Procedimento penale - Mezzi di ricerca della prova - Perquisizioni - Impugnabilità - Esclusione.
In base al principio di tassatività delle impugnazioni e degli atti a esse assoggettabili, non è suscettibile di gravame, neppure per motivi di legittimità, né il decreto del Pm che dispone la perquisizione né quello con il quale lo stesso pubblico ministero procede alla convalida laddove il mezzo di ricerca della prova sia stato disposto in caso di urgenza per iniziativa diretta della polizia giudiziaria. Infatti, la perquisizione, sia locale che personale, è un atto privo di contenuti decisori, non apparendo neppure idoneo a mettere in pericolo l'intangibilità della libertà personale: la garanzia del doppio grado di giurisdizione ex articolo 111 della Costituzione copre solo gli atti aventi natura – anche solo sostanziale - di sentenza o quelli che incidono sulla libertà personale del destinatario.
•Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28060
Il principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione previsto dall'art. 111 Cost. per gli atti aventi contenuto decisorio e per quelli che incidono sulla libertà personale trova un'unica eccezione nell'ipotesi di “atto abnorme”. Se è vero che tradizionalmente il concetto di abnormità è riferito esclusivamente ai provvedimenti di natura giurisdizionale (con esclusione, dunque, di quelli del Pm, in quanto atti di parte) è però anche vero che tale criterio non possa non essere applicato in relazione a quei provvedimenti della pubblica accusa che incidono direttamente su diritti costituzionalmente garantiti, quale appunto il diritto alla inviolabilità del domicilio, che altrimenti rimarrebbe senza tutela alcuna laddove risultasse compresso da una iniziativa procedimentale di parte adottata in totale difformità dai canoni di legge. Tale ipotesi eccezionale presenta una chiara finalità di chiusura del sistema, essendo una deroga al principio di tassatività dei mezzi di gravame.
02-07-2017 22:34
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