dall'art. 4 legge n. 19 del 1990) ha condotto alla conclusione che, 
in applicazione del generale principio di successione delle leggi nel tempo di cui 
all'art. 11 disp. prel. cod. civ., la deroga all'estensione del beneficio della 
sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali, 
introdotta dell'art. 2 cit. - siccome è stata apportata dalla legge n. 15 del 1992, 
successiva alla modifica dell'art. 166 cit. ad 
 opera della legge n. 19 del 1990 - 
conserva senza dubbio la sua validità e la sua efficacia e non consente di 
richiamare, per il relativo ambito, le disposizioni di segno contrario contenute 
nella legge n. 19 del 1990, per sostenere l'applicabilità della sospensione 
condizionale della pena disposta per la sanzione principale della reclusione anche 
alla privazione dei diritti elettorali. 
Va, tuttavia, ribadito che la legge n. 19 del 1990 non ha introdotto una nuova 
previsione rispetto alle conseguenze dell'illecito diverse dalle pene accessorie: 
sicché per gli effetti penali della condanna l'espressa esclusione dall'ambito di 
operatività degli effetti estintivi della sospensione condizionale della pena (ex art. 
167 cod. pen.) trova logica giustificazione nel rilievo che gli effetti penali 
conseguono alla sentenza di condanna, ma non coincidono con nessuna delle pene 
e nella considerazione che il nostro ordinamento conosce varie ipotesi di effetti 
penali derivanti dalla condanna a pena oggetto di sospensione condizionale: si 
considerino quelli relativi alla limitazione dalla possibilità di concedere un ulteriore 
beneficio, quelli inerenti alla contestazione della recidiva e alla qualificazione del 
reo quale delinquente o contravventore abituale o professionale, quelli afferenti 
all'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale e quelli relativi alla 
concessione delle sanzioni sostitutive. 
Il fatto che l'ordinamento disponga la persistenza di tali effetti si spiega in 
una prospettiva di prevenzione generale, in quanto dalla corrispondente evenienza 
si desumono gli elementi necessari per predeterminare una più incisiva e grave 
prospettazione punitiva nei confronti di chi abbia già commesso reati. 
2.4. Sempre in virtù dell'interpretazione logico-sistematica delle indicate 
norme emerge (fatto che qui rileva primariamente) la stretta correlazione tra il 
bene offeso dai delitti elettorali - che va individuato nel libero e incontaminabile 
dispiegarsi della libertà di voto - e il permanere della privazione dell'elettorato 
attivo e passivo anche in caso di applicazione del beneficio della sospensione 
condizionale della pena detentiva principale, perché è per tale specifico ambito 
che risultano preminenti le esigenze di tutela della libertà del corpo elettorale, 
pregiudicata dall'autore di reati di tale specie. 
Nella corrispondente ottica lo stesso bene tutelato con la condanna a pena 
detentiva per delitto elettorale impone il prodursi - quale effetto extrapenale della 
pronunzia irrevocabile per tale tipologia di reato - della privazione dei diritti 
elettorali, anche ove la pena principale sia condizionalmente sospesa. 
Pertanto, si deve ribadire che l'irrilevanza della sospensione condizionale della 
pena sulla privazione dell'esercizio del diritto di elettorato del condannato non 
costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato elettorale, 
ma costituisce il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio di quel diritto. 
2.5. La ratio della conseguenza, particolarmente rigorosa, inerente alla 
privazione del diritto di elettorato quale effetto extrapenale della condanna e 
dell'ininfluenza della sospensione condizionale della pena ai fini di tale privazione 
ha coerentemente imposto di riferire il precetto di cui al secondo comma dell'art. 
2 d.P.R. n. 223 del 1967 alle sole condanne a Pena detentiva aventi ad oggetto 
reati elettorali: in tal senso, l'eccezione al dispiegamento degli effetti sospensivi 
stabiliti anche per le pene accessorie dall'art. 166, primo comma, cod. pen. 
concerne la privazione del diritto di elettorato contemplato espressamente in tema 
di reati elettorali dall'art. 113, primo comma, d.P.R. n. 361 del 1957 come effetto 
autonomo e ulteriore rispetto alla (pure stabilita) interdizione dai pubblici uffici. 
Questo approdo - che trova conforto anche nell'interpretazione data dalla 
giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 1, Civ., n. 25732 del 01/12/2011, Rv. 
620753 - 01: ha ribadito che la privazione dei diritti elettorali, conseguente alla 
commissione di delitto elettorale, rimane efficace anche quando sia stata disposta 
la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta, atteso che il principio 
dell'estensione del beneficio alla pena accessoria, stabilito in via generale nell'art. 
166 cod. pen., è stato espressamente derogato, con riferimento ai reati elettorali, 
dall'art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall'art. 1 
legge n. 15 del 1992 lì dove ha stabilito che la sospensione condizionale della 
pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato) - ricollega al 
bene offeso dai delitti elettorali, ossia la libera espressione del voto, la 
permanenza della privazione dell'elettorato attivo e passivo pure in caso di 
beneficio della sospensione della pena detentiva, a più pregnante tutela della 
libertà del corpo elettorale: è, dunque, lo stesso bene tutelato con la condanna a 
pena detentiva nel delitto elettorale che giustifica il permanere degli effetti della 
privazione dei diritti elettorali, anche se è sospesa la pena principale. 
Tale specificità convince che la scelta del legislatore, come circoscritta, sia da 
ritenersi l'effetto di discrezionalità politica legittimamente dispiegata, senza 
l'emersione di profili di irragionevolezza, sicché non sarebbe concludente 
comparare la relativa situazione con altre per le quali, applicandosi la sola pena 
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non si determina la privazione dei 
diritti di elettorato. 
2.6. Così interpretata, la norma è stata rettamente applicata dal Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, giacché l'effetto della privazione del diritto di 
elettorato nel caso di specie è derivata dall'esecuzione della pena accessoria 
dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, inflitta ad A.D.V. dal Tribunale suddetto con sentenza del 22 gennaio 2014, che lo aveva 
condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 349 cod. 
pen., pena che però era stata condizionalmente sospesa: sicché, vertendosi in 
ambito diverso dalla condanna per reati elettorali, il principio dell'effetto 
sospensivo anche delle pene accessorie determinato dalla sospensione 
condizionale, di cui all'art. 166, primo comma, cod. pen. è stato ritenuto operante 
in modo corretto. 
3. In definitiva, la complessiva doglianza formulata dal Procuratore della 
Repubblica ricorrente deve essere disattesa. 
Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza statuizioni ulteriori, considerata la 
natura della parte ricorrente. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. 
Così deciso il 16 gennaio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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