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Sentenza

Il nuovo articolo 160 del codice penale.
Il nuovo articolo 160 del codice penale.
art.    160.
1–Interruzione    del    corso    della prescrizione. 
Il corso della prescrizione è interrotto dalla   sentenza   di   condanna   o   dal   decreto   di condanna.
Interrompono  pure  la  prescrizione l'ordinanza  che applica  le  misure  cautelari  personali  e  quella  di convalida  del  fermo  o  dell'arresto,  l'interrogatorio reso  davanti  al  pubblico  ministero 
o  alla  polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero;o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per  rendere  l'interrogatorio,  il  provvedimento  del giudice   di   fissazione   dell'udienza   in   camera   di consiglio    per    la    decisione    sulla    richiesta    di archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il decreto   di   fissazione   della   udienza   preliminare, 
l'ordinanza  che  dispone  il  giudizio  abbreviato,  il decreto  di  fissazione  della  udienza  per  la  decisione sulla   richiesta   di   applicazione   della   pena,   la presentazione    o    la    citazione    per    il    giudizio direttissimo,   il   decreto   che   dispone   il   giudizio immediato,  il  decreto  che  dispone  il  giudizio  e  il decreto di citazione a giudizio.
La  prescrizione  interrotta  comincia  nuovamente  a decorrere  dal  giorno  della  interruzione.  Se  più  sono gli  atti  interruttivi,  la  prescrizione  decorre  dall'ultimo di   essi;   ma   in   nessun   caso   i   termini   stabiliti nell'articolo  157  possono  essere  prolungati  oltre  i termini  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,  fatta eccezione  per  i  reati  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale.
Avv. Antonino Sugamele

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