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Sentenza

In fuga dopo l’incidente stradale: per l'arresto non è richiesta flagranza nè quasi flagranza.
In fuga dopo l’incidente stradale: per l'arresto non è richiesta flagranza nè quasi flagranza.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto del conducente di un'autovettura, datosi alla fuga dopo l'incidente da questi provocato, per essere stato questi arrestato la mattina successiva, la Corte di Cassazione (sentenza 14 giugno 2017, n. 29759) - nell'accogliere la tesi del PG secondo cui per procedere all'arresto in ordine al reato di fuga, non è richiesto lo stato di flagranza o quasi flagranza - ha affermato il principio secondo cui l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr'ore, previsto dall'art. 189, comma 8 bis, Cod. Strada, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p., ma le dà per presupposte; ne consegue che, affinché possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr'ore. 
(Cassazione penale, sezione IV, sentenza 14 giugno 2017, n. 29759)
Avv. Antonino Sugamele

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