Frode in commercio non applicabile tra medico dentista e paziente. Ad uomo viene impiantata dal dentista una protesi di resina al posto di quella concordata in ceramica.-
La specificità del bene giuridico tutelato impedisce di ampliare l'ambito di applicabilità della norma ad attività diverse da quelle commerciali, anche quando vengono svolte professionalmente a scopo di lucro. E la professione di dentista, benché svolta a scopo di lucro, si caratterizza per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute, diversamente dalle attività commerciali in cui il fine è lo scambio di merci dietro corrispettivo. In quest'ottica si può pensare che la frode in commercio sia ipotizzabile nel rapporto tra il medico e l'odontotecnico che fornisce la protesi, nel caso sia quest'ultimo a “ingannare” il professionista.
22-08-2017 14:08
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