Avanzamento militari.Il sindacato del giudice amministrativo è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera degli scrutinandi
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/08/2018, n. 8997
In tema di avanzamento a scelta del personale militare, sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto il sindacato del giudice amministrativo è appunto circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera degli scrutinandi; mentre l'eccesso di potere in senso relativo è rilevabile solo se il giudice amministrativo nell'esaminare le varie posizioni dei parigrado valutati - senza effettuare una comparazione tra le stesse e ricercando la coerenza generale delle valutazioni contestualmente espresse in rapporto ad elementi oggettivi di giudizio - accerti il mancato rispetto della logica del metodo di valutazione e la violazione della regola dell'uniformità di giudizio. Nell'uno come nell'altro caso, però, l'incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere palesemente ed immediatamente evidente l'inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l'abnormità (che può essere predicata, in particolare, quando l'interessato occupi posizioni di graduatoria prossime a quelle degli ufficiali parigrado con punteggio tale da consentire l'iscrizione nel quadro di avanzamento e meritevoli di conseguire il grado superiore in misura non superiore all'interessato). In particolare, ai singoli requisiti e titoli non può riconoscersi una specifica autonomia, nella definizione del giudizio complessivo, in quanto tutti gli elementi vanno considerati nel loro insieme, con la conseguenza che eventuali carenze possono essere compensate da titoli diversi, apprezzati come equivalenti o prevalenti, secondo giudizi di merito rimessi alla competente commissione di avanzamento.
15-10-2018 23:20
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