La presenza della psicologa scolastica in un’aula di scuola elementare è reato (violenza privata) se non è preventivamente autorizzata dai genitori degli alunni.
Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 40291 del 5 settembre
La Quinta penale della Cassazione (sentenza 40291/17, depositata ieri) ha annullato il proscioglimento del Gip di Arezzo nei confronti di due dirigenti scolastici, due insegnanti e della stessa psicologa, tutti portati a giudizio dai genitori di un bimbo di sette anni con presunti problemi comportamentali. Gli insegnanti avevano chiesto, in particolare, la consulenza del medico durante le ore di lezione per osservare , pur dissimulando l'attività, l'atteggiamento relazionale dell'alunno. Al termine dell'analisi, durata due mesi. il medico aveva stilato una relazione di cui i genitori avevano sentito parlare, solo a fine anno scolastico, durante un colloquio con l'insegnante. Da lì la richiesta di accesso agli atti, puntualmente negata - come l'esistenza stessa della relazione - dai due dirigenti scolastici passatisi l'incarico a cavallo degli anni interessati.
07-09-2017 22:50
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