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Sentenza

Impugnazioni penali - Appello - Conformità tra sentenze di primo e secondo grado - C.d. doppia conforme.
Impugnazioni penali - Appello - Conformità tra sentenze di primo e secondo grado - C.d. doppia conforme.
Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado vanno lette come un tutt'uno in caso di doppia conforme declaratoria di responsabilità a carico dell'imputato. Peraltro, nel caso di “doppia conformità” delle decisioni di merito, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado, a condizione che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi e argomenti di novità, diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice del gravame, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui è fondata la sentenza impugnata, non è chiamato a un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame sulle quali si sia già soffermato il giudice a quo. In tali ipotesi le motivazioni delle due pronunce, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri analoghi a quelli usati nel primo grado e in base ai medesimi passaggi logico-giuridici della decisione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 maggio 2017 n. 23767
Avv. Antonino Sugamele

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