Giornalista dice ad un PM di agire con superficialità e vanità e usa gli epiteti “scrocconi” e “faccendieri” nei confronti dei due privati coinvolti nella vicenda processuale. E' diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 gennaio – 8 marzo 2017, n. 11087
Presidente Zaza – Relatore Scordamaglia
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 gennaio 2016 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa il 30 settembre 2013 dal Tribunale di Cosenza, condannava L.P. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il delitto di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen..
L'oggetto dell'addebito consisteva nel fatto che egli, da direttore responsabile del giornale "(omissis) ", edizione nella (omissis) , omettendo di esercitare il dovuto controllo sul contenuto della lettera a firma di M.A. , pubblicata sulla pagina del (omissis) , nella quale - con riferimento all'inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Potenza sulla regolarità della procedura espropriativa, in favore di una società petrolifera, di fondi ubicati in località (omissis) del comune di (omissis) - venivano criticati aspramente alcuni soggetti coinvolti nella vicenda, S.A. e D.L.A. definiti "Scrocconi e faccendieri", ed Pubblico Ministero titolare dell'indagine, W.H.J. , definito "Magistrato d'assalto che con molta leggerezza e pressapochismo sta perseguendo persone innocenti" arrogandosi "un potere che non rientra, ma anzi confligge con la sua funzione e attribuzione", che con "arbitrio ha stralciato il T.U. sugli espropri", consentiva che venisse arrecata offesa alla reputazione delle persone indicate.
La Corte territoriale riteneva la responsabilità dell'imputato, reputando che questi fosse venuto meno ai propri doveri di vigilanza sul contenuto della lettera pubblicata, suscettibile di integrare il delitto di diffamazione perché alcune delle espressioni ivi utilizzate non potevano ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di critica avendo superato il limite della continenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, Avv. Marina Pasqua, lamentando:
con il primo motivo, il vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., per motivazione mancante, contradditoria o manifestamente illogica, atteso che la Corte di Appello era incorsa in un travisamento della prova, poiché aveva omesso di verificare dettagliatamente se le espressioni contenute nella lettera incriminata, traducentesi senza dubbio in giudizio negativi sull'operato delle persone coinvolte nella vicenda ed in stigmatizzazioni critiche del profilo professionale del magistrato, fossero, alla luce del contesto in cui lo scritto si muoveva, espressione del legittimo esercizio del diritto di critica, soprattutto di quella giudiziaria;
con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., per violazione degli artt. 51 e 595 cod.pen., atteso che dalla mancata contestualizzazione delle espressioni incriminate discendeva l'erronea applicazione delle norme penali di riferimento, soprattutto con specifico riguardo al limite della continenza, che non poteva dirsi travalicato, poiché dalla valutazione complessiva della lettera pubblicata emergeva che le espressioni "scrocconi e faccendieri” - delle quali era persino da dubitare che si riferissero effettivamente a S. e D.L. - non assumevano rilievo penalistico, trattandosi di espressioni gergali e di uso ormai diffuso, e che le espressioni riferite al Pubblico Ministero Dott. W. non integravano un'inutile aggressione diretta a colpirlo sul piano individuale, ma un attacco, per quanto aspro e violento, al suo solo operato nell'inchiesta di cui si disquisiva nella lettera pubblicata.
Considerato in diritto
Il ricorso va respinto.
1. Sono infondate le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso con le quali l'imputato lamenta il vizio di travisamento della prova nel quale sarebbe incorso il giudice dell'appello omettendo di verificare, in maniera dettagliata e nel contesto dello scritto in cui le espressioni censurate come diffamatorie sono inserite, la concreta portata offensiva delle stesse.
La Corte territoriale, infatti, dopo avere delineato il contesto nel quale si innestava la lettera ritenuta diffamatoria, dal titolo: "Lucania tra fato, arbitrio ed anarchia" ed a firma di M.A. - fratello del sindaco di (omissis) , i cui amministratori erano rimasti coinvolti nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Potenza - ha subito precisato che la questione da vagliare non ineriva al contenuto tecnico delle critiche rivolte nello scritto all'operato del magistrato titolare dell'inchiesta cd. “(omissis) ” e dei soggetti che se ne ritenevano gli ispiratori, ma al modo in cui tale critiche erano state formulate: se, cioè, le espressioni utilizzate dall'autore per manifestare la propria opinione polemica sul tema trattato - secondo quanto garantito dall'art. 21 Cost. - si mantenessero nei limiti della continenza - che richiede una forma espositiva non sproporzionata rispetto al concetto da esprimere - così da ricevere la copertura della scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., oppure travalicassero la specifica vicenda assumendo connotati denigratori e di gratuito dileggio delle persone.
Sulla base di questo criterio metodologico, la stessa Corte ha dettagliatamente operato una distinzione, nell'insieme delle espressioni utilizzate dall'articolista, tra quelle rientranti nell'alveo di una critica aspra ma non esulante i limiti della continenza, e quelle che, oltrepassando il tema oggetto di intervento, assumevano connotati obiettivamente denigratori delle persone bersaglio della riprensione. Così, quanto al W. , mentre ha ritenuto che costituissero legittima estrinsecazione del diritto di critica gli aspri giudizi formulati sul conto del magistrato in ordine alla pretesa ignoranza palesata nel capo della normativa sugli espropri, in riferimento all'esercizio della funzione
10-03-2017 14:20
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