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Sentenza

Il nuovo articolo 159 del codice penale.
Il nuovo articolo 159 del codice penale.
art.    159.1–
Sospensione    del    corso    della prescrizione.
Il  corso  della  prescrizione  rimane sospeso  in  ogni  caso  in  cui  la  sospensione  del procedimento  o del processo penale o dei termini di custodia  cautelare  è  imposta  da  una  particolare 
disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1)  autorizzazione  a  procedere,  dalla  data  del provvedimento  con  cui  il  pubblico  ministero presenta   la   richiesta   sino   al   giorno   in   cui l'autorità competente la accoglie;
2)    deferimento    della    questione    ad    altro giudizio,  sino  al  giorno  in  cui  viene  decisa  la questione;
3)  sospensione  del  procedimento  o  del  processo penale  per  ragioni  di  impedimento  delle  parti  e  dei difensori  ovvero  su  richiesta  dell'imputato  o  del  suo difensore.  In  caso  di  sospensione  del  processo  per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può  essere  differita  oltre  il  sessantesimo  giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento,  dovendosi  avere  riguardo  in  caso contrario al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di sessanta  giorni.  Sono  fatte  salve  le  facoltà  previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura 
penale;
3-bis)  sospensione  del  procedimento  penale  ai  sensi dell'articolo   420-quater   del   codice   di   procedura penale.
3-ter)  rogatorie  all'estero,  dalla  data  del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque, decorsi    sei    mesi    dal    provvedimento    che dispone la rogatoria.
Il   corso   della   prescrizione   rimane   altresì sospeso nei seguenti casi:
1)  dal  termine  dell'art.  544  del  codice  di procedura    penale    per    il    deposito    della motivazione   della   sentenza   di   condanna   di primo   grado,   anche   se   emessa   in   sede   di 
rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza  che  definisce  il  grado  successivo  di giudizio,    per    un    tempo    comunque    non superiore a un anno e sei mesi.
2) dal termine previsto dall'art. 544 del codice di  procedura  di  condanna  di  secondo  grado, anche  se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla pronuncia    del    dispositivo    della    sentenza 
definitiva,    per    un    tempo    comunque    non superiore a un anno e sei mesi.
I  periodi  di  sospensione  di  cui  al  secondo comma sono computati ai fini della determinazione    del    tempo    necessario    a prescrivere  dopo  che  la  sentenza  del  grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato  la  sentenza  di  condanna  nella  parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604,   commi   1,   4   e   5-bis, del   codice   di procedura penale.
Se  durante    i  termini  di  sospensione  di  cui  al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di   sospensione   di   cui   al   primo   comma   si verifica  un'ulteriore  causa  di  sospensione  di cui  al  primo  comma,  i  termini  sono  prolungati per il periodo corrispondente.
La  prescrizione  riprende  il  suo  corso  dal  giorno  in 
cui è cessata la causa della sospensione.
Nel  caso  di  sospensione  del  procedimento  ai  sensi dell'articolo   420-quater del   codice   di   procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del  reato  non  può  superare  i  termini  previsti  dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
Avv. Antonino Sugamele

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