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Sentenza

Gip del tribunale di Livorno convalida il sequestro preventivo, operato in via d'urgenza della p.g., su una porzione di circa 50 mq. di area demaniale marittima, precedentemente costituita da scogli affioranti e sommersi, al momento attuale, invece, lastricata con gettata di calcestruzzo e ciottoli/sassi asportati dall'arenile limitrofo.
Gip del tribunale di Livorno convalida il sequestro preventivo, operato in via d'urgenza della p.g., su una porzione di circa 50 mq. di area demaniale marittima, precedentemente costituita da scogli affioranti e sommersi, al momento attuale, invece, lastricata con gettata di calcestruzzo e ciottoli/sassi asportati dall'arenile limitrofo.
Argomenta la Corte " la PEC è il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno; in ambito penale, essa è espressamente prevista, dall'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito da I. legge 17 dicembre 2012, n. 221, «per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151 c.p.p., comma 2». 
Il sistema di posta certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. 
Senza entrare nella compiuta disamina della disciplina prevista per la PEC, ai fini della vicenda in esame è sufficiente premettere che il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia a costui «la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica 
certificata» (art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3). Allo stesso modo, «il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna» 
(art. 6, comma 2), la quale, per espressa previsione normativa, «fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione». 
Nel caso in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, «il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17» (art. 8). In un'evenienza del genere - ossia nel caso in cui il messaggio inviato tramite PEC non risulti 
consegnabile - la disciplina muta a seconda della causa della mancata consegnale, se, cioè, essa sia imputabile o meno al destinatario. 

Va, infatti, premesso che l'art. 20 del d.m. 21/02/2011 n. 44 (recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), disciplina i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica. In particolare, il "soggetto abilitato esterno" - ossia, nel caso 
che ci occupa, il difensore della parte privata - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) d.m. n. 44 del 2011: a) «è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati» (comma 2); b) «è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia» (comma 3); c) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che «deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34» (comma 4); d) «è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione» (comma 5). Di conseguenza, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dall'art. 20 d.nn. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.
Avv. Antonino Sugamele

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