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Registrazioni fraudolente. Il testo si fonda su criteri direttivi ben precisi. In primo luogo, viene introdotto il delitto di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente «che punisce chi, partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga dolosamente il contenuto con microfoni o telecamere nascoste al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima. La punibilità è esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell'ambito del diritto di cronaca».
03-11-2017 13:40
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