Maestra dice ad un alunno:deficiente, stupido e zozzone.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 dicembre 2016 – 16 marzo 2017, n. 12768
Presidente Palla – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. I.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 24/02/2015 con la quale il Tribunale di Pescara confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Pescara per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. contestato al capo C, per avere offeso l'onore e il decoro del minore P.L. , alunno della classe elementare in cui insegnava, definendolo, unitamente agli altri compagni di classe, "deficiente", "stupido" e "zozzone", assolvendola dai reati contestati ai capi A e B.
Deduce il vizio di motivazione, non avendo la sentenza impugnata valutato l'ipotesi della sussistenza della ritorsione e della provocazione, ai sensi dell'art. 599 cod. pen., essendo emerso che l'insegnante era perennemente vessata dai comportamenti indisciplinati del minore P.L. e dei suoi compagni di classe.
Considerato in diritto
1. Assorbente appare il rilievo che l'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (pubblicato sulla G.U. il 22/01/2016, e quindi entrato in vigore il 6 febbraio 2016) ha disposto la depenalizzazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen., per il quale la ricorrente è stata condannata dal Tribunale.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, in ordine al residuo reato di ingiuria di cui al capo C, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
In ordine alle statuizioni civili, le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo c) non è previsto dalla legge come reato.
19-03-2017 00:02
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