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Sentenza

Porto d'armi improprie - Porto d'armi - Armi improprie - Divieto - Abitazione - Giustificato motivo - Destinazione oggetto - Caratteristiche strutturali - Circostanze di tempo - Armi bianche
Porto d'armi improprie - Porto d'armi - Armi improprie - Divieto - Abitazione - Giustificato motivo - Destinazione oggetto - Caratteristiche strutturali - Circostanze di tempo - Armi bianche
Sentenza 10 ottobre 2014, n. 4555

Data udienza 10 ottobre 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice Dott. Giuliano Calamandrei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MU.GU., nato in Romania il (...) in Italia senza fissa dimora elettivamente domiciliato in Firenze via (...) presso lo studio dell'avv. Ol.Po..

CONTUMACE.

IMPUTATO

Per il reato previsto e punito dall'art. 4 L. n. 110/75 perché senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione, detenendolo all'interno della tasca del giubbotto, un coltello a serramanico con impugnatura in plastica di colore rosso lungo cm 22, con lama in acciaio di cm 9.

In Firenze il 21.5.2012.

Le parti hanno concluso come da verbale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE I PENALE

IN COMPOSIZONE MONOCRATICA

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.

DICHIARA

MU.GU. colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuto il cpv dell'art. 4 della legge 110 del 1975, con le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis del c.p. lo condanna alla pena di Euro 800,00 di Ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina la Confisca e la trasmissione di quanto in sequestro alla competente Direzione di Artiglieria.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Svolgimento del Processo.

Con decreto emesso in data 29.05.2013 dal PM presso il Tribunale di Firenze v MU.GU., veniva citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All'udienza del 15.11.2013 si svolgeva il dibattimento nella contumacia dell'imputato, e dopo l'ammissione delle prove testimoniali (il Giudice disponeva l'esibizione del copro di reato), come da verbale di udienza il processo veniva rinviato per la trattazione.

All'udienza odierna si procedeva a sentire il teste Ag. Cesare Davide che rendeva le dichiarazioni rese a verbale. Il Giudice procedeva alla visione e ricognizione del corpo di reato (come da verbale di apertura e verifica corpi di reato): trattasi di coltello a serramanico, con un solo filo tagliente, munito di punta con manico di colore rosso e lama di cm 10.

Il Tribunale sull'accordo delle parti, dichiarava poi l'utilizzabilità di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo dibattimentale e - sulle conclusioni del PM e della difesa - riportate nel verbale d'udienza - riteneva il processo in decisione.

Motivi della decisione

Il fatto contestato all'imputato può essere riassunto come riportato nel decreto di citazione a giudizio: Per il reato previsto e punito dall'art. 4 L. n. 110/75 perché senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione, detenendolo all'interno della tasca del giubbotto, un coltello a serramanico con impugnatura in plastica di colore rosso lungo cm 22, con lama in acciaio di cm 9.

Dall'esame del teste Ag. Ce.Da. - in servizio presso la Polfer di S.M.Novella di Firenze - è emerso che in data 21 maggio del 2012 a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini all'interno della stazione ferroviaria di Firenze S.M.Novella, inerente ad alcune persone intente a rovistare all'interno di un baglio gli agenti operanti procedevano ad accertare quanto loro segnalato.

Il teste avvicinatosi ai tre soggetti procedette alla loro identificazione dopo aver appurato che la borsa in esame era tipo da spesa con al suo interno del rame.

In merito all'imputato, accompagnato in ufficio, alla specifica richiesta di mostrare un documento di identità, lo stesso presentava una carta di identità rilasciata dalle autorità rumene.

Per le circostanze di tempo e di luogo - dettate dalla condotta del soggetto agente - gli agenti operanti procedevano alla perquisizione personale del MU.GU.. L'operazione di Polizia Giudiziaria dava esito positivo in quanto all'interno della tasca dei pantaloni veniva rinvenuto un coltello a serramanico con manico di colore rosso e lama di cm 10.

Del porto di tale arma impropria il soggetto agente non forniva alcuna valida giustificazione.

Successivamente l'imputato veniva accompagnato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il foto segnalamento e gli accertamenti del caso.

Dalla banca dati emersero a carico del prevenuto dei precedenti di polizia a carico del prevenuto.

In Diritto.

L'istruttoria dibattimentale, l'esame del teste, la visione e ricognizione del corpo di reato sono finalizzati ad accertare il fatto contestato all'imputata: nel caso di specie si procede per l'art. 4 della legge 110 del 1975 per essere stato trovato nella disponibilità del soggetto agente, fuori della propria abitazione, e senza fornire un giustificato motivo, un coltello.

Premesso che l'art. 45 delle disposizioni di attuazione al T.U.L.P.S afferma: sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa hanno una specifica e diversa destinazione come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili";

L'art. 4 della legge 110 del 1975 recita: "Non possono essere portati fuori della propria abitazione o appartenne di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere";

Occorre osservare in diritto che sono armi improprie, la cui categoria è stata notevolmente ampliata dall'art.4 della L 110/75, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona. Né consegue che è vietato il porto delle armi improprie, fuori della propria abitazione o appartenenza di esse senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa e specifica destinazione dell'oggetto (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1984, n. 10832).

Tutto ciò premesso nella nostra fattispecie è stato rinvenuto, all'interno della tasca dei pantaloni un coltello - che questo Giudicante ha potuto visionare - non a "scatto", "molletta" o "gravità", ma a lama fissa.

In merito al corpo di reato: trattasi di un coltello a serramanico, non a "scatto", ° "molletta" o "gravita" con un solo filo tagliente, con lama di cm 13.

Ciò detto rileva in questa sede che il suddetto coltello rientra nella previsione di cui all"art.4 della legge 110 del 1975, in quanto arma impropria, di cui è vietato il "porto", senza giustificato motivo, ma di cui è consentita la detenzione.

Pertanto le dichiarazioni dell'Ag Sc. Fa.Gi. appaiono credibili e attendibili ex art. 192 comma 2 del c.p.p., e trovano conferma non solo nel fatto che l'imputato non giustificava il possesso - porto - del coltello, ma nessun altro oggetto è stato rinvenuto, e tale da giustificarne il porto fuori della propria abitazione, come strumento da lavoro o compatibile con una qualsiasi attività lavorativa del soggetto agente, che nel caso di specie non è emersa.

Deve, pertanto, dirsi integrato il reato contestato all'imputato, e corretta l'imputazione di cui all'art.4 della legge 110 del 1975 per le motivazioni che questo Giudicante ha sopra rassegnato.

Né consegue che è vietato il porto delle armi improprie, fuori della propria abitazione o appartenenza di esse senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa e specifica destinazione dell'oggetto (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1984, n. 10832).

La giurisprudenza ha affermato: che la lieve entità del fatto va riferito alla quantità degli oggetti, alle modalità d'uso degli stessi, cioè alla condotta del soggetto e alla personalità dell'imputato in una valutazione complessiva del fatto - reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1992, n. 5435, La.).

La circostanza attenuante del fatto di lieve entità è applicabile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie relativa alla detenzione di coltello a serramanico non a scatto).

Da quanto sopra esposto a parere di questo Giudice si può ritenere la lieve entità del fatto visto il tipo di coltello rinvenuto e visionato da questo giudicante.

A parere del Giudice al MU.GU. possono essere concesse le attenuanti V generiche vista la condotta dello stesso e la dinamica dell'evento criminoso.

Non vi è una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento vista l'assenza di una stabile dimora in Italia e di una lecita attività lavorativa. Infatti l'imputato non è in regola con il D.lvo 30 del 2007 che prevede l'obbligo per i cittadini comunitari di iscriversi all'anagrafe di un comune di residenza.

Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. di reputa equo applicare la pena di Euro 800,00 di Ammenda (PB Euro 1.000,00 di Ammenda - art. 62 bis c.p. Euro 800,00 di Ammenda).

Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali.

Deve essere ordinata la confisca - obbligatoria per legge - e la trasmissione alla Direzione di Artiglieria di quanto in sequestro.

Così deciso in Firenze 10 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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