il PM assume il ruolo di «garante della riservatezza della documentazione a cui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice».
Riservatezza, deposito degli atti e verbalizzazione. Lo schema di decreto interviene anche sul codice di procedura penale vietando «la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata».
Ma non è tutto. Vengono riscritte le norme in tema di deposito degli atti e selezione del materiale raccolto: il PM assume il ruolo di «garante della riservatezza della documentazione a cui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice».
Inoltre, in riferimento alla verbalizzazione delle intercettazioni, il decreto prevede che siano indicati, oltre ai nominativi dei soggetti appartenenti alla P.G. delegati alle operazioni, i luoghi in cui in cui avviene la captazione, l'attivazione del captatore e le modalità di trasmissione dei dati.
03-11-2017 13:41
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