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Sentenza

Il nuovo articolo 628 del codice penale. La rapina.
Il nuovo articolo 628 del codice penale. La rapina.
art. 628 – 
Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro .
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità
La pena è della reclusione da cinque anni a venti anni e della multa da 1.290 euro a 3.098 euro :
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis ;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto ;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Avv. Antonino Sugamele

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