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Sentenza

Il pm modifica l'imputazione per il fatto diverso? L’imputato deve essere rimesso in termini per i riti alternativi, patteggiamento compreso.
Il pm modifica l'imputazione per il fatto diverso? L’imputato deve essere rimesso in termini per i riti alternativi, patteggiamento compreso.
Corte costituzionale - Sentenza 17 luglio 2017 n.206 
La questione è se, in presenza di una modifica della qualificazione dei fatti contestati, modifica resa necessaria dalle circostanze e dalle testimonianze emerse nell'istruttoria dibattimentale. all'imputato debba essere riconosciuta la facoltà di aderire ai riti alternativi - facoltà preclusa dal momento dell'apertura del dibattimento. Fino a qualche anno fa la risposta al quesito era stata negativa, vertendo sul rapporto tra premialità e deflazione processuale e sul “rischio processuale” che l'indagato assumerebbe nel momento in cui decide di affrontare il processo in dibattimento. Argomenti superati, chiosa però oggi il giudice delle leggi, perchè, in primo luogo,«l'esigenza della corrispettività fra riduzione della pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza nè tantomeno sul diritto di difesa» (richiamando la sentenza 237/2012). Inoltre, il patteggiamento in quanto «forma di definizione pattizia» si presta a essere adottato in qualsiasi fase del procedimento, ricorrendone ovviamente i presupposti (quale è la modifica dell'imputazione). Quanto al rischio processuale che l'imputato assumerebbe scegliendo di affrontare il dibattimento, questo non può spingersi fino ad assorbire la trasformazione dell'accusa, evento la cui portata «resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta» di patteggiamento.
Avv. Antonino Sugamele

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