Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi
Corte Costituzionale 22 MAGGIO 2017, N. 119
Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. [reato di furto pluriaggravato] – inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, co. 9, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. m), del decreto-legge n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza del 14 ottobre 2015, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2016, è inammissibile.
Sull'argomento, cfr. Cass. Pen., n. 7091/2009: la tardiva sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente disposta non determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino all'adozione del provvedimento di sospensione e pertanto non costituisce titolo per la domanda di riparazione.
01-06-2017 22:12
Richiedi una Consulenza