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Sentenza

Rimuove i dispositivi antitaccheggio ed esce dal negozio indossando un paio di scarpe ed una felpa, senza averli pagati.
Rimuove i dispositivi antitaccheggio ed esce dal negozio indossando un paio di scarpe ed una felpa, senza averli pagati.
Trib. Trieste, Sent., 14-09-2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
In composizione monocratica, nella persona del dr. Marco Casavecchia, ha pronunciato nell'udienza camerale d.d. 11 settembre 2017 la seguente
SENTENZA
(artt.442 e ss. c.p.p.; 544 e ss. c.p.p.)
Nel procedimento a carico di:
G.G.C.A., nato a B. (C.) il (...);
Assente
IMPUTATO
In ordine al seguente reato:
artt. 624, c. 1 e 625, c. 1, n. 2, c.p., perché, al fine di trarne profitto, indossandole dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio e uscendo dal negozio senza averli pagati, si impossessava di un paio di scarpe da ginnastica di marca A. modello "trainer" verde militare e di una felpa marca N. blu scuro con un cappuccio chiaro (valore complessivo 80 Euro circa) esposte in vendita all'interno dell'esercizio commerciale C. ubicato in C. S. 15.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ovvero su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede.
In Trieste il 12.11.2015

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

2. Con decreto del Procuratore della Repubblica ritualmente notificato all'imputato e al difensore, il nominato in oggetto era tratto a giudizio, di questo Tribunale per rispondere del reato indicato in epigrafe.
Il procedimento svoltosi in assenza dell'imputato è stato definito sulla base degli atti di indagine, in accoglimento dell'istanza di rito abbreviato avanzata dal suo procuratore speciale.
Nell'odierna udienza, acquisito il fascicolo del P.m., si è dato modo alle parti, di discutere e concludere come s'è sopra riportato.
2.1L'imputato deve ritenersi responsabile del reato di furto aggravato a lui ascritto. La prova della sua responsabilità è emersa incontrovertibilmente dalla C.N.R. della Questura di Trieste d.d. 14 novembre 2015 e relativi all.ti, ed in dettaglio, l'annotazione di servizio, il verbale di perquisizione, la denuncia ed il verbale s.i.t. della dipendente dell'esercizio commerciale "C.", la Sig.ra C.M..
Dal tenore di tali emergenze istruttorie deve ritenersi provato il fatto descritto in imputazione.
2.2La M., dipendente del punto vendita specificato in accusa, ha riconosciuto l'odierno imputato, nella persona che il giorno precedente aveva indossato i capi di abbigliamento e le scarpe descritte in accusa per poi allontanarsi velocemente dal negozio dopo aver pagato unicamente il prezzo per un paio di calzini. La donna ha precisato di aver trovato all'interno del locale, poco dopo l'allontanamento dell'imputato, i dispositivi antitaccheggio applicati alle predette merci; tre dispositivi, poggiati al suolo e rimossi verosimilmente con tronchesi.
Come premesso, la donna il giorno successivo, il 13 novembre 2015, ha riconosciuto quella stessa persona rientrare nel negozio con indosso, peraltro, ancora le scarpe trafugate nel pomeriggio del giorno prima.
Gli operanti, intervenuti poco dopo su richiesta della P.O., all'esito della perquisizione, hanno verbalizzato le dichiarazioni della denunciante e compiutamente identificato l'imputato tramite passaporto. L'imputato è stato quindi deferito a piede libero per il contestato reato.
Le calzature in questione e la felpa sottratta, come precisato dalla P.O., avevano un complessivo valore commerciale complessivo di circa 80 Euro.
2.3Ebbene, tali emergenze istruttorie consentono di ritenere configurati nei suoi estremi oggettivi e soggettivi del delitto di furto aggravato dall'aver esercitato violenza sulle cose.
Nessun dubbio può porsi in relazione alla materialità della condotta contestata ed, in sostanza, dell'illecita asportazione della merce oggetto di imputazione degli scaffali del punto vendita. Appare certo in tal senso il riconoscimento da parte della M. dell'imputato nell'autore del furto. Ulteriormente decisiva in tal senso la circostanza che questi indossasse ancora le calzature sottratte il giorno prima. La prossimità temporale tra i due episodi - fatto e riconoscimento- non consente di porre in dubbio l'attendibilità della testimone anche con riferimento al ritrovamento dei dispositivi antitaccheggio rimossi all'interno dei locali ed alla loro riferibilità ai capi trafugati dell'imputato.
2.4Deve ritenersi configurata, pertanto, l'aggravante contestata della violenza sulle cose, evincendosi, come anticipato sulla scorta di quanto riferito dalla commessa, l'asportazione dei dispositivi antitaccheggio apposti sulla merce oggetto di imputazione. Da disattendere perciò le osservazioni della difesa sulla diversa qualificazione dei fatti e sulla procedibilità a querela del reato.
3. In considerazione di quanto esposto, il fatto così come ricostruito, integra allora in tutti i suoi estremi, tanto oggettivi quanto soggettivi, il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624, 625 n. 2 c.p.).
3.1non si rinvengono elementi valutabili in favore dell'imputato dai quali desumere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
3.3Non si ritengono peraltro neanche sussistenti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il valore dei beni se non può ritenersi elevato non è al contempo neanche particolarmente esiguo od insignificante ed inoltre le concrete circostanze in fatto emerse lasciano fondatamente ritenere che tale condotta per l'imputato sia tutt'altro che occasionale. Le modalità esecutive del furto e la sua presenza il giorno successivo nello stesso pinto vendita lascia desumere una consumata scaltrezza che non consente di ipotizzare, ad avviso di questo giudice, l'invocato istituto di recente conio.
4 Tenuto conto, quindi, della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo e della personalità del reo, pena equa appare -alla luce dei criteri tutti di cui all'artt. 133 e 133 bis c.p.- quella di mesi otto di reclusione e Euro 300,00 di multa (pena base: anni uno di reclusione ed Euro 450 di multa ridotta nella misura sopra indicata per il beneficio del rito).
4.1Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato ad oggi formalmente incensurato.
4.3 Di diritto consegue, infine, la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, e 535 c.p.p.
Dichiara
G.G.C.A. responsabile del reato ascrittogli e, riconosciuta la riduzione per il rito, lo
condanna
alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
Letto l'art. 163 c.p.
concede
Il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione all'imputato alle condizioni di legge
Così deciso in Trieste, il 11 settembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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