Sfondano la porta della abitazione della vittima nella quale si introducono con violenza, e spaccano la mobilia minacciando gravi lesioni fisiche, per costringere la vittima a corrisponderge somme loro non dovute e ad abbandonare l'abitazione presa in locazione.
Trib. Firenze Sez. II, Sent., 08-08-2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGIALE
II Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:
dott. Marco Bouchard - PRESIDENTE
dott. Elisabetta Pagliai - GIUDICE
dott. Barbara Bilosi - GIUDICE
ha pronunziato e pubblicato alla pubblica udienza del 12.5.2017, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
Z.A., nato in M. il (...), CUI (...) elettivamente domiciliato C. in P. del P. n. 13
LIBERO ASSENTE
difeso di ufficio dall'avvocato Valentina Sanfelice del Foro di Firenze
M.A., nato in M. il (...), CUI (...) elettivamente domiciliato C. in via C. n. 2
LIBERO ASSENTE
difeso di ufficio dall'avvocato Dimitri Caciolli del Foro di Firenze
IMPUTATI
del delitto di cui all'artt. 110, 614 comma 2, 635, 56 e 629 comma 2 c.p. perché, i concorso materiale e morale tra loro, sfondando la porta della abitazione della vittima nella quale conseguentemente si introducevano con violenza, e quindi nello spaccare la mobilia e nel minacciarlo di gravi lesioni fisiche, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere con violenza e minaccia N.A. a corrispondergli somme loro non dovute e ad abbandonare l'abitazione presa in locazione.
In Castelfiorentino 21.10.10
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 22.10.2010 N.A.L. presentava una denuncia innanzi ai C.C. di Caselfiorentino nei confronti di Z.A. e di M.A..
Come lo stesso denunciante ha riferito all'udienza del 5.4.2017 Z.A. e M.A. si erano presentati il 21.10.2010 presso la sua abitazione (la locazione era intestata alla sua compagna F.C.) per costringerlo a lasciare l'appartamento a causa della sua morosità: la C. se n'era andata e da due o tre mesi lui non stava pagando l'affitto (f. 7 ud. 5.4.2017). L.N. considerava lo Z. (sia lo Z.A. sia lo Z.M.) proprietario dell'immobile.
Appena entrati lo Z. e il M., dopo aver sfondato la porta (f. 11) con un calcio hanno buttato per terra il televisore e hanno distrutto molti oggetti. Volevano che lui se ne andasse immediatamente. L.N. era solo: dopo un po' di tempo è arrivato un suo amico, tale Babakar, che non aveva però assistito ai fatti.
A distanza di due mesi da quel fatto mentre stava andando a comprare delle sigarette L.N. è stato fermato dai C.C. e condotto presso la sua abitazione - che non aveva ancora lasciato - dove i militari trovavano facilmente, nel bagno, 100 grammi di hashish. L.N. aveva negato di essere il possessore della droga e attribuiva la responsabilità di quella falsa accusa agli Z.. L.N. veniva comunque tradotto in carcere dove rimaneva per circa quattro mesi.
Il 21.10.2010 era in servizio di perlustrazione il militare A.C. insieme al C.re Corrado Caia. Su indicazione della Centrale Operativa di Empoli venivano inviati in via T. o (A.) 40 presso l'abitazione dello N. che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Qui veniva identificato il richiedente e i militari avevano modo di constatare la forzatura della porta d'ingresso e numerosi oggetti danneggiati per terra (tra i quali un Hi-Fi, una televisione e uno stereo).
I protagonisti della vicenda sono noti alle forze dell'ordine di Castelfiorentino. L.N. aveva avuto problemi di droga e i fratelli Z. risultavano addirittura proprietari di un intero immobile. Il M.llo R.R. ha riferito (ud. 12.5.2017 f. 3 e ss.) che lo Z., fin dalla fine degli anni '90 gestiva numerosi immobili per conto della proprietà di A.P., immobili che venivano affittati in via esclusiva a stranieri. In particolare nei confronti dello Z.M. diversi cittadini stranieri avevano presentato delle denunce nei suoi confronti per le modalità "violente" con cui pretendeva il pagamento dei canoni o il rilascio dell'immobile. Anche M.A. era personaggio noto ai militari di Castelfiorentino: era tuttavia la prima volta che veniva indicato come un collaboratore dello Z. (f.8 ud. 12.5.2017).
A riprova del ruolo dello Z.A. il PM ha prodotto numerose comunicazion di cessione di fabbricato e di contratti di locazione a lui intestati.
Si tratta di una vicenda piuttosto semplice.
L.N. si trovava del tutto legittimamente all'interno dell'abitazione condotta in locazione dalla sua compagna e a seguito dell'allontanamento di quest'ultima e a causa di una modesta morosità (non superiore a tre mesi) i due imputati pretendevano il rilascio immediato dell'immobile.
Non vi è stata la dimostrazione documentale del titolo in forza del quale lo Z. potesse pretendere il rilascio dell'immobile occupato dallo N.. E' peraltro pacifico che lo Z. si sia comportato nella circostanza come proprietario o come rappresentante della proprietà. Lo stesso N. ha riconosciuto nello Z.A. quel ruolo. E' altresì dimostrata la corretta identificazione degli imputati entrambi ben conosciuti dalla persona offesa che è stata in grado, fin dal momento della denuncia, di fornire le loro esatte generalità.
E' altresì dimostrata l'azione di forza realizzata dallo Z. e dal M. che non si sono accontentati di scardinare la porta d'ingresso ma hanno addirittura danneggiato oggetti di importante valore d'uso nell'appartamento dello N.. L'immediato intervento delle forze dell'ordine ha permesso, infatti, di constatare i danni arrecati dagli imputati in occasione della loro irruzione. E' vero che sono emerse alcune discrasie tra il racconto fatto dalla vittima in dibattimento e il contenuto narrativo della querela. Ne è un esempio la presenza o meno di altre persone ai fatti: è tuttavia possibile (considerata l'articolazione del discorso del denunciante non sempre felice dal punto di vista lessicale e grammaticale) che si siano verificate delle incomprensioni sulla tempistica delle presenze in quell'appartamento.
Non possono pertanto esservi dubbi - per tacere delle plurime denunce a carico degli Z. da parte di altri inquilini per fatti analoghi - sulla ricostruzione dei fatti operata dallo N..
È certamente plateale la violazione dell'art. 614 c.p. contestata nel capo d'imputazione.
Qualche precisazione merita la contestazione più grave relativa al tentativo di estorsione.
E' ben noto a questo collegio il contrasto giurisprudenziale sulle distinzione tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni che si è materializzato in udienza con conclusioni difformi dei rappresentanti della pubblica accusa (quelle favorevoli all'applicazione dell'art. 392 c.p.p. formulate dal M.O.T. e e quelle favorevoli all'applicazione dell'art. 629 formulate dal P.M. titolare).
Certamente nel caso specifico non è indifferente il ruolo ricoperto dallo Z.A.: per quanto considerato dallo N. il proprietario dell'immobile non risulta che egli effettivamente lo sia; anzi: secondo la versione dello N. il locatore sarebbe Z.M., fratello dell'imputato. Se così è non si vede quale possa essere la legittimazione attiva dello Z. su cui fondare un'eventuale causa civile per il rilascio dell'immobile. Anche a voler seguire l'orientamento delle sezioni della Suprema Corte che coglie il discrimine tra i due reati nel profilo intenzionale della condotta, è davvero arduo sostenere che lo Z. si sentisse legittimato da un valido titolo nell'azione illecita compiuta in danno dello N.: c'è davvero il rischio che, attraverso queste aree giuridiche di confine, personalità dominate da un eccesso di considerazione dei propri poteri di disposizione sui beni esercitino pratiche violente e intimidatorie devastanti sottospecie di illeciti bagatellari puniti a querela di parte e con la sola multa.
In questa prospettiva sembra in ogni caso più vicina alla realtà dei fatti l'interpretazione dei giudici di legittimità (ancora ribadita ultimamente dalla Sez. 6, Sentenza n. 11823 del 07/02/2017 Cc. (dep. 10/03/2017 ) Rv. 270024) e secondo cui "I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, risultando integrato il delitto di estorsione anche quanto le condotte minacciose si manifestino in forme tali da trasformare una legittima richiesta di restituzione in un ingiusto profitto". Sempre guardando al caso specifico se non si accogliesse questa interpretazione verrebbe ricondott nell'alveo minimale dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non solo la costrizione fatta alla vittima di "fare od ommettere qualche cosa" ma anche l'accesso violento al suo domicilio proprio in una stagione nella quale il legislatore propone un aggravamento delle pene per l'aggressione alla privata dimora.
Ricorrono pertanto tutti gli elementi per ritenere la sussistenza del tentativo dell'estorsione poiché L.N. non si è sottomesso alla violenza operata in suo danno per costringerlo a rilasciare l'immobile da lui occupato.
Si ritiene pertanto che gli imputati meritino l'affermazione della loro piena responsabilità penale con una condanna alla pena di un anno e mesi nove di reclusione e Euro 600 di multa così calcolata:
un anno e otto mesi di reclusione e Euro 500 di multa per il tentativo di estorsione
aumentata a un anno e mesi nove e Euro 600 per la continuazione con il reato previsto dall'art. 614 c.p.
Nono sono concedibili le circostanze attenuanti generiche trattandosi di fatto non occasionale.
Data l'incensuratezza è concedibile al M. la sospensione condizionale della pena mentre deve essere revocata la sospensione condizionale della pena allo Z.A. concessa con sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 30.4.2015 irrevocabile il 6.5.2016.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara Z.A. e M.A. responsabili dei reati loro ascritti e ritenuta la continuazione tra gli stessi nonché la maggiore gravità del reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. li condanna alla pena di un anno e mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Concede la sospensione condizionale della pena a M.A.
Revoca la sospensione condizionale della pena concessa a Z.A. con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze de130.4.2015, irrevocabile il 6.5.2016
Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,
fissa in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Firenze, il 12 maggio 2017.
Depositata in Cancelleria il 8 agosto 2017.
07-10-2017 14:54
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