Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-01-2018) 07-03-2018, n. 10407
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -
Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S., nato il (OMISSIS) - parte civile;
A.A., nato il (OMISSIS) - parte civile;
nel procedimento a carico di:
C.M., nato il (OMISSIS);
inoltre:
SOCIETA' GENIALLOYD ASSICURAZIONE S.P.A.;
avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA COSTANTINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ZACCO FRANCA, che conclude per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore:
- avv. Cavarretta Michele, per C.M., che chiede il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi;
- avv. Lo Destro Salvatore, per le parti civili che chiede l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con sentenza emessa in data 20 giugno 2017, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.M. in relazione alla imputazione di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale ai danni di A.G., mentre circolava a bordo della propria Opel Agila. Secondo il giudicante si deve escludere la responsabilità del C. in quanto "il fatto non costituisce reato stante la insussistenza di una condotta colposa causalmente orientata alla produzione dell'evento morte".
2. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso le costituite parti civili, A.S. e A.A., lamentando:
- erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., in quanto il gup non si sarebbe limitato a valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio ma avrebbe proceduto ad una anticipata verifica circa la responsabilità dell'imputato affrontando e valutando questioni riservate al giudice del dibattimento;
- violazione ed erronea applicazione dell'art. 422 c.p.p. in quanto il gup avrebbe erroneamente rigettato la richiesta della difesa della parte civile di sentire il proprio consulente di parte al fine di acquisirne la relativa relazione di consulenza sul presupposto che l'art. 422 c.p.p. impedisce al giudice dell'udienza preliminare di assumere prove che non siano volte all'emissione di sentenza di non luogo a procedere, così determinando una inaccettabile compressione dei diritti di difesa della parte civile;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di attivazione dei poteri officiosi ex art. 422 c.p.p. tendente alla acquisizione del traffico telefonico del cellulare in uso all'imputato, sulla quale il giudicante avrebbe omesso di provvedere.
Motivi della decisione
1. In via preliminare occorre prendere in esame la questione posta dal difensore di fiducia dell'imputato il quale ha evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, recante "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", dovrebbe trovare applicazione la nuova disposizione di cui all'art. 428 c.p.p., comma 2 secondo cui contro la sentenza di non luogo a procedere la persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, risultando ad oggi venuta meno la possibilità per la persona offesa costituita parte civile di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p..
2. La questione non ha pregio. Venendo in rilievo un caso di successione di norme processuali attinenti al regime delle impugnazioni, deve trovare applicazione il principio secondo cui "ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione" (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537). Nella specie, pertanto, poichè la sentenza impugnata è stata emessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina dovrà trovare integrale applicazione la normativa previgente, dovendosi escludere soluzioni combinatorie volte ad applicare quest'ultima disciplina riguardo al mezzo di impugnazione e la nuova per i vizi deducibili (Sez. 4, n. 47339 del 28/10/2005, Bourzama, Rv. 233176).
3. Passando, dunque, all'esame del ricorso proposto dalle costituite parti civili, se ne deve rilevare la fondatezza quanto al primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
4. Appare utile al riguardo dare sinteticamente conto dei limiti che devono caratterizzare la sentenza di non luogo a procedere, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
5. Come, infatti, ribadito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2002, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. n. 479 del 1999, l'incremento quantitativo e qualitativo dei poteri riconosciuti al giudice e alle parti e, corrispondentemente, l'ampiezza delle valutazioni e del contenuto delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato a prendere all'esito dell'udienza preliminare, hanno determinato il venir meno di quei caratteri di sommarietà, propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo che in precedenza connotavano detta sede divenendo un momento di giudizio che chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale. Tale momento processuale, dunque, consente una vera e propria valutazione dell'accusa ma solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale. In questa prospettiva, peraltro, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi legittimanti la sentenza di non luogo a procedere devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.
6. In linea con tale interpretazione si è attestata la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nel senso per cui ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti. L'esistenza di un quadro probatorio non univoco, per la contraddittorietà degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007, Castellano, Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008, Trunetti, Rv. 242092; Sez. 5, n. 565 del 26/10/2016, Dieng, Rv. 269014).
7. Nel caso all'esame, il gup non ha fatto buon governo dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3, e la motivazione della pronuncia impugnata risulta pertanto viziata. Il giudicante è, infatti, pervenuto ad una sentenza di improcedibilità nei confronti dell'imputato perchè il fatto non costituisce reato/ esorbitando dai limiti consentiti dalla norma al giudice dell'udienza preliminare, mediante valutazioni di tipo sostanziale, esaminando nel merito il materiale probatorio e compiendo un giudizio proprio della fase di cognizione. Invero, il gup ha effettuato una prognosi sull'innocenza dell'imputato, escludendo elementi di colpa nella sua condotta facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico della difesa senza adeguatamente considerare i contrastanti esiti degli accertamenti tecnici del pubblico ministero ed ha così omesso di verificare la suscettibilità degli elementi raccolti ad essere diversamente valutati attraverso la dialettica e l'istruttoria dibattimentali. Proprio la disamina critica degli elaborati tecnici svolta in sentenza non consente di escludere la necessità del dibattimento al fine di comporre nel contraddittorio tra le parti o anche mediante un accertamento peritale le diverse prospettazioni in ordine alla dinamica del sinistro e alla riconducibilità dell'evento alla condotta colposa dell'imputato.
Come già affermato da questa Corte, infatti, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione (Sez. 4, n. 32574 del 12/07/2016, Trimarchi, Rv. 267457). Nel caso che occupa, non risultano essersi verificate tali ultime evenienze avendo anzi il giudicante proceduto ad uno specifico vaglio critico delle conclusioni raggiunte dai tecnici, procedendo poi alla individuazione di una serie di diverse possibili ipotesi ricostruttive in ordine alla dinamica del sinistro che ancor più avrebbero suggerito uno specifico approfondimento dibattimentale, proprio al fine di accertare se l'incidente fosse eziologicamente riconducibile in via esclusiva alla condotta della persona offesa, avulsa da quella del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
8. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani cui demanda pure la regolazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018
08-05-2018 22:54
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