Teramo.Telefonate commerciali a raffica: molestia o violazione della privacy?
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 marzo – 1 agosto 2017, n. 38224
Presidente Savani – Relatore Andronio
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del 7 giugno 2016, il Gip del Tribunale di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento promosso a carico del legale rappresentante di Vodafone s.p.a., relativamente ai reati di cui agli artt. 660 cod. pen. e 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Il giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal querelante, in mancanza dell'indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletiva e dei relativi elementi di prova, richiamando, quanto all'infondatezza della notizia di reato, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
2. - Avverso il decreto la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata fissazione di udienza da parte del giudice per le indagini preliminari, nonostante nell'opposizione alla richiesta di archiviazione fossero stati indicati - a suo dire - gli oggetti delle indagini suppletive richieste: a) l'identificazione dei soggetti che concretamente avevano contattato l'utenza telefonica della persona offesa; b) l'identificazione di eventuali altri concorrenti nel reato, ovvero dei soggetti responsabili dell'istruzione agli operatori di procedere a contattare l'utenza telefonica; c) l'audizione del legale rappresentante della Vodafone spa, il quale avrebbe dovuto spiegare perché, nonostante le numerose denunce proposte della persona offesa, questa continuava a ricevere chiamate pubblicitarie di servizi altre molestie. Il decreto di archiviazione sarebbe, inoltre, privo di motivazione in ordine all'affermata infondatezza della notizia di reato, essendo basato sul richiamo per relationem delle valutazioni espresse dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
Considerato in diritto
3. - Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori del limite previsto dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che limita i vizi denunciabili alle nullità procedimentali di cui all'art. 127 comma 5. Nel caso di specie, il giudice ha correttamente ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 410 cod. proc. pen., secondo cui l'archiviazione è disposta con decreto, senza convocazione delle parti, quando l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata.
Dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che questo non ha indicato investigazioni suppletive o elementi di prova rilevanti nel caso in esame, perché si è semplicemente riferito all'esigenza di individuare i soggetti responsabili dei pretesi reati, a fronte di fatti manifestamente non riconducibili alle fattispecie astratte degli artt. 660 cod. pen. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003. Il Gip, correttamente utilizzando la tecnica della motivazione per relationem, ha richiamato la richiesta di archiviazione, dalla quale emerge, quando al reato di cui all'art. 660 cod. pen., che lo stesso è manifestamente insussistente, in mancanza dell'intento di nuocere al destinatario delle molestie. La disposizione fa infatti riferimento al fine di «petulanza o biasimevole motivo», che deve escludersi nel caso di specie, trattandosi di chiamate che, pur moleste, erano dettate da esigenze di pubblicità e promozione commerciale. Quanto al reato dell'art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nella richiesta di archiviazione si evidenzia con chiarezza che la circostanza che l'interessato avesse pubblicizzato il numero è idonea a superare l'opposizione da questo effettuata, inoltrando richiesta di registrazione della sua utenza telefonica nel registro pubblico delle opposizioni istituito con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali nel 2011. Infatti, l'art. 167 punisce, per la parte che qui rileva, il trattamento di dati personali in violazione dell'art. 130 al fine di trarre profitto o di recare danno. E tale disposizione prevede che l'iscrizione nel registro delle opposizioni non preclude i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto dei precedenti artt. 23 e 24 (art. 130, comma 3-ter, lettera g). Il richiamato art 24 prevede, fra l'altro, che il consenso al trattamento dei dati non è richiesto, quando il trattamento: riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati (lettera c). Nel caso di specie, dunque, non vi è stata nessuna violazione dell'art. 130, sanzionabile ai sensi del successivo art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
01-08-2017 23:27
Richiedi una Consulenza