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Sentenza

Il nuovo articolo 161 del codice penale.
Il nuovo articolo 161 del codice penale.
art.  161
1–Effetti  della  sospensione  e  della interruzione.  L'interruzione  della  prescrizione ha    effetto    per    tutti    coloro    che    hanno commesso   il   reato.   La   sospensione   della prescrizione   ha   effetto   limitatamente   agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi  3-bise  3-quater,  del  codice  di  procedura penale,    in    nessun    caso    l'interruzione    della prescrizione  può  comportare  l'aumento  di  più  di  un quarto  del  tempo  necessario  a  prescrivere,  della metàper  i  reati  di  cui  agli  articoli  318,  319, 319-ter,    319-quater,    320,    321,    322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma,   e   640-bis,   nonchénei   casi   di   cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 10
Avv. Antonino Sugamele

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