Appello. Termine a comparire nel procedimento camerale. E' 10 giorni o 20?
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 7425/18; depositata il 15 febbraio)
SENTENZA
sul ricorso proposto da
B.A. nato in A. il ...............
avverso la sentenza del 28/03/2017 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO I N FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, in data 16
settembre 2016 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato appellante
A.B. condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73,
quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Milano in data 31
marzo 2015.
2. L'avv. Valentina Alberta ricorre avverso tale sentenza, deducendo, con
unico motivo, la inosservanza della legge processuale e, segnatamente, dell'art.
601, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Milano, infatti, aveva disatteso l'eccezione sollevata
dalla difesa relativamente alla mancata concessione nel decreto di citazione di un
termine a comparire non inferiore a venti giorni, illegittimamente ritenendo
sufficiente, in relazione al giudizio di appello celebrato nelle forme del
procedimento camerale, il minor termine di dieci giorni previsto dall'art. 127,
comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed,
in via subordinata, la rimessione della questione alle Sezioni Unite in ragione del
contrasto di giurisprudenza sussistente in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto si rivela fondato.
2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 601, comma
3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Milano nel decreto di citazione
aveva assegnato un termine a comparire inferiore a venti giorni, illegittimamente
ritenendo sufficiente, in relazione al procedimento di appello celebrato in camera
di consiglio, il minor termine di dieci giorni sancito dall'art. 127, comma 1, cod.
proc. pen.
Tuttavia, come affermato dall'orientamento maggioritario della
giurisprudenza di legittimità, il termine per la comparizione doveva essere non
inferiore a venti giorni anche nel giudizio di appello celebrato nelle forme
camerali e la violazione dello stesso determinava una nullità di ordine generale a
regime intermedio.
3. La questione dedotta dal ricorrente verte sulla esatta definizione
dell'ambito applicativo dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale
"il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni", nel sistema
delineato dal legislatore per il giudizio di appello e, segnatamente nello stabilire
se tale termine sia applicabile o meno anche ai casi di decisione dell'appello in
camera di consiglio (espressamente previsto dall'art. 443, comma 4, cod. proc.
pen. per la impugnazione delle sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato
di primo grado).
La giurisprudenza di legittimità risulta divisa sul punto.
Secondo l'orientamento maggioritario l'art. 601 cod. proc. pen.,
concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere
generale e, pertanto, il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la
comparizione in giudizio (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) si applica anche al
procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente
a rendere applicabile il più breve termine di cui all'art. 127 stesso codice (dieci
giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto
art. 599 (ex plurimis: Sez. 4, n. 9536 del 12/07/1993, Calandra, Rv. 195323).
In tema di impugnazione di sentenza emessa a seguito di giudizio
abbreviato il termine per comparire va, dunque, individuato in quello di venti
giorni stabilito dall'art. 601 comma terzo; ciò in ragione dell'onnicomprensività
della disciplina in ordine agli atti preliminari al giudizio dettata dalla norma e
della sua specificità rispetto alla previsione di cui all'art. 127, comma 1, circa il
più breve termine di dieci giorni (Sez. 3, n. 5483 del 20/01/2005, Sciarrino, Rv.
231148; Sez. 2, n. 45909 del 11/03/1993, Esposito, Rv. 194153; Sez. 6 n. 4438
del 17/03/1992, Ferrigno, Rv. 190056).
Secondo l'opposto orientamento, cui esplicitamente aderisce la sentenza
impugnata, invece, nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più
breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via
generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma 3,
dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello
che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto (Sez. 6, n. 44413
del 09/09/2015, Macilongo, Rv. 265054; Sez. 6, n. 1859 del 16/10/1992, Larnè,
Rv. 193527; Sez. 1, 4 febbraio 1992, n. 3198, Le Rose, Rv. 189661).
4. Ritiene il Collegio che le ragioni poste a fondamento dell'orientamento
maggioritario si rivelino maggiormente persuasive e, pertanto, meritino
adesione.
li carattere generale della previsione dell'art. 601, comma 3, cod. proc.
pen. deriva sia dalla sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina
in generale dell'appello, sia dal contenuto della norma, inteso a disciplinare lo
svolgimento del giudizio di impugnazione, tanto per il dibattimento che per le
forme camerali.
La previsione del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e,
inoltre, formulata in termini assolutamente generali ed onnicomprensivi, tali da
indurre a ritenere che tale disciplina operi anche per la citazione in appello nel
caso di giudizio abbreviato.
La valenza generale del termine a comparire fissato dall'art. 601, comma 3,
cod. proc. pen. risulta, inoltre, confermata dalla scansione di tale norma, che
delinea, in generale, lo schema del decreto di citazione per il giudizio di appello,
anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia celebrato nelle forme camerali.
Il comma secondo dell'art. 601 cod. proc. pen., infatti, prevede
espressamente che "quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art.
599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione".
Pertanto, nel contesto della medesima norma, la indicazione, ad opera del
comma successivo, del termine a comparire non inferiore a venti giorni deve
intendersi riferita ad entrambe le forme procedimentali del giudizio di appello.
L'art. 127 cod. proc. pen., inoltre, sul piano sistematico, delinea uno
schema generale di procedimento in camera di consiglio, che trova applicazione
solo ove non derogato da particolari disposizioni.
Il rinvio operato dall'art. 599 comma 1, cod. proc. pen. all'art. 127 dello
stesso codice, mediante la formula "con le forme previste", riguarda, peraltro,
solo la disciplina prevista per lo svolgimento dell'udienza camerale e non implica,
di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in tale
norma, ivi compresa la indicazione del termine a comparire.
5. Atteso che, nella specie, la notifica del decreto di citazione per il giudizio
di appello è stata eseguita in violazione del termine di cui all'art. 601, comma 3,
cod. proc. pen. (e, segnatamente, si è perfezionata in data 16 marzo 2017 per
l'udienza del 28 marzo 2017) deve ritenersi integrata la nullità eccepita dal
ricorrente, tempestivamente dedotta alla predetta udienza e medio tempore non
sanata.
La violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601,
comma terzo, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione
dell'imputato, costituisce, del resto, una nullità a regime intermedio che risulta
sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180,
richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop,
Rv. 264721; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014 - dep. 09/07/2014, Braidich, Rv.
259978).
La nullità del decreto, e cioè dell'atto introduttivo del giudizio, comporta,
pertanto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., anche l'invalidità della
sentenza.
6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata e
deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per
il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
17-02-2018 21:27
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