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Sentenza

Trapani. Due anni di reclusione per avere perpetrato la ricettazione di un motociclo.
Trapani. Due anni di reclusione per avere perpetrato la ricettazione di un motociclo.
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • S. A. nato a ..... il ........... avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 30/06/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; 
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 
FATTO E DIRITTO 
1. Con sentenza emessa il 30/06/2016 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani del 18/07/2014 appellata da A.S. con la quale costui era stato condannato alla pena di due anni di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un motociclo. 
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, tramite difensore di fiducia, il S. eccependo la violazione di legge (art. 648, secondo comma cod. pen.) non avendo la corte territoriale considerato l'effettivo valore del bene ricettato; l'ingiustificato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte delle condizioni di vita disagiate e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). Nel caso di specie la corte territoriale ha evidenziato le ragioni ostative al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (il valore non esiguo del bene e, soprattutto, la negativa personalità dell'imputato) e delle circostanze attenuanti generiche (i numerosi e specifici precedenti penali). La censura relativa alla concessione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. è invece estranea ai motivi di appello e, quindi, anch'essa inammissibile. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luigi Agostinacchio
Avv. Antonino Sugamele

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