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Sentenza

Tre infermieri, tutti e tre dello stesso sindacato, vengono spostati al Pronto soccorso: esclusa l’ipotesi dell’abuso d’ufficio.
Tre infermieri, tutti e tre dello stesso sindacato, vengono spostati al Pronto soccorso: esclusa l’ipotesi dell’abuso d’ufficio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 maggio – 27 giugno 2017, n. 31628
Presidente Rotundo – Relatore Si Stefano

Ritenuto in fatto

Il pubblico ministero del Tribunale di Locri chiedeva il rinvio a giudizio di Calabro Do., direttore del dipartimento area ospedaliera di Locri, contestandogli il reato di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. per avere procurato intenzionalmente un danno ingiusto a Giorgi Caterina, infermiera professionale, Mu. Ma., operatrice professionale della direzione sanitaria, Scali Giuseppe, infermiere professionale, avendone disposto l'adibizione ad unità operative «diverse da quelle ove al tempo prestavano il loro servizio», con provvedimenti che, secondo il pubblico ministero:
- erano di competenza esclusiva del direttore generale;
- erano stati emessi in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale di cui i tre erano dirigenti;
- non indicavano «serie ragioni che giustificassero il trasferimento»;
- non tenevano conto che il sindacato citato aveva «presentato plurime segnalazioni e denunzie a carico» del Calabro nonché «incurante della mancata adozione di un piano organizzativo» dell'ospedale come richiesto dalla organizzazione sindacale.
Il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza del 22 settembre 2016, ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste ritenendo sostanzialmente del tutto inconsistente tale tesi di accusa.
Il gup ha osservato innanzitutto che non ricorrono affatto le presunte varie irregolarità segnalate:
- i provvedimenti non costituivano né «trasferimento» né «mobilità interna» dei lavoratori ai sensi del CCN comparto sanità e, quindi, non vi era alcuna necessità del parere delle rappresentanze sindacali, richiesto solo in caso di spostamento del lavoratore sindacalista in altra sede;
- La normativa di settore attribuisce al personale con la qualifica di Calabro i poteri necessari per l'organizzazione degli uffici, anche quanto alle misure relative alla gestione dei rapporti di lavoro; del resto, dalla documentazione in atti risulta che il Calabro aveva ricevuto una espressa delega per un progetto di riorganizzazione del personale, anche per la sua riallocazione, e che il settore critico era proprio quello dell'emergenza ove erano stati spostati i tre infermieri. Tali provvedimenti, poi, né sono stati ritenuti illegittimi dall'Amministrazione - che si è limitata a sospenderli in ragione della pendenza del presente procedimento penale- né sono stati impugnati dai lavoratori;
- i provvedimenti sono motivati in via specifica con riferimento alla carenza di personale al pronto soccorso. Tale carenza, peraltro, risulta espressamente dalla documentazione in atti. Comunque, non si trattava affatto di scelta in alcun modo contraria al buon andamento.
In ogni caso, poi, rilevava il gup come nessun elemento concreto segnalasse una possibile intenzionalità di danno.
il pubblico ministero propone ricorso deducendo con unico ed articolato motivo:
- la contestazione non riguardava il trasferimento ma la «utilizzazione.... presso unità operative differenti... Quindi la sentenza è erronea perché non decide sulla accusa come formulata dal PM.
- La normativa contrattuale in vigore avrebbe imposto «laddove si fosse reso realmente necessario 'utilizzare' i dipendenti presso unità operative diverse» il corretto uso della contrattazione decentrata recepita nel 1995 dal direttore generale della AsI. Argomenta, quindi, su come il Calabro avrebbe dovuto procedere.
- Svolge argomenti per dimostrare l'errore del giudice nel ritenere che la competenza nella data materia spettasse anche all'imputato e che, comunque, vi era stata una cattiva gestione del progetto di riorganizzazione.
- Rinvia alla lettura delle disposizioni di servizio in questione per valutarne la assenza di motivazione.
- Vi era intenzionalità della condotta come desunto innanzitutto dal fatto stesso della violazione delle regole che l'ufficio impugnante reputa applicabili. Ritiene indicativo il fatto che i dipendenti siano «guarda caso aderenti alla medesima organizzazione sindacale, evidentemente mal sopportata (tanto più "che servivano un territorio in cui la regola del silenzio è d'oro e /' omertà il valore di carattere primario!) per via della incessante azione denuncia che andava ad investire il dr Calabro indagato al pari di tutto l'apparato dirigente dell'ASP di Reggio Calabria, tristemente nota alle cronache per i suoi smisurati buchi finanziari, pari solo alle inefficienze delle varie strutture di servizio amministrate sul territorio».

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza degli argomenti oltre che per richiedere valutazioni in fatto non compatibili con il giudizio di legittimità.
Il gup ha correttamente letto ed "interpretato" la contestazione (che, contrariamente a quanto sostiene l'ufficio impugnante, parlava espressamente di assenza di «ragioni che giustificassero il trasferimento») ed ha rilevato come la prospettazione dell'accusa fosse fondamentalmente nel senso della non condivisione della scelta amministrativa. Preso atto di tale erronea impostazione, il gup ha riportato il tutto nei giusti binari, sulla scorta della verità processuale che non solo non faceva trasparire alcuna intenzionalità di danno - che è l'in sé del reato di cui all'art. 323 cod. pen. ("abuso" e non "cattivo uso" dell'ufficio) - ma, in realtà, escludeva in radice alcuna apparenza di irregolarità formale.
Rispetto a tale decisione, il ricorso appare fondamentalmente mirato a sindacare il merito della azione amministrativa, peraltro nel sostanziale interesse di una organizzazione sindacale; lo dimostra neanche tanto la assenza di (segnalazione di) un'evidente violazione delle regole da parte del Calabro (appaiono corrette, per quanto qui di interesse, le considerazioni del giudicante), quanto la totale assenza di elementi concreti per ritenere che l'imputato, pur in ipotesi di errore nella gestione, intendesse produrre intenzionalmente un danno. Che si sia fuori dal tema dell'abuso di ufficio quale correttamente configurato dal gup lo conferma il fatto che tale intenzionalità, che nella imputazione era inserita quale semplice e generica clausola di stile e degradata ad elemento secondario, viene per la prima volta individuata solo nel ricorso ove, in risposta alla sentenza, si tenta di costruire una intenzionalità di abuso quale (ipotetica) generica ripicca di Calabro per essere inviso alla organizzazione sindacale in questione. Qui, invero, si chiedono anche valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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