Omicidio colposo e lesioni personali colpose - Collisione fra imbarcazioni - Fattispecie.
Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 15/10/2012, ud. 09/10/2012, n. 396
Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale della Spezia
T.M.
IMPUTATO
reato p. e p. dagli artt. 589 c.p. in relazione alla Regola n. 5 ed
alla Regola n. 14 del "Regolamento internazionale per prevenire gli
abbordi in mare", perché, quale Comandante dell'imbarcazione da
diporto "GROOVE" (iscritta al n. 3389 del RID della Capitaneria di
Porto di Pesaro), cagionava la morte di A.S., che si trovava al
comando del natante da diporto marca Sessa, modello KEY LARGO, per
colpa consistita genericamente in imprudenza, imperizia e
negligenza, nonché nella violazione delle disposizioni che regolano
la navigazione ed in particolare delle Regole n. 5 e n. 14 Col.
Reg.; in particolare, mentre stava navigando, al timone della
"GROOVE", nella zona di mare definita dalla congiungente Monte
Marcello - Zona dei Tamburelli (La Spezia) a distanza di circa 2
miglia nautiche dalla costa (diretto al Cinquale), intersecando la
propria rotta con quella del natante KEY LARGO, proveniente da
dritta, non lasciava libera la rotta a quest'ultimo; inoltre non
manteneva un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo,
così da poter avere una completa valutazione del rischio di
collisione e della situazione, inserendo il pilota automatico e
disinteressandosi della navigazione;
a causa di tale condotta l'imbarcazione KEY LARGO, condotta da A.S.,
collideva con la "GROOVE" colpendola nella fiancata di dritta con
moto rettilineo, ad elevata velocità e con un angolo pressoché
perpendicolare alla murata;
in conseguenza dell'impatto lo S. riportava lesioni al volto,
all'addome ed al torace, e frattura della clavicola, indi cadeva in
mare e decedeva per asfissia acuta da annegamento;
in La Spezia (nella zona di mare sopra specificata) il 16/07/2009
Fatto
Il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di T.M. quale imputato del reato descritto in epigrafe.
All'udienza preliminare, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.
Si costituivano parti civili i due genitori della parte offesa deceduta.
Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avanzava istanza di rito abbreviato.
Il Giudice dell'Udienza Preliminare ammetteva il rito alternativo ed invitava le parti alla discussione.
Il Pubblico Ministero ed i difensori concludevano come da verbale.
All'esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.
Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.
Il giorno 16/07/2009 avveniva in mare un sinistro fra l'imbarcazione "Groove" (imbarcazione da diporto della lunghezza di metri 22,45), il cui comandante era l'imputato, ed il natante marca Sessa modello Key Largo (della lunghezza di metri 6.45) condotto dal deceduto A.S.
Per quanto concordemente riferito dalle persone presenti, il natante fermava la sua corsa a qualche centinaia di metri di distanza e non veniva visto nessuno né a bordo né in mare. La manetta del gas era tutta in avanti.
L'imputato avvisava la Capitaneria di Porto del sinistro e, preso a rimorchio il natante, proseguiva il proprio tragitto, salvo essere poi bloccato e condotto al porto della Spezia.
Solo nella giornata successiva veniva recuperato in mare il corpo dello S., galleggiante prono con il volto in acqua.
Dalla ricostruzione del sinistro effettuata sia dalla Capitaneria di Porto in sede di inchiesta sommaria sul sinistro sia dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero emerge che entrambe le imbarcazioni viaggiavano ad elevata velocità e che l'urto è avvenuto fra imbarcazioni che avevano una rotta praticamente perpendicolare. Il natante condotto da A.S., proveniente da dritta, colpiva l'imbarcazione dell'imputato circa in corrispondenza del terzo oblò da proravia, in pratica a 7,65 metri da prua.
Nessuna delle due imbarcazioni effettuava manovre intese ad evitare l'urto.
Quanto all'imbarcazione condotta dall'imputato, ciò si desume dalle dichiarazioni dello stesso imputato, che ha affermato di non essersi accorto della presenza del natante (stava procedendo con il pilota automatico inserito).
Quanto al natante condotto dal deceduto, ciò può desumersi dal tracciato del GPS presente sul natante (la cui memoria è stata recuperata da ausiliario del consulente tecnico del Pubblico Ministero), che traccia una rotta del tutto rettilinea fino all'impatto.
Si deve anche rilevare che l'imputato, comunicando via radio con la Capitaneria di Porto nella immediatezza del fatto, indicava come luogo del sinistro, dandone le coordinate nautiche (43 gradi 58,572' e 9 gradi 49,699), un punto distante circa sette miglia marine da quello dichiarato il giorno successivo ("all'incirca al traverso di Montemarcello a circa un paio di miglia nautiche dalla costa"). Tale ultimo punto è effettivamente vicino al tratto di mare nel quale il giorno dopo il sinistro venne ritrovato il cadavere dello S. e corrisponde al luogo del sinistro per come ricostruito sia dalla Capitaneria di Porto sia dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero.
Si aggiunga poi che l'imputato dichiarava alla Capitaneria di Porto di avere impostato una rotta che è risultata poi incongrua, perché non lo avrebbe portato affatto al porto di destinazione (Cinquale).
L'imputato dichiarava anche che la propria imbarcazione era stata urtata a poppavia, laddove invece è risultato che l'urto è avvenuto a proravia.
La dinamica dell'incidente - urto fra le due imbarcazioni avvenuto con rotta praticamente reciprocamente perpendicolare e con il natante del deceduto proveniente da dritta - non è contestata dal consulente di parte della difesa, che ipotizza tuttavia che il natante viaggiasse privo di conducente (per essere A.S. caduto in mare precedentemente) o che A. S. fosse distratto e non si sia accorto della presenza dell'imbarcazione condotta dall'imputato, perché in tal caso avrebbe potuto e dovuto rallentare e/o cambiare rotta.
L'imputato, interrogato dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ipotizzava invece che il natante Key Largo venisse da retro ed abbia perso il controllo a causa delle onde provocate dal moto del "Groove".
Tale ultima tesi è pacificamente smentita dall'esame dei tracciati GPS del natante Key Largo.
Dando dunque per accertato che l'urto è avvenuto con rotta praticamente reciprocamente perpendicolare e con il natante del deceduto proveniente da dritta, si deve rilevare che la regola 14 del "Regolamento internazionale del 1972 per evitare gli abbordi in mare" (comunemente detto Colreg72) firmato a Londra in data 20/10/1972 e ratificato dall'Italia con legge 27/12/1977 n. 1085 stabilisce che in mare, in caso di rotte incrociate con possibilità di collisione, la nave che vede l'altra sulla dritta deve lasciare la rotta libera all'altra. Nel caso in esame dunque il natante Key Largo aveva la precedenza sul Groove condotto dall'imputato.
E' poi vero che la regola 13 Colreg72 stabilisce l'obbligo di manovra per la nave raggiungente, intendendosi per tale la nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso della nave che si sta raggiungendo (ed in tal senso si muove la ricostruzione del fatto dell'imputato), ma il caso in esame, per la dinamica accertata (impatto quasi perpendicolare) fuoriesce da tale caso.
Deve inoltre rilevarsi che la regola 5 Colreg72 prevede che ogni nave deve sempre mantenere un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo tale da consentire la valutazione del rischio di collisione, norma pacificamente violata dall'imputato, che non si è minimamente reso conto della presenza del natante Key Largo.
Alla luce di queste considerazioni, quand'anche, come sostenuto dal c.t. della difesa, il natante Key Largo fosse stato al momento dell'urto privo di conducente o lo S. fosse stato distratto, questo non escluderebbe comunque la responsabilità dell'imputato per la causazione del sinistro, a lui spettando di accorgersi della presenza dell'altra imbarcazione e lui avendo l'obbligo specifico di dare la precedenza al natante condotto dal defunto.
Deve però di fatto escludersi che al momento dell'urto il natante Key Largo fosse privo di conducente. L'esame autoptico del corpo di A.S., oltre ad accertare che la causa della morte è stata l'asfissia da annegamento, ha consentito di rilevare la presenza di un trauma cranio facciale, un trauma toraco addominale e della frattura della clavicola.
La ferita sul volto è del tutto compatibile - secondo il consulente medico legale - con un urto con il parabrezza in plexiglass che si trova sulla parte anteriore del natante (pezzo ritrovato rotto) ed il trauma su torace e addome è pienamente compatibile con un urto violento contro il timone ed i comandi a pulsante del cruscotto (il c.t. medico legale parla a tale proposito di una ecchimosi "figurata", in quanto sulla pelle sono rimasti segni di ecchimosi con intervalli di cute integra di misura corrispondente agli spazi fra i predetti pulsanti). Tali lesioni devono dunque ritenersi la conseguenza di un violento spostamento in avanti (verso il timone ed i comandi ed infine contro il parabrezza) del corpo, che è giustificabile solo a fronte dell'urto contro altra imbarcazione.
Esclusa dunque la possibilità che al momento dell'urto il natante Key Largo fosse privo di conducente, resta da chiedersi perché A.S. non abbia compiuto alcuna manovra per evitare l'urto. Può darsi che egli abbia erroneamente confidato nel proprio diritto di precedenza, può darsi che non si sia accorto della presenza del Groove. E' insomma possibile che anche nella condotta del defunto siano ravvisabili profili di colpa, ma ciò non esclude la sussistenza della condotta colposa dell'imputato, condotta colposa che ha avuto una efficienza causale specifica nella causazione dell'incidente, e dunque fonda la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Non sono emerse circostanze che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche. Deve anzi sottolinearsi come l'imputato abbia fornito ai soccorritori indicazioni inesatte, che hanno di fatto ostacolato i soccorsi, orientando le ricerche in un luogo diverso da quello effettivo del sinistro.
Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata al fatto pare quella di mesi dieci di reclusione (pena base anni uno mesi tre di reclusione; pena ridotta di un terzo per il rito).
Non sussistono, attesi i precedenti penali dell'imputato, i presupposti di cui all'art. 164 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi negativa con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie. Dalla lettura del casellario si rileva infatti precedente condanna per il reato di cui all'art. 186 codice della strada, sintomatica di una reiterazione di condotte imprudenti nella guida di veicoli.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, deve essere altresì accolta la richiesta di risarcimento danni presentata dalle parti civili costituite in dibattimento ( S. M. e R. Z., genitori del deceduto), dovendosi ritenere accertato che la condotta penalmente rilevante dell'imputato abbia cagionato alle parti civili dei danni civilisticamente rilevanti (danno non patrimoniale - dolore - per la perdita del congiunto).
L'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento non ha tuttavia offerto elementi di prova per provvedere anche ad una liquidazione del danno subito dalle parti civili (dovendosi più approfonditamente valutare i profili di un eventuale concorso di colpa del deceduto), per cui le parti vanno rimesse innanzi al giudice civile per un'esatta determinazione di tale danno.
L'imputato può essere tuttavia fin d'ora condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che appare congruo liquidare in via equitativa, avuto riguardo alla gravità effettiva del fatto (Cass. Sez. V, 27/10/2006, Avenati), nella misura di euro 50.000 a favore di S. M. e di euro 50.000 a favore di R. Z..
Alla pronuncia di sentenza di condanna a carico dell'imputato, segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio (onorari dei difensori), che vengono liquidate in complessivi euro 2.070 più IVA e CPA a favore di S. M. e euro 2.070 più IVA e CPA a favore di R. Z., cui devono aggiungersi le spese documentate (euro 8100,95 per ciascuna delle due parti civili).
In ordine alla quantificazione degli onorari dei patroni delle due parti civili (ciascuna assistita da un distinto legale) si osserva che, nella liquidazione degli onorari del difensore, avuto riguardo alla natura e difficoltà della causa, si ritiene di conformarsi ai valori massimi indicati dal d.m. 140/2012 alla tabella B (vi è stata attiva partecipazione alle fasi di indagini, con propri consulenti tecnici, in un processo che presentava notevole complessità fattuale e giuridica), e pertanto spettano a ciascuno dei due difensori:
per la fase di studio euro 600;
per la fase introduttiva euro 450;
per la fase decisoria euro 675,
importo poi aumentato del 20% (procedimento svoltosi davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare).
PQM
PQM
Il Giudice dell'Udienza Preliminare,
visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e, tenuto conto della diminuente di rito, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali.
visti gli artt. 538 e segg. CPP,
condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili S. M. e R. Z., da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000 cadauno
condanna l'imputato, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per la costituzione in giudizio, liquidate in complessivi euro 2.070 di onorario difensore per ciascuna parte civile, oltre CPA ed IVA nella misura di legge e spese documentate per euro 8100,95 per ciascuna delle due parti civili
Visto l'art.544 comma 3 c.p.p.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia il 09/10/2012
IL GUP Dott. Mario De Bellis
Depositata il 15/10/2012
25-04-2017 23:05
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