Un avvocato palermitano si rivolge in pubblica udienza ad un collega dicendogli: Lei non è degno di portare la toga. Dopo l'udienza invia una lettera, utilizzando la stessa espressione al Consiglio dell'Ordine e all'Unione Camere Penali D'Italia.
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DITRAPANI nel procedimento a carico di: L. B. G. nato il ../../.... a .... inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del ,,,,,, del GIUDICE DI PACE di TRAPANI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per IL PROC. GEN. CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2016 il Giudice di Pace di Trapani ha assolto L. B. G. dal delitto di ingiuria aggravato perpetrato ai danni di S. A. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trapani deducendo la violazione della legge penale . Lamenta, in particolare, il Procuratore ricorrente che essendo la missiva offensiva della reputazione della persona offesa stata inviata a più destinatari, tale condotta aveva integrato gli estremi non già dell'ingiuria ma del diverso delitto di diffamazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che segue. Va osservato che all'imputato è stato contestato di aver offeso l'onore ed il decoro dell'avv. S.e nel corso di un'udienza, avendo rivolto alla sua presenza ed al suo indirizzo l'affermazione che la persona offesa non era degna di portare la toga, reiterando la medesima espressione in una successiva lettera inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e all'Unione delle Camere Penali. Non vi è dubbio che, se per la prima parte dell'imputazione, correttamente il Giudice di Pace ha assolto l'imputato per l'ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con riferimento alla seconda parte dell'imputazione, erroneamente il giudice di merito ha ritenuto il fatto depenalizzato. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa. (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Rv. 26682701; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044). Nè la circostanza che tra i fruitori della lettera vi fosse anche la persona nei cui confronti sono state formulate le espressioni offensive può ritenersi sufficiente ad integrare il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi dell'art. 594 cod. proc. pen comma 4°) piuttosto che quello di diffamazione, e ciò proprio per la non contestualità tra l'offesa ed il recepimento della stessa.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'invio della missiva del 29/10/2014 che va qualificata come diffamazione, con rinvio al Giudice di Pace di Trapani per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'invio della missiva del 29/10/2014 che qualifica come diffamazione e rinvia al Giudice di Pace di Trapani per il giudizio. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017 Il consigliere.
29-07-2017 17:08
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