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Sentenza

Nel procedimento di opposizione all'archiviazione dinanzi al giudice di pace, il contraddittorio è meramente cartolare.
Nel procedimento di opposizione all'archiviazione dinanzi al giudice di pace, il contraddittorio è meramente cartolare.
SENTENZA sul ricorso proposto da: R.M. nato il ....... a ....... persona offesa nel procedimento a carico di: F.G. M. nato il ...... a ..... avverso l'ordinanza del 23/11/2016 del GIUDICE DI PACE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di G.F., sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. in danno di M.R., persona offesa-querelante. 
2. Avverso il decreto ricorre M.R., per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione del principio del contraddittorio e vizio di motivazione per omessa valutazione del contenuto dell'atto di opposizione presentato dalla persona offesa. 
3. Il ricorrente ha depositato memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che il Giudice di pace si è limitato a citare in premessa la memoria della parte, ma poi ha omesso di valutarla. 
4. Il ricorso è inammissibile. 
5. La violazione di legge è insussistente. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il contraddittorio è meramente cartolare. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Giudice di pace ha preso in esame l'atto di opposizione. Ne fa menzione espressamente in limine al decreto di archiviazione. Inoltre, nel corpo dell'atto, dopo aver evidenziato la sussistenza della scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., esamina la richiesta di ulteriori indagini, formulata dall'opponente, osservando che: l'accoglimento dell'istanza non «consentirebbe di superare l'ostacolo ora evidenziato, posto che trattasi di ipotesi documentale e che l'esame della persona offesa null'altro potrebbe aggiungere a quanto già ampiamente esaminato». Tanto basta ad escludere la configurabilità di un error in procedendo. 
6. La doglianza afferente al vizio di motivazione è inammissibile, poiché secondo ius receptum nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide de plano, non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale; ne consegue l'impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione (tra le altre Sez. 4, n. 22297 del 08/04/2008, Pregadio, Rv. 239889). 
7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.
 P.Q.M. 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2017
Avv. Antonino Sugamele

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