Impugnazione presentata a mezzo del servizio postale giunge in cancelleria oltre il termine previsto per il deposito. Deve essere considerata tempestiva se è stata spedita prima dello spirare del termine?
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18854
Presidente Cavallo – Relatore Mengoni
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 21/10/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da B.F.M. avverso il decreto penale di condanna emesso dallo stesso Ufficio il 17/3/2015; a parere del Giudice, l'impugnazione era pervenuta in cancelleria oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 461 cod. proc. pen..
2. Propone ricorso per cassazione il B. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- violazione della citata norma processuale. Il Giudice non avrebbe rilevato che - trattandosi di opposizione inviata con il servizio postale - doveva aversi riguardo alla data di spedizione del plico, rispettosa del citato termine, non già a quella di ricevimento.
3. Con requisitoria scritta del 9/8/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, attesa la fondatezza del gravame.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Come documentalmente provato, infatti, l'opposizione in esame è stata inviata al Tribunale di Milano con raccomandata a/r consegnata all'ufficio postale il 14/9/2015, quindi nel rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., decorrente dal 1/9/2015; lo stesso piego è stata poi ricevuto - "pervenuto" - il 19/9/2015. Orbene, costituisce principio ermeneutico del tutto pacifico quello per cui, in tema di modalità di proposizione dell'atto di impugnazione (compresa quella in esame), se lo stesso è presentato a mezzo del servizio postale deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata (per tutte, Sez. 4, n. 26460 del 10/3/2016, Ferri, Rv. 267732; Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269).
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
23-04-2017 21:19
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