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Sentenza

A.I.S.E. e violazione del segreto di Stato.
A.I.S.E. e violazione del segreto di Stato.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-12-2012) 08-05-2013, n. 19724
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M.S. - Presidente -

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.G.M. N. IL (OMISSIS) C/;

2) COMPAGNIA AERONAUTICA ITALIANA (CAI);

avverso il decreto n. 446/2011 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 26/10/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con decreto reso il 26 ottobre 2011 il G.I.P. del Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione del procedimento n. 595/11 r.g.n.r., iscritto a carico di S.G.M. in ordine al delitto di cui all'art. 261 cod. pen., contestatogli per avere rivelato notizie di carattere segreto, avendo fornito al proprio difensore per la predisposizione del ricorso innanzi al giudice dei lavoro di Velletri avverso il proprio licenziamento dalla CAI s.p.a.

documenti classificati come coperti da segreto di Stato con autocertificazione a firma di D.L.R. quale A.U. di CAI s.p.a., parte convenuta in giudizio, in Velletri il 22 giugno 2010.

Il Giudice fondava nel merito la propria decisione sui precedenti provvedimenti con i quali era stata esclusa la configurabilità del "fumus delicti" e sull'annotazione dei Carabinieri del 23/5/2011 circa la classificabilità dei documenti consegnati dall'indagato al difensore come riservati, ma non segreti; quanto agli adempimenti di cui all'art. 408 cod. proc. pen., riteneva di non dovervi fare luogo nei riguardi del legale rappresentante della C.A.I. s.p.a., in quanto soggetto non qualificabile come persona offesa dal reato, che nel caso di specie era identificabile soltanto nello Stato.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, C.A.I., Compagnia Aeronautica Italiana s.p.a., la quale ne deduce la nullità per violazione di legge in relazione alla disposizione di cui all'art. 408 cod. proc. pen., comma 2, per non avere ricevuto il previo avviso della richiesta di archiviazione, cui aveva diritto in qualità di persona offesa, da riconoscerle perchè organismo costituente propalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, preposto al servizio pubblico diretto alla difesa della sicurezza dello Stato nel settore aereonautico a norma del D.P.C.M. 9 settembre 2008, le cui informazioni ed attività dovevano ritenersi soggette a severe regole di riservatezza, violate dalla condotta tenuta dall'indagato S., che negli scritti difensivi, redatti sulla scorta di documentazione proveniente da essa società, aveva riversato notizie coperte dal segreto di Stato.

3. Con requisitoria scritta del 22 giugno 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha sollecitato il rigetto del ricorso, condividendo le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

4. Con memoria difensiva, depositata il 3 dicembre 2012, l'indagato S.G.M. per il tramite del proprio difensore ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, aderendo alle argomentazioni sviluppate nella requisitoria del Procuratore Generale.

5. In data 12 dicembre 2012 la difesa della ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, allegando documentazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Com'è noto, l'art. 408 cod. proc. pen., commi 2 e 3, dispone che l'avviso della richiesta di archiviazione venga notificato, a cura dell'ufficio del Pubblico Ministero, alla persona offesa, la quale, nel riferire la notizia di reato o in un momento successivo alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione; l'avviso deve contenere anche l'avvertimento che, nel termine di dieci giorni dalla ricezione, potrà prendersi visione degli atti espletati nel corso delle indagini preliminari e presentare opposizione corredata da richiesta motivata di prosecuzione delle indagini e, a pena d'inammissibilità, una specifica sollecitazione probatoria con indicazione dei temi fattuali da approfondire in via suppletiva e dei possibili elementi in grado di offrire dimostrazione. Tale adempimento condiziona anche i tempi di inoltro della richiesta di archiviazione, posto che il Pubblico Ministero istante deve trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari soltanto dopo la tempestiva presentazione dell'opposizione, ad essi allegata, oppure quando siano scaduti i termini per la sua proposizione.

1.1 Il tema della individuazione del soggetto inteso quale persona offesa del reato, avente diritto di ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione e legittimato a proporre opposizione, è stato più volte affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte: la prima ha in modo pressocchè unanime rilevato come il tenore letterale dell'art. 408 cod. proc. pen. non dia adito a dubbi interpretativi, poichè, quale attuazione delle indicazioni contenute nella direttiva n. 51 della legge delega, limita la possibilità di opposizione alla sola persona offesa senza estenderla anche al danneggiato dal reato.

1.2 Dal canto proprio la giurisprudenza di legittimità ha altrettanto sottolineato la necessità di mantenere distinte sotto il profilo ontologico le figure della persona danneggiata e della persona offesa dal reato, alle quali di volta in volta il legislatore codicistico ha attribuito poteri e facoltà diversi, il che consente di escludere possa trattarsi di termini sinonimi, definendo piuttosto condizioni differenti del soggetto che subisce l'illecito costituente reato; con specifico riferimento alla tematica dell'opposizione all'archiviazione, artt. 408 e segg. c.p.p., ha ribadito che l'ambito di applicazione dell'istituto riguarda esclusivamente la persona offesa, da intendersi in via generale come "il soggetto titolare dell'interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, (che, n.d.r.) ha diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, che non spetta invece alla persona danneggiata denunciarne, cioè a chi, non titolare dell'interesse protetto, ha comunque subito danno dal reato. Il provvedimento di archiviazione d'altro canto non ha natura giurisdizionale e perciò non può contenere, a pena di abnormità, statuizioni pregiudizievoli per l'indagato o per terzi.

La qualità di persona offesa può desumersi solo dal titolo del reato competendo esclusivamente al giudice la qualificazione giuridica del fatto" (Cass. sez. 6, n. 3598 del 12/10/1995, Ferretti, Rv. 203329).

1.2.1 Detto approccio ermeneutico, che rimanda alla considerazione dei profili di carattere sostanziale delle fattispecie ed alla natura giuridica del reato oggetto di investigazioni, ha ricevuto avvallo dalla più autorevole espressione di questa Corte, le Sezioni Unite, le quali con la pronuncia n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, rv.

237855, nel l'affronta re il tema dell'individuazione della persona offesa, legittimata alla proposizione dell'opposizione ex art. 408 cod. proc. pen., nei reati contro la fede pubblica, ha ribadito che persona offesa è il soggetto passivo del reato e ha distinto le situazioni nelle quali il reato sia monoffensivo, da quelle in cui sia plurioffensivo. Nel primo caso è individuabile "sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata" (Cass. 5, n. 1523 del 31/03/1999, Manieri, Rv. 214588), nel secondo, accanto alla collettività dei cittadini o ad un ente di essi esponenziale, titolari dell'interesse pubblico generale, vi è la persona fisica i cui diritti sono direttamente lesi dall'azione del responsabile, soggetto passivo particolare, distinto dal mero danneggiato, ossia da colui che abbia subito un pregiudizio risarcibile conseguente al reato, che può agire con l'esperimento dell'azione in sede civile, oppure con la costituzione di parte civile se il procedimento penale approdi alla fase del giudizio, limitazione che è stata già ritenuta non contrastare col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. per l'esistenza nell'ordinamento giuridico di strumenti processuali alternativi, quale appunto l'azione risarcitoria civile, idonei ad apprestare idonea tutela (Cass. sez. 6, n. 2982 del 28/9/1999, PO in proc. Taboni, rv. 215271).

1.3 Può quindi concludersi che l'orientamento pressocchè unanime della giurisprudenza di questa Corte, con l'unica eccezione di una pronuncia isolata ed in seguito non più ripresa da quelle successive (Cass. sez. 3, n. 3618 del 04/11/1997, Luchi M G ed altro, rv.

209712), nega al mero danneggiato la legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione; è poi riscontrabile nei precedenti di legittimità la trattazione della tematica in esame e lo sforzo definitorio per distinguere persona offesa e danneggiato con riferimento a specifici gruppi di fattispecie criminose, ossia i reati contro la pubblica amministrazione, i reati contro l'amministrazione della giustizia e quelli contro la fede pubblica secondo la disamina dei profili sostanziali degli interessi coinvolti: da tale attività interpretativa sono ricavabili utili indicazioni anche per la soluzione del presente caso. Appare illuminante al proposito che in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione, la Suprema Corte con orientamento del tutto consolidato abbia escluso la legittimazione a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione al denunciante-danneggiato dal reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio ex art. 326 cod. pen., fattispecie in qualche modo affine a quella contestata nel presente procedimento, sul presupposto della negazione della natura plurioffensiva del reato, lesivo del solo interesse al buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. sez. 6, n. 2675 del 24/9/1998, Piccirilli, rv.211753; sez. 6, n. del 12/10/1995, Ferretti, cit; sez. 6, n. 19307 del 22/4/2008, PO in proc. Petrella, rv.239883; sez. 6, n. 4170 del 6/11/2012, PO in proc. Minolfo, rv. 254239).

2. Nel caso in esame è stata elevata a carico del S. l'accusa di violazione della norma di cui all'art. 261 cod. pen. per la denunciata violazione del segreto di Stato, disposizione che incrimina condotte di divulgazione a terzi di notizie e dati, coperti dal predetto segreto, rispetto alla quale deve individuarsi esclusivamente nello Stato il titolare dell'interesse protetto alla non diffusione della conoscenza di informazioni in grado di pregiudicarne l'integrità e la sicurezza. Tale fattispecie dal punto di vista codicistico è annoverata quale delitto contro la personalità dello Stato ed è pacificamente interpretata come mono offensiva, perchè incriminata a protezione di interessi collettivi e pubblicistici, che sono stati così individuati anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che "il segreto di Stato rinviene la sua base di legittimazione esclusivamente nell'esigenza di salvaguardare supremi interessi riferibili allo Stato-comunità, ponendosi quale strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza, esterna e interna, dello Stato e per garantirne l'esistenza, l'integrità, nonchè l'assetto democratico" (C.C. n. 40 del 23/2/2012). Pertanto, alla tutela di tali valori deve ritenersi abilitato il solo titolare, ossia lo Stato stesso, il quale deve agire direttamente mediante i propri rappresentanti, individuabili secondo i principi generali in tema di immedesimazione organica.

2.1 Sostiene la ricorrente che la propria legittimazione deriverebbe dai poteri, conferitile per legge e mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di gestione e di tutela della sicurezza del servizio pubblico dei voli aerei di Stato, sicchè lo svolgimento di attività di pubblica rilevanza comporterebbe anche la legittimazione autonoma a proteggere gli interessi giuridici correlati in ogni sede processuale. In realtà nessun testo normativo fra quelli indicati in ricorso avvalora la tesi sostenuta in ricorso.

2.2 In primo luogo si ricorda che l'art. 744 c.n., come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 5 e riformulato in parte dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 8, comma 3, stabilisce testualmente:

"1^. Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.

2^. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

3^. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale".

In tal modo la norma si occupa di fornire la classificazione dei velivoli impiegati dallo Stato in ragione della funzione cui sono destinati, a prescindere dalla loro appartenenza, ma nulla dispone circa i poteri assegnati alla C.A.I. s.p.a..

2.3 In secondo luogo, la ricorrente, sebbene "componente dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE)", secondo la definizione contenuta nel D.P.C.M. 17 novembre 2009, è persona giuridica di diritto privato, avente la forma di società per azioni, deputata allo svolgimento, senza fine di lucro, di un pubblico servizio diretto alla difesa della sicurezza dello Stato, il cui ruolo è definito dal D.P.C.M. 17 maggio 2006 "a supporto delle funzioni istituzionali della Pubblica Amministrazione e comunque di Organi ed Uffici dello Stato" mediante l'utilizzo di personale dipendente ed aeromobili, di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità, destinati ad "attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale", meglio individuate col D.P.C.M. 13 luglio 2007 come "missioni operative e di supporto all'"intelligence" ... di supporto al CESIS (oggi DIS) ed ai Servizi di informazione e sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2.3.1 Ebbene, dalla disamina dei predetti Decreti, contenenti i regolamenti attuativi nel settore del trasporto aereo di Stato di quanto previsto dalla L. n. 124 del 2007, che ha istituito il "sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica" ed introdotto la nuova disciplina del segreto di Stato, e delle dettagliate disposizioni introdotte da detta legge, risulta chiaro che l'intervento demandato alla C.A.I. è limitato alla gestione operativa di attività materiali connesse col trasporto aereo a tutela della sicurezza dello Stato, mentre la funzione pubblica riguardante il trasporto aereo di Stato, sotto il profilo giuridico e politico, nonchè tutte le attribuzioni connesse all'imposizione, alla conferma, all'opposizione ed alla tutela del segreto su tali attività è attribuita alla titolarità esclusiva del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato per la specifica materia.

2.3.2 In tal senso sono illuminanti le disposizioni della L. n. 124 del 2007, art. 1 secondo le quali:

"Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'art. 30".

Inoltre, è il successivo art. 3 a prevedere al primo comma che "1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorità delegata", senza che nessuna disposizione di legge o regolamentare conferisca alla s.p.a. C.A.I. la delega alla tutela della segretezza delle notizie riguardanti i voli aerei dalla stessa gestiti.

2.3.3 A conferma della correttezza di tale conclusione militano gli stessi documenti offerti dalla ricorrente; invero, proprio la corrispondenza intercorsa tra C.A.I. ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "autorità delegata", inerente il materiale da esibire nel procedimento penale originato dalle denunce sporte contro gli ex piloti S. ed A. dimostra che l'attività svolta da C.A.I. è posta "al servizio degli organi di Governo e degli altri Organi di Stato" e che l'esistenza del vincolo di segretezza per alcuni dati e del divieto di divulgazione per altri "non è espressione della volontà della dirigenza della C.A.I. bensì degli Organi sovraordinati"; Inoltre, in altra missiva la stessa autorità ha autorizzato la ricorrente alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di atti qualificati come riservati, il che conferma come nessun potere dispositivo, alcuna facoltà autonoma nella materia le può essere riconosciuta.

2.4 Inoltre, non è rinvenibile nemmeno un'espressa norma di legge, o un provvedimento amministrativo, con i quali il titolare dei poteri pubblici in tema di segreto di Stato abbia conferito a C.A.I. delega per la tutela in giudizio dei diritti e degli interessi spettanti agli Organi di vertice dello Stato stesso, legge o provvedimento in forza dei quali poter ritenere che, sebbene non titolare in proprio dell'interesse giuridicamente rilevante, leso dal delitto per il quale il procedimento è stato archiviato, abbia ricevuto la legittimazione in via straordinaria ad operare nel processo quale rappresentante del delegante e quindi quale avente diritto ad ottenere l'avviso circa la richiesta di archiviazione.

2.5 In conclusione, nel procedimento penale intentato a carico del S. la s.p.a. C.A.I. ha assunto la sola veste processuale di denunciante di fatti nei quali è stata ravvisata la "notitia criminis", non già di persona offesa, sicchè deve esserle negata la legittimazione alla presentazione del ricorso in opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. e quindi anche il diritto di esserne preventivamente informata.

Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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