Il nuovo articolo 416 ter del codice penale. Scambio elettorale politico mafioso.
art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.17-06-2017 13:58 Avv. Antonino Sugamele
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