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Sentenza

Non pagare l’hotel è un comportamento che integra il reato di insolvenza fraudolenta
Non pagare l’hotel è un comportamento che integra il reato di insolvenza fraudolenta
Tribunale di Udine – Sezione penale -
 Sentenza 7 marzo 2017 n. 235 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mauro Qualizza, all'udienza del 1febbraio 2017 ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
nel procedimento a carico di:Cl.Ru.,  nato  (...)  ivi  residente  -  con  notifica  degli  atti  mediante  consegna  al  difensore  d'ufficio  ex artt. 169 c.p.p.libero assenteIMPUTATOA)  del  delitto  p.  e  p.  dall'art.  641  c.p.  perché,  dissimulando  il  proprio  stato  di  insolvenza  contraeva   con   Pa.Ma.   titolare   dell'Hotel   "Al."   di   Lignano   Sabbiadoro   l'obbligazione   di   
pernottare   presso   l'albergo   per   alcuni   giorni   con   il   proposito   di   non   adempiervi.   In   particolare, forniva le false generalità di Mi.St., residente a Tricesimo, del quale esibiva anche 
la patente di guida, forniva i propri recapiti telefonici, assicurava la Pa. che il padre stava per raggiungerlo  e  pernottava  per  tredici  giorni  dal  9.6.2014  al  22.06.2014,  consumando  anche  alcune
 bevande, e si allontanava senza pagare il conto ammontante a 1.122,50 Euro.
B) del detto p. e p. dall'art. 494, 61 n 2 c.p., perché al fine di commettere il delitto di cui al capo A)   e   di   procurare   a   sè   un   ingiusto   profitto,   induceva   in   errore   PA.Ma.,   sos
tituendo illegittimamente  la  propria  persona  a  quella  di  Mi.St.,  del  quale  forniva  le  generalità  alla  Pa.  del delitto p. e p. art. 624, 61 n 11 c.p. perché al fine di traine profitto si impossessava di 30,00 Euro e della patente di guida di Mi.St. sottraendoli allo stesso che li custodiva nel portafoglio all'interno  della  stanza  che  occupavano  in  un  appartamento  a  Lignano  Sabbiadoro.  Con  
l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di coabitazione.
Con  l'intervento  del  pubblico  ministero  dott.ssa  Ma.Ga.  (con  delega)  e  del  difensore  d'ufficio  avv.to Fr.Fa. del foro di Udine - sostituito ex art. 102 cpp dall'avv.to Lu.Um. del foro di Udine.
IN FATTO E IN DIRITTO 
Tratto  a  giudizio  per  rispondere  delle  imputazioni  in  epigrafe  circostanziate  con decreto  di  citazione di data 6 agosto 2015, Cl.Ru., in atti generalizzato, non compariva al processo.
All'udienza  del  16  marzo  2016,  in  assenza  di  questioni  preliminari,  erano  ammesse  tutte  le  prove  richieste,  mentre  il  13  aprile  2016  si  procedeva  all'esame  del  sovrintendente  della  
Polizia di Stato Ma.Ca., in forza alla Questura di Udine. Il 6 maggio 2016 era la volta di Ma.Pa., titolare  dell'hotel  Al.  di  Ugnano  Sabbiadoro.  Il  6  giugno  2016  era  sentito  il  sovrintendente  
Se.Za., mentre il 15 luglio 2016 il dibattimento era differito per l'omessa citazione dei testi. Il 23 settembre 2016 deponeva l'assistente capo Gi.Do., anch'egli in forza alla Questura di Udine. 
Il  9  dicembre  2016,  dopo  un  rinvio  dovuto  alla  sua  mancata  comparizione  (21.10.2016),  si  assumeva  la  deposizione  di  St.Mi.,  il  quale,  peraltro,  manifestava  la  volontà  di  rimettere  la  querela  sporta  nei  confronti  di  Cl.Ru.  il  24  giugno  2014.  Il  pubblico  ministero  e  il  difensore  formulavano  e  illustravano  le  rispettive  conclusioni  il  1  febbraio  2017,  udienza  nella  quale  il  tribunale,  dichiarato  chiuso  il  dibattimento,  procedeva  alla  deliberazione  della  sentenza  e  pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.
Le prove acquisite al processo confermano la penale responsabilità dell'imputato. In relazione al  capo  sub  C),  tuttavia,  la  sentenza  sarà  d'improcedibilità  per  intervenuta  remissione  di  querela.
Il giorno 9 giugno 2014, infatti, un giovane si presentò presso l'hotel Al. di Ugnano Sabbiadoro, gestito  da  Ma.Pa.,  e  domandò  la  disponibilità  d'una  stanza  per  alcune  notti.  Egli  esibì  una  
patente di guida intestata a St.Mi., nato (...), e confermò tali generalità compilando un apposito modulo. La querelante, dal canto suo, ebbe qualche dubbio che la persona che aveva di fronte 
fosse effettivamente quella effigiata sul documento, se non altro perché sembrava più anziana, ma   si   astenne   da   ulteriori   verifiche   per   i   modi   garbati   del   cliente,   che   sembravano   confermarne  l'assoluta  serietà.  Tant'è  che  lo  straniero  pernottò  sino  al  21  giugno  2014,  quando   si   allontanò   dall'albergo   senza   preavviso   e   senza   pagare   il   conto,   che   ormai   
ammontava a 1.122,50 Euro. Da qui la querela, sporta il 23 giugno 2014.
Convocata  presso  la  stazione  c.c.  di  Lignano  Sabbiadoro  per  una  individuazione  fotografica, Ma.Pa. non ebbe difficoltà a riconoscere nell'odierno imputato Cl.Ru. il giovane in questione. Il 
vero St.Mi., infatti, aveva denunziato il furto della propria patente di guida e ne aveva indicato l'autore  proprio  in  Cl.Ru.,  con  il  quale  aveva  condiviso  un  appartamento  fino  a  qualche  
settimana prima, quando entrambi lavoravano in una pizzeria di Lignano Sabbiadoro (lavoro dal quale il prevenuto si era stato licenziato proprio il 9 giugno 2014).
L'imputato  si  era  dunque  presentato  in  albergo  spendendo  falsamente  le  generalità  di  St.Mi.,  cui aveva sottratto la patente di guida poi esibita per confermare tale identità.
Nei  fatti  così  ricostruiti,  ad  avviso  del  tribunale,  comprovato  è  anzitutto  il  reato  sub  A)  di  rubrica,  del  quale  sussistono  tutti  gli  elementi  costitutivi:  dalla  dissimulazione  dello  stato  
d'insolvenza,   evidente   ove   si   consideri   che   Cl.Ru.   era   senza   alcuna   occupazione   e   non   disponeva,  quindi,  del  denaro  necessario  a  pagare  i  numerosi  pernottamenti  (Cass.  sez.  II,  14.7.2003, Candido: in tema di insolvenza fraudolenta ex articolo 641 del codice penale, anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, 
quando  tale  stato  non  sia  manifestato  all'altra  parte  contraente  ed  il  silenzio  su  di  esso  sia  legato  al  preordinato  proposito  di  non  adempiere,  cioè,  quando  sin  dal  momento  in  cui  il  
contratto  è  stato  stipulato  vi  era  l'intenzione  di  non  far  fronte  all'obbligo  o  agli  obblighi  scaturenti  dal  rapporto  contrattuale);  all'assunzione  della  valida  obbligazione;  al  definitivo  
inadempimento  della  stessa.  E  ciò,  sin  dall'instaurazione  del  rapporto,  con  la  chiara  volontà  consapevole che l'impegno mai sarebbe stato onorato, visto che l'imputato fece il possibile per 
rendersi irrintracciabile appunto esibendo documenti ad altri intestati.
Comprovato è anche il delitto sub B), posto che Cl.Ru. trasse in inganno l'albergatrice appunto dichiarando le false generalità, e ciò all'evidente fine di commettere impunemente il reato sub 
A). Il vincolo di connessione esistente tra le due fattispecie rende configurabile l'aggravante di cui  all'articolo  61,  numero  2),  del  codice  penale,  almeno  alla  luce  dell'orientamento  secondo  
cui  il  fine  specifico  previsto  dall'articolo  494  del  codice  penale  non  si  identifica  con  quello contemplato dalla circostanza de qua loquitur, giacché il primo, nella sua genericità, prescinde dalla  coordinazione  finalistica  dell'azione  delittuosa  individuata  dalla  norma  stessa  con  altre  ipotesi   di   reato,   mentre   la   seconda   esige   proprio   la   connessione   teleologica   con   altra   
fattispecie (Cass. sez. I, 4.6.1973, Be.).
Quanto al reato sub C), pacificamente commesso da Cl.Ru. durante la coabitazione, la sentenza sarà d'improcedibilità, avendo St.Mi. rimesso la querela sporta in data 24 giugno 2014.
Affermata,  così,  la  penale  responsabilità  dell'imputato  limitatamente  ai  reati  sub  capi  A)  e  B)  di  rubrica,  quanto  alla  pena,  essi  sono  unificabili  nel  vincolo  della  continuazione  giacché  
commessi  nel  medesimo  contesto.  Più  grave  è  il  delitto  di  cui  all'articolo  641  del  codice  penale, punito con pena detentiva più elevata nel massimo. La rilevanza del danno subito dal 
soggetto  passivo  non  consente  il  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche  e  fa  ritenere equa la pena di mesi quattro di reclusione, che deve essere aumentata alla pena finale 
di mesi cinque di reclusione per la ritenuta continuazione con il delitto sub B).
Alla  condanna  consegue  il  pagamento  delle  spese  processuali,  ai  sensi  dell'articolo  535  del  codice di procedura penale.
L'incensuratezza  di  Cl.Ru.  giustifica  il  riconoscimento  dei  benefici  della  pena  sospesa  e  della  non menzione.
P.Q.M.
Il tribunale di Udine, in composizione monocratica, visti e applicati gli articoli 533 e 535 c.p.p.dichiara l'imputato  colpevole  dei  reati  a  lui  ascritti  ai  capi  A)  e  B)  di  rubrica  e,  unificati  i  fatti  nel  
vincolo della continuazione, lo condanna alla  pena  di  mesi  cinque  di  reclusione  oltre  al  pagamento  delle  spese  processuali.  Letti  gli  articoli 163 e 175 c.p.
accorda all'imputato  i  benefici  della sospensione  condizionale  della  pena  e  della  non  menzione  della  condanna alle condizioni di legge.
Letto l'articolo 531 c.p.p.dichiara non  doversi  procedere  nei  confronti  dell'imputato  in  relazione  al  reato  sub  C)  di  rubrica  per  
intervenuta remissione di querela. Spese come per legge.
Motivazione riservata nel termine di giorni 90 ai sensi dell'articolo 544, comma terzo, c.p.p.
Così deciso in Udine l'1 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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