Trapani. Imputato di appropriazione indebita aggravata e continuata ai danni del patrimonio del Cral dei dipendenti ospedalieri. Condannato ad 1 anno di reclusione pena sospesa e al risarcimento dei danni .
Cassazione penale, sez. II, 26/05/2017, (ud. 26/05/2017, dep.07/06/2017), n. 28361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -
Dott. DE SANTIS Anna Mar - rel. Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., n. ad (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa della Corte d'Appello di Palermo in data
30/9/2016;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 26/5/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott.ssa DE SANTIS Anna Maria;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CUOMO
Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. FISCHIONI Giuseppe in sostituzione dell'Avv.
GALBO Vito, che deposita verbale di remissione di querela in data
25.6.2017, chiedendo emettersi declaratoria d'estinzione del reato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 9/7/2015 il Tribunale di Trapani dichiarava C.V. colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata in danno del Cral dei dipendenti ospedalieri della Usl di (OMISSIS) e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Cral, liquidati in Euro 20mila, ed alle altre parti civili, da liquidarsi in separata sede. La Corte d'Appello di Palermo dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato ascritto al capo B) della rubrica e, riqualificato il fatto sub A) come truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, riduceva la pena inflitta a mesi undici di reclusione ed Euro 450,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 La manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta sub A) alla stregua del delitto di truffa aggravata assumendo la difesa che il C. aveva di fatto la disponibilità del patrimonio del Cral e il potere di deciderne la destinazione sicchè correttamente il primo giudice aveva ravvisato la sussistenza dell'appropriazione indebita;
2.2 la violazione dell'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 597 c.p.p., comma 3 in quanto la Corte territoriale nel riqualificare il fatto ascritto sub A) ha operato una reformatio in pejus in relazione al titolo di reato e violato il principio di correlazione.
3. Devesi preliminarmente rilevare l'inefficacia della remissione di querela formalizzata dal procuratore speciale delle pp.oo. in data 25/5/2017 dinanzi la Guardia di Finanza di Alcamo in quanto il delitto di truffa aggravata ritenuto dalla Corte d'Appello è procedibile d'ufficio a norma dell'art. 640 c.p., u.c..
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi articolati. Quanto al vizio della motivazione dedotto con il primo motivo, la Corte territoriale ha ampiamente e correttamente argomentato le ragioni che l'hanno indotta a sussumere la condotta sub A) nel paradigma della truffa in luogo dell'appropriazione indebita, evidenziando che il ricorrente, pur rivestendo la qualifica di tesoriere, non si sarebbe potuto appropriare delle somme di danaro depositate sul conto corrente del CRAL se non attraverso la falsificazione della firma di un altro associato, necessaria secondo le previsioni statutarie. Nella specie,dunque, deve escludersi che l'imputato avesse il possesso delle disponibilità economiche del CRAL in forza della carica rivestita che l'abilitava esclusivamente a disporne, con modalità rafforzate dalla previsione della firma congiunta, secondo le indicazioni degli organi associativi e per gli scopi propri del centro. Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340; n. 17106 del 22/03/2011, Abete, Rv. 250250).
5. Palesemente infondate risultano anche le doglianze proposte con il secondo motivo di gravame giacchè il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, in concreto stabilito dal giudice non anche la qualificazione giuridica del fatto, come espressamente emerge dal tenore letterale dell'art. 597 c.p.p., comma 3 (Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, Rv. 260663; Sez. 2, n. 26729 del 05/03/2013, Fadda, Rv. 256649; n. 46256 del 17/10/2013, Deodato, Rv. 257445; n. 41142 del 19/09/2013, Rea ed altri, Rv. 257338).
Nè è ravvisabile la prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risultando immodificati gli elementi essenziali del fatto alla stregua della contestazione sub A) e dovendo escludersi qualsiasi lesione del diritto di difesa per effetto della operata riqualificazione dal momento che l'originaria contestazione elevata dal P.m. sussumeva il fatto nell'alveo della truffa.
6. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello e altro, Rv. 268966).
7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017 25-06-2017 00:07
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