Trapani. Il Tribunale, giudicando in appello su un delitto di competenza del giudice di pace, non può comminare sanzioni diverse da quelle previste per tale giudizio.
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G. nato il ......... a ......... avverso la sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Uditi i difensori, Avv. GIOVANNI GAUDINO per la parte civile che deposita le proprie conclusioni scritte, Avv. CRISTIANO BONANNI, in sostituzione dell'Avv. SALVATORE LONGO, per il ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 27 settembre 2016, il Tribunale di Trapani, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace che l'aveva mandato assolto, riteneva G. C. colpevole del delitto di lesioni consumato ai danni di I.T. e lo condannava alla pena, sospesa, di mesi due di reclusione ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
Il Tribunale aveva accolto i gravami della parte civile e del pubblico ministero perché il Giudice di pace non aveva dato adeguato conto della ritenuta attendibilità del teste indotto dalla difesa e della ritenuta inattendibilità dei testi dell'accusa. Dalle dichiarazioni della persona offesa, I.T., confermata dalle deposizioni delle testimoni, B. e B., si doveva, invece, dedurre, a giudizio del Tribunale, che C. avesse provocato alla T.o le lesioni indicate in imputazione, nel tentativo di impedire che costei, addetta al check in dell'aeroporto di Birgi, cestinasse la carta di imbarco del C. che aveva ritenuto non valida, dopo averlo invitato a procurarsene un'altra. Inattendibile era, invece, l'alternativa ricostruzione del fatto offerta dall'imputato e dal teste indotto dalla sua difesa, P. L.M., un suo collega di lavoro presente quel giorno in aeroporto, che avevano riferito come C. si fosse limitato a recuperare dalle mani della T. il biglietto senza provocarle alcuna lesione. La ragione della attendibilità dei soli testi dell'accusa risiedeva nel fatto che solo la versione da costoro riferita dava conto delle lesioni refertate alla T. nel certificato medico prodotto agli atti.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge in quanto il Tribunale aveva applicato una pena detentiva, non prevista per i reati di competenza del Giudice di pace.
2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta ancora la violazione di legge laddove era stato concesso il benefico della sospensione condizionale della pena, non previsto per le condanne, a pena pecuniaria, per i delitti di competenza del Giudice di pace.
2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge posto che il Tribunale aveva riformato la sentenza di prime cure affermando la penale responsabilità dell'imputato senza procedere a nuova escussione di coloro che avevano deposto su fatti ritenuti decisivi nel giudizio assolutorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di G. C. è fondato in relazione a tutti i motivi di ricorso.
1 - Il primo ed il secondo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio, sono fondati, perché il Tribunale, giudicando su un delitto di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a), d. Igs. 28/08/2000 n. 274, ha comminato sanzioni diverse da quelle previste, per tale giudizio, dagli artt. 52 e seguenti del medesimo decreto ed ha, inoltre, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non riconoscibile, in tale giudizio, ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto (con plurime decisioni di questa Corte si è anche affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la scelta discrezionale del legislatore di privilegiare, nel giudizio davanti al giudice di pace, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale non concreta, nella specie, alcun irragionevole trattamento discriminatorio né compromette il diritto di difesa: da ultimo Sez. 2, n. 28850 del 08/05/2013, Orrù, Rv. 256354; ancor prima Sez. 4, n. 41992 del 15/11/2006, Cesolini, Rv. 235678). 2 - Il Tribunale aveva poi riformato la pronuncia assolutoria di prime cure diversamente valutando l'attendibilità dei testimoni, senza però procedere alla loro nuova escussione. Così violando i seguenti principi di diritto da ultimo ribaditi dalla Sezioni unite, con sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta: - i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (convenzionalmente orientata) ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne; - la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art.603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. - l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1; - gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile. 3 - La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame. Per completezza si rileva come, ad oggi, il delitto contestato non risulti estinto per prescrizione posto che il relativo termine, in considerazione dei periodi di sospensione, maturerà solo il 23 agosto 2017. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma il 7 luglio 2017.
19-12-2017 22:39
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