Incapacità dell'imputato.
Cassazione SECONDA SEZIONE (UP) 17 FEBBRAIO 2017, N. 13550/17
Perizia per l'accertamento dell'incapacità dell'imputato - Sospensione del procedimento - Nomina di curatore speciale – Necessità - Esclusione.
In caso di sospensione del procedimento al fine di effettuare perizia volta ad accertare l'eventuale incapacità dell'imputato non ricorrono i presupposti per la nomina di curatore speciale a differenza di quanto invece previsto in caso di già accertata incapacità, laddove l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza, tra l'altro, che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen..
La pronuncia richiama, quanto all'obbligo di nomina del curatore in caso di accertata incapacità dell'imputato, l'indirizzo giurisprudenziale di cui ai precedenti rappresentati da Sesta Sezione, n. 21112/13, CED 256440 e Seconda Sezione, n. 23850/06, CED 235009.
28-04-2017 22:14
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