Associazione a delinquere e riciclaggio di beni, denaro ed altre utilità aggravati dalla transnazionalità
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2017) 05-01-2018, n. 118
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.S., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GIANLUIGI PRATOLA che conclude per l'inammissibilità;
Udito il difensore (Avv. Bruno Pierfrancesco in sost. Avv. Bianco Rocco).
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. N.S., sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di procedimento penale in cui è indagato di associazione a delinquere e riciclaggio di beni, denaro ed altre utilità aggravati dalla transnazionalità, ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 17/5/2017.
1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità, della contraddittorietà e della mancanza in ordine a specifici rilievi difensivi enunciati nei motivi di gravame. In particolare, il Tribunale, al pari del giudice della cautela, aveva fondato in modo del tutto assertivo la gravità indiziaria omettendo un vaglio critico ed argomentativo rispetto alle deduzioni difensive a sostegno del riesame asseverando l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate tra il co-indagato C.G. e i dipendenti della Gicos s.r.l. a suo tempo "sposata" dal giudice della misura.
1.1.1. Quanto al delitto di riciclaggio, si era ricavata la consapevolezza della provenienza illecita del denaro trasferito all'estero dalla mera esistenza di contatti diretti con il co-indagato C.G., ipotesi corroborata dal contenuto di altra intercettazione intervenuta tra quest'ultimo ed una dipendente della società nel corso della quale il primo avrebbe confidato alla seconda di trasferire all'estero un pò di nero e che per effettuare tale operazione avrebbe parlato con "coso" (identificato nel ricorrente). Invece, dal compendio intercettivo risultava come il C. non ostentasse alcun rapporto di condivisione dei propri affari illeciti con l'indagato, così come confermato dall'assenza di contatti anche con i collaboratori del primo, anche quelli più fidati, ai quali era anche sconosciuto (si cita l'episodio che riguarda la signora V., la quale richiesta dal C. di rintracciare l'indagato non ne ricordava il nome di battesimo).
La circostanza che terze persone si sarebbero rivolte al ricorrente per il trasferimento di denaro all'estero era spiegabile con l'attività di promotore finanziario dipendente di una società svizzera da costui svolta e, dunque, a carattere "neutro" ai fini della valutazione in termini di gravità indiziaria degli elementi raccolti.
1.1.2. Ad analoghe conclusioni doveva giungersi riguardo la fattispecie associativa, avendo il Tribunale del riesame omesso di indicare quali fossero gli elementi di indagine specifici da cui poteva trarsi che il ricorrente curasse gli investimenti finanziari del C. in (OMISSIS), fornendogli costante e professionale supporto nel perfezionamento delle operazioni di ripulitura del denaro e, dunque, partecipasse, anche soggettivamente, al sodalizio criminoso. Meramente assertiva era poi l'affermazione che la partecipazione del ricorrente nell'attività delittuosa dell'associazione trovasse conferma nel suo diretto coinvolgimento nel corso di alcuni momenti strategici e funzionali dell'operatività del sodalizio investigato.
Peraltro, il Tribunale aveva omesso di apprezzare la circostanza che alcuni dipendenti della Gicos s.r.l. - ai quali viene contestato il reato associativo con un ruolo tale da non poter non comportare la consapevolezza di quello ricoperto dal ricorrente - nel corso degli interrogatori di garanzia avevano negato di conoscere il ricorrente.
Nè a tali fini era sufficiente ad escludere la valenza a discarico di tali propalazioni, la ritenuta inattendibilità di uno dei testi sentiti (tale P.M.) solo perchè in sede di interrogatorio di garanzia aveva omesso di fornire un contributo alla ricostruzione del fatto limitandosi a riferire di non ricordare nulla.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine all'attualità, all'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, nonchè il vizio di motivazione anche in relazione all'omessa replica di specifiche argomentazioni difensive. Del tutto apodittica e priva di autonomo vaglio critico era la motivazione spesa dal Tribunale in punto di adeguatezza del provvedimento impugnato; analogamente in relazione al parametro dell'attualità, trattandosi di fatti ormai datati risalenti al 2013, in assenza, peraltro, di occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati, omettendo di apprezzare il fatto che il ricorrente non è più impiegato, nè intrattiene alcun rapporto professionale con la società svizzera la cui organizzazione dovrebbe rappresentare una delle specifiche fonti di rischio di reiterazione del reato di riciclaggio (l'indagato è occupato presso altra società e si occupa del settore vendite di aeromobili ad uso privato); l'assenza di funzioni lavorative analoghe, correlate o solo assimilabili a quelle ricoperte all'epoca dei fatti in contestazione rendeva del tutto assertiva e non continente la motivazione del Tribunale in punto di pericula di reiterazione, ravvisati nel fatto che l'indagato potrebbe prestarsi a condotte analoghe pur inserendosi in altri contesti aziendali in ragione dell'esperienza illecita acquisita.
3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione - anche sotto il profilo della mancata replica ad argomentazioni sollevate con l'atto di gravame - in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, difettando l'indicazione da parte del Tribunale di specifici elementi indicativi della concretezza di tale esigenza cautelare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi non fondati.
1.1. Il primo motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria è infondato. Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava come il Tribunale del riesame, pur avendo proceduto ad una pedissequa elencazione delle fonti di prova a carico (nella specie il contenuto delle conversazioni captate tra il ricorrente e gli altri coindagati ovvero tra quest'ultimi), abbia comunque compiuto una valutazione critica di tali elementi, nell'ambito di una ricostruzione storica dell'indagine e dei suoi presupposti fattuali (vedi paragrafo 1 dedicato alla premessa), alla luce della posizione rivestita dal ricorrente (vedi pagg. 39-41 riguardo il delitto di riciclaggio e 45-48 in ordine al delitto associativo) e delle deduzioni mosse dalla difesa con la richiesta di riesame (vedi pagg. 42-44 riguardo il delitto di riciclaggio e 48-49 prima parte a proposito del delitto associativo).
1.1.1. Anche il motivo di ricorso specificatamente rivolto al delitto di riciclaggio è infondato. Invero, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta come il Tribunale del riesame abbia evocato una molteplicità di fonti di prova (costituite da ripetute intercettazioni telefoniche tra il ricorrente ed il coindagato e la figlia che faceva da tramite, dalla presenza del N. ai dialoghi intervenuti tra i coindagati, nonchè sui luoghi interessati dall'attività illecita, dalla documentazione bancaria attestante le operazioni di trasferimento e sostituzione valuta) che danno conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nell'attività di riciclaggio al medesimo contestata in concorso con il C. al capo H) della rubrica. A tale proposito risulta altamente significativa una conversazione tra il C.G., principale indagato e dominus della vicenda illecita, con altro correo ( A.S.C.), nel corso della quale l'espresso riferimento all'opera "professionale" dell'indagato, quale promotore e consulente finanziario del primo, viene legata all'esigenza proprio di riciclare denaro proveniente da delitto (evasione fiscale). Trattandosi di intercettazione intervenuta tra soggetti intranei al sodalizio criminale investigato e, dunque, a diretta conoscenza delle dinamiche illecite, la stessa assume ai fini cautelari piena valenza probatoria (Sez. Un., n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263714). Pertanto, non risulta illogico, da parte dei giudici della cautela, avere ricondotto la molteplicità dei contatti (anche serrati) e degli incontri tra l'indagato ed il C.G. e gli altri accoliti (la figlia Ambra e quanto ai contatti soprattutto la V. che faceva da tramite) ad un contesto illecito più ampio, alla luce delle emergenze di indagine che evidenziano come quell'attività di trasferimento di denaro proveniente da delitto ad opera del C.G. fosse sistematica ed organizzata con le modalità specificate in imputazione ed il concorso necessario degli altri coindagati con i compiti a ciascuno rispettivamente assegnati per come delineato nella rubrica. Del resto, sul versante accusatorio "pesano" a carico dell'indagato anche gli accertamenti di carattere investigativo e documentale acquisiti per mezzo di rogatoria che danno conto di come la sua opera fosse volta proprio a far uscire dal territorio italiano i capitali così illecitamente ottenuti, con ciò dandosi conto anche dell'esistenza fattuale dell'aggravante della transnazionalità. Pertanto, non è altrettanto illogico avere escluso che l'intervento del N. nella vicenda fosse dovuto sempre e solo a ragioni di carattere professionale del tutto avulse dalle finalità illecite perseguite dal C., alle quali le stesse, invece, venivano asservite e che lo stesso fosse ignaro della valenza delittuosa delle medesime operazioni in ragione della provenienza del denaro (vedi pagg. 42-44).
La circostanza, poi, dedotta nel ricorso che il C. non ostentasse verso gli altri sodali alcun rapporto di condivisione dei propri affari illeciti con l'indagato, soprattutto con riguardo al versante interno Gicos s.r.l., risulta in parte smentita dai contatti da costui avuti con alcuni dipendenti della predetta società nel corso dei quali vi sono espressi riferimenti al ricorrente (come già evidenziato, la V.M. che faceva da tramite tra l'indagato ed il C. e gli espressi riferimenti al ricorrente operati dal C. all' A.C.) e comunque non assume decisivo rilievo ai fini dell'illogicità della motivazione in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione, in quanto risulta coerente con la prospettazione accusatoria che vede il N. assumere le vesti di concorrente necessario nella sua qualità di promotore finanziario e consulente di fatto a cui il C.G. si rivolgeva. La realizzazione dei programmi criminosi del sodalizio - secondo l'impostazione accusatoria asseverata dai giudici della cautela - se per un verso passa necessariamente attraverso lo schermo societario della Gicos s.r.l. da un lato (mediante la complicità dei dipendenti della predetta società in relazione ai compiti da costoro svolti per come indicati nell'imputazione associativa), dall'altro richiede l'opera di ripulitura assicurata dall'indagato. E ciò da conto sia del rapporto di compenetrazione e, dunque, di partecipazione, sia dell'affectio societatis in capo all'indagato. Del resto, in punto di conoscibilità tra coloro che fanno parte di un sodalizio illecito, questa Corte di legittimità ha più volte precisato come per la configurabilità del delitto associativo non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232).
In conclusione, nessuna violazione di legge è ravvisabile in ordine alla valutazione della gravità indiziaria essendosi utilizzate intercettazioni telefoniche ed ambientali ritualmente autorizzate, dal contenuto chiaro ed indiziante, unitamente all'esito di attività investigativa. Sono, quindi, rispettati i canoni probatori richiesti dagli artt. 273 e 192 c.p.p..
Parimenti è a dirsi riguardo il denunciato vizio di motivazione. Va, infatti, ribadito al riguardo che, in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis vedi Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).
2. Può ritenersi infondato anche il motivo dedotto sulle esigenze cautelari. Invero, la circostanza che i fatti oggetto del procedimento siano contestati sino alla fine del 2013 e che l'indagato attualmente presti attività lavorativa presso una ditta estranea allo svolgimento di attività finanziaria - elementi entrambi favorevoli alla prospettazione difensiva - sono stati apprezzati e valutati dal giudice del riesame alla luce anche di altri elementi che, invece, denotano attualità dei pericula fondanti la misura. In particolare, si è fatto riferimento non solo alla gravità della condotta contestata e alle concrete modalità di sistematica e reiterata consumazione nel tempo dei molteplici delitti fine, ma soprattutto alla perdurante operatività della Gicos s.r.l. (ancora impegnata in un settore, quello dell'import export, che continua ad offrire, insieme a notevoli opportunità di guadagno, continue occasioni di delitto), alla serialità delle condotte accertate dagli inquirenti che sono continuate pur quando erano in corso (e noti agli indagati) gli accertamenti della G.d.F., alla comprovata esistenza di fondi neri non ancora compiutamente individuati (allocati non solo in Europa, ma anche in Asia e in altri paesi extra U.E.) ed alle conoscenza e contatti instaurati anche all'estero dall'indagato, di cui è stata motivatamente valutata in termini negativi la personalità. Tali elementi danno ragionevolmente conto dell'esigenza di preservare le indagini da possibili attività di inquinamento, dell'attualità della misura e del ragionevole bilanciamento operato dal giudice della cautela che ha applicato all'indagato, anzichè la più grave custodia in carcere, quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2018
21-01-2018 12:52
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