Abuso di ufficio.
Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 11-04-2018) 16-04-2018, n. 16877
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.R., nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest'ultimo;
avverso l'ordinanza del 29/01/2018 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Nel ricorso presentato personalmente da A. si chiede, per una pluralità di motivi, l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Messina il 29/01/2018 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame da lui avanzata contro il decreto di sequestro (emesso in relazione al reato ex art. 328 c.p.) delle cartelle cliniche relative al suo ricovero presso l'Ospedale di (OMISSIS).
3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 613 c.p.p., - come modificato dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 55, - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra - codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).
4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 4000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018
02-05-2018 22:21
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