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Sentenza

Il nuovo articolo 158 del codice penale
Il nuovo articolo 158 del codice penale
art.   158.1–
Decorrenza   del   termine   per   la prescrizione. 
Il  termine  della  prescrizione  decorre, per    il    reato    consumato,    dal    giorno    della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in  cui è   cessata   l'attività   del   colpevole;   per   il   reato 
permanente,   dal   giorno   in   cui   è   cessata   la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
Avv. Antonino Sugamele

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