Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Ricorso per cassazione - Deduzione di questioni non sollevate innanzi al giudice dell’esecuzione – Inammissibilità.
Ricorso per cassazione - Deduzione di questioni non sollevate innanzi al giudice dell’esecuzione – Inammissibilità.
Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben può far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.

La pronuncia ribadisce il principio già espresso, in precedenza, da Quinta Sezione, n. 9/2000, CED 215976.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza