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Sentenza

Carabinere che accede a sistema informatico protetto, per ragioni sentimentali, commette reato.
Carabinere che accede a sistema informatico protetto, per ragioni sentimentali, commette reato.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 1021 Anno 2018 Presidente: SETTEMBRE ANTONIO Relatore: AMATORE ROBERTO Data Udienza: 29/11/2017
		 		 SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nel procedimento a carico di:
T.D. nato il ....... a ........
avverso la sentenza del 13/12/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore
Udito l'avvocato CIPULLO GIUSEPPE che insiste dichiararsi l'inammissibilità ed in
subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 13.12.2016 nei confronti
del predetto imputato per il reato di cui all'art. 615 ter, secondo comma, cod. pen., si è
pronunciato non luogo a procedere.
Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica, affidando la sua
impugnativa ad una unica doglianza.
1.1 Denunzia il P.m. ricorrente vizio argomentativo in relazione alla predetta sentenza
liberatoria.
Evidenzia la parte ricorrente che neanche nella memoria difensiva dell'imputato emergono
elementi di valutazione tali da far ritenere che le ricerche, tramite l'accesso al sistema
informatico protetto, dei quattro nominativi indicati nel capo di imputazione potessero esser
ricondotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione di carabiniere in servizio presso
la stazione di Casale di Principe e non già a necessità di ricerca di informazioni collegate alla
sua relazione sentimentale con la M.-
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre qui ricordare - per quanto interessa la soluzione delle questioni prospettate nel
ricorso introduttivo - l'importante arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza resa a
Sezioni Unite da questa Corte ( Sez. U, Sentenza n. 41210 del 18/05/2017 Ud. (dep. 08/09/2017 ) Rv. 271061 ) che ha
affermato il principio secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma,
n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che,
pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un
sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel
sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso
gli è attribuita ( cfr. anche, nello stesso senso
Sez. 5, Sentenza n. 33311 del 13/06/2016 Ud. (dep. 29/07/2016 ) Rv. 267403 ).
Alla luce delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità ora ricordate ( e di cui, anche
nella odierna sede decisoria, questo Collegio intende fornire continuità applicativa ), la
motivazione resa dal giudice impugnato non può considerarsi condivisibile ed adeguata, atteso
che non viene neanche indicato, nel tessuto argomentativo della motivazione, da quali atti di
indagine emerga la circostanza che le ricerche effettuate dall'indagato, tramite l'accesso al
sistema informatico protetto, dei quattro nominativi indicati nel capo di imputazione potessero
esser ricondotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione di carabiniere in servizio
presso la stazione di Casale di Principe, e non già - come ipotizzato dalla pubblica accusa - a
necessità di ricerca di informazioni "privatistiche" collegate alla sua relazione sentimentale con
la M.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame della
vicenda che tenga in considerazione i principi esegetici qui di nuovo riaffermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29.11.2017
Avv. Antonino Sugamele

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