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Sentenza

Finmeccanica e la trattativa in India per intervenire sul bando di gara per la fornitura di elicotteri al Ministero della Difesa della Repubblica dell'India.
Finmeccanica e la trattativa in India per intervenire sul bando di gara per la fornitura di elicotteri al Ministero della Difesa della Repubblica dell'India.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2016) 13-01-2017, n. 1464
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.G., nato a (OMISSIS);
S.B., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 7/4/2016 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile, Agenzia delle Entrate, l'avvocato dello Stato Paolo Grasso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come già formulate nell'atto di costituzione di parte civile in primo grado innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, insistendo nella richiesta di condanna di entrambi gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Agenzia delle Entrate, con vittoria di spese e compensi di difesa anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo la nota spese depositata;
uditi per il ricorrente O.G. gli avv. Ennio Amodio e Maria Novella Galantini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente S.B. l'avv. Massimo Bassi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Busto Arsizio, giudicando O.G. (amministratore delegato e presidente di FINMECCANICA dal 4/5/2011, precedentemente amministratore delegato di AGUSTAWESTLAND HOLDING N.V. dal 2005 al maggio 2001 e consigliere delegato con poteri di gestione, dal 23/12/2004 al 13/6/2011, anche di AGUSTAWESTLAND S.p.a.) e S.B. (amministratore delegato di AGUSTAWESTLAND HOLDING N.V. dal maggio 2011 e precedentemente amministratore delegato, dal 23/12/2004 al 13/6/2011, di AGUSTAWESTLAND S.p.a.), in relazione ai reati di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319 e 321 c.p., art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, con sentenza del 9 ottobre 2014 li condannò entrambi alla pena di due anni di reclusione in relazione a tale secondo reato  (di cui al capo b della rubrica), limitatamente al periodo di imposta maggio 2009 - giugno 2010, e al conseguente risarcimento dei danni in favore della parte civile Agenzia delle Entrate, assolvendoli dal  reato  di corruzione propria internazionale (di cui al capo a della rubrica) e dai residui addebiti relativi al capo b), perchè il fatto non sussiste.
2. Con sentenza del 7 aprile 2016 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata da entrambi gli imputati, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e dalla parte civile Agenzia delle Entrate, ha dichiarato gli imputati responsabili sia del  reato  di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 318 e 321 c.p., art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, (così qualificando i fatti di cui al capo a della rubrica), sia del  reato  di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 di cui al capo b) della rubrica, limitatamente alla indicazione nelle dichiarazioni fiscali della S.p.a. AGUSTAWESTLAND dei costi di cui alle fatture emesse da IDS Tunisia per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, condannandoli alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione O. e anni quattro di reclusione S., disponendo anche nei loro confronti la confisca per equivalente dell'importo di Euro 7.500.000 e riducendo la misura della provvisionale assegnata alla Agenzia delle Entrate.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso O.G., affidato a quindici motivi, enunciati come segue nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza di secondo grado a causa della diversità tra il fatto quale ritenuto in sentenza e quello contestato, in relazione alle coordinate spaziali, temporali e soggettive del presunto accordo corruttivo oggetto della contestazione del  reato  di cui al capo a) della rubrica.
Ha sottolineato al riguardo che l'imputazione aveva a oggetto un accordo corruttivo perfezionatosi in occasione dell'incontro tra il ricorrente e il coimputato H., che sarebbe avvenuto il (OMISSIS), mentre la sentenza di secondo grado aveva ritenuto che il presunto pactum sceleris fosse stato concluso in un momento diverso, in un luogo diverso e tra soggetti differenti, con la conseguente radicale diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
Secondo la contestazione, infatti, l'intesa corruttiva si era perfezionata nell'(OMISSIS), mediante il conferimento a H.G., da parte di O.G., dell'incarico di condurre la trattativa in India per intervenire sul bando di gara per la fornitura di elicotteri al Ministero della Difesa della Repubblica dell'India, in esecuzione del quale vi era stato l'intervento dello stesso H. e di G.C. presso il Maresciallo S.T., Capo di Stato Maggiore della Aereonautica  Militare  della Repubblica dell'India, per favorire la AGUSTAWESTLAND nella gara relativa alla fornitura di 12 elicotteri VVIP a tale Stato.
Nella sentenza impugnata, invece, l'attività corruttiva era stata collocata nel febbraio/marzo 2005, in coincidenza con l'atto che sarebbe stato adottato dal Maresciallo T., e sarebbe intercorsa tra quest'ultimo e il Direttore generale di Finmeccanica Z.G..
Ciò determinava sostanziale differenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sul piano spaziale, temporale e soggettivo, con la conseguente nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e lesione del diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore nullità della sentenza impugnata, a causa della diversa qualificazione del fatto, come corruzione impropria internazionale anzichè corruzione propria internazionale, in assenza di interlocuzione delle parti al riguardo, in quanto la Corte d'appello aveva delineato il nuovo nomen juris del  reato  di cui al capo a), escludendo la configurabilità della contrarietà ai doveri d'ufficio della riduzione della quota di volo degli elicotteri, non potendo dirsi certo che ciò fosse contrario all'interesse pubblico, senza interlocuzione delle parti sul punto, in violazione dei principi stabiliti dalla Corte Edu a partire dalla sentenza Drassich, poi recepiti anche dalla Corte di Cassazione.
3.3. Con il terzo motivo ha denunciato mancanza di motivazione a proposito della omessa rinnovazione delle prove dichiarative, valutate diversamente dalla Corte d'appello sul piano meramente cartolare, richiamando la necessità della rinnovazione, in tale evenienza (e cioè di una loro diversa valutazione), e l'orientamento interpretativo di cui alla sentenza della Corte Edu nel caso Dan c. Moldavia, recepito dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito anche nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27620 del 28 aprile 2016 (Dasgupta).
In particolare la Corte d'appello era pervenuta alla affermazione di responsabilità degli imputati anche in relazione al  reato  di cui al capo a), così come diversamente qualificato, sulla base di una riconsiderazione delle dichiarazioni rese da Z. e H., e non solamente di una complessiva revisione delle emergenze processuali, come affermato al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere nuovamente assunte dai giudici dell'impugnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3.4. Con il quarto motivo ha denunciato mancanza e illogicità della motivazione a proposito della portata dell'incontro in India tra il Direttore generale di Finmeccanica Z. e il Maresciallo T., da cui avrebbe preso avvio l'accordo corruttivo.
In particolare è stata sottolineata la natura congetturale della affermazione della Corte d'appello, a proposito della disponibilità del Maresciallo T. a favorire una delle partecipanti alla gara per l'aggiudicazione della fornitura di elicotteri alla Repubblica dell'India, non riferita da uno dei cugini T. a H., ma da questi desunta solamente dal fatto che il Maresciallo T. fosse stato indicato come membro della famiglia, con la conseguente illogicità della equivalenza tra la spendita del nome del pubblico ufficiale e la sua effettiva adesione a un programma criminoso.
Allo stesso modo illogica risulterebbe l'affermazione della consapevolezza del ricorrente della attivazione di H. nei primi mesi del 2005, in quanto non fondata su elementi certi nè precisi, e anche della decisione di ridurre la quota di volo degli elicotteri, adottata il 14 marzo 2005, a seguito e in esecuzione di accordi intercorsi tra Z. ed il Maresciallo T., di cui non vi erano elementi concreti, non essendovi prova di alcun accordo tra Z. e il Maresciallo T. al riguardo in occasione dell'incontro avvenuto tra i due nell'ambito della visita della delegazione di Stato italiana in India, nè di promesse di utilità a favore di quest'ultimo.
E' stata, inoltre, sottolineata la contraddittorietà tra l'affermazione della conclusione dell'accordo corruttivo nel (OMISSIS) e il suo perfezionamento in occasione dell'incontro tra L. e il Maresciallo T., avvenuto in Italia il (OMISSIS).
3.5. Con il quinto motivo ha denunciato illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello aveva omesso di considerare il procedimento amministrativo interno della Repubblica dell'India per la determinazione delle quote di volo degli elicotteri e la successiva scelta del contraente, e anche il ruolo al riguardo attributo al Maresciallo T. rispetto a quello degli organi amministrativi, sottolineando l'illogicità della catena presuntiva su cui era fondata la motivazione della sentenza impugnata, nella quale era stato ritenuto provato l'interessamento del Maresciallo T. al fine della riduzione della quota di volo degli elicotteri, sulla base del fatto che erano state riscontrate irregolarità nelle procedure amministrative, nonostante la competenza spettasse, in realtà, al suo vice, a funzionari amministrativi e a esponenti dei servizi di sicurezza indiani.
3.6. Con il sesto motivo ha lamentato l'omessa applicazione delle norme dell'ordinamento interno della Repubblica dell'India a proposito dei poteri del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica nelle procedure di acquisizione dei sistemi d'arma, in violazione della L. n. 218 del 1995, art. 14, nonostante tali prove del diritto straniero fossero state acquisite dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, con il conseguente vizio di violazione di legge penale straniera, il cui esame sarebbe stato necessario al fine di comprendere l'ambito di operatività della norma penale interna.
Ha lamentato, in particolare, che la Corte territoriale avesse isolato da tutta la sequenza procedimentale interna l'atto con cui il 14 marzo 2005 il Maresciallo T. aveva approvato l'abbassamento della quota di volo degli elicotteri, attribuendogli, in modo illogico, rilievo e portata decisivi.
3.7. Con il settimo motivo ha denunciato violazione degli artt. 318 e 322 bis c.p., non essendo configurabile il  reato  di corruzione impropria antecedente ravvisato dalla Corte d'appello, in quanto, pur avendo tale Corte escluso vi fossero elementi per affermare con certezza che la riduzione della quota di volo degli elicotteri fosse contraria all'interesse pubblico e che, quindi, il Maresciallo T. avesse compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, aveva tuttavia egualmente affermato l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale straniero, per essersi offerto di collaborare con AGUSTAWESTLAND in una operazione economica che vietava ogni forma di mediazione, ed intervenendo a suo favore nell'iter di formazione del bando di gara, omettendo tuttavia di indicare in quale modo ed attraverso quali condotte il Capo di Stato Maggiore avrebbe dato il suo apporto decisivo in favore della AGUSTAWESTLAND. Ha, inoltre, sottolineato l'omessa indicazione dello specifico atto e della specifica operazione economica cui l'atto del pubblico ufficiale straniero fosse funzionale, essendo tali requisiti richiesti dall'art. 322 bis c.p., e ha evidenziato anche la non punibilità, secondo la disciplina vigente fino alla L. n. 190 del 2012, della corruzione internazionale impropria susseguente, qualora l'accordo corruttivo fosse stato perfezionato nel gennaio 2006.
3.8. Mediante l'ottavo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione, sottolineando il carattere congetturale della affermazione della ravvisabilità di una confessione nella conversazione intercettata tra H. e G. il 3 marzo 2012, in quanto in essa non vi era traccia della destinazione di somme di denaro a favore del Maresciallo T..
3.9. Con il nono motivo ha denunziato travisamento della prova a proposito della appartenenza del Maresciallo T. alla famiglia T., intesa come destinataria del prezzo della corruzione, e della conseguente percezione da parte del primo delle somme destinate ai componenti della famiglia, essendo indebita e non fondata su elementi obiettivi tale conclusione, sottolineando come, nè dalle dichiarazioni di H. nè dai documenti acquisiti, fossero emerse prove di pagamenti di alcun genere a favore del Maresciallo T..
3.10. Mediante il decimo motivo, relativo alla violazione fiscale di cui al capo b) della rubrica, ha denunciato illogicità della motivazione della sentenza impugnata a proposito del mancato riconoscimento dell'esistenza del c.d. transfer price in relazione ai prezzi praticati da IDS India e Aeromatrix a IDS Tunisia, sottolineando che il delta di valore esistente tra le fatture emesse da IDS Tunisia nei confronti della AGUSTAWESTLAND e quelle emesse da IDS India e Aeromatrix nei confronti di IDS Tunisia non costituisse espressione di sovrafatturazione nel rapporto esterno tra IDS Tunisia e AGUSTAWESTLAND, ma era giustificata da ragioni di transfer pricing tra società dello stesso gruppo Euromed, funzionale alla evasione della imposizione fiscale indiana, in violazione dello Indian Incorre Tax Act, mediante la sottofatturazione delle prestazioni rese da Aeromarix a IDS Tunisia, facenti parte del gruppo Euromed, ma non costituisse anche prova della sovrafatturazione da parte di IDS Tunisia nei confronti di AGUSTAWESTLAND. Tale prospettazione era stata esclusa in modo illogico dalla Corte d'appello, sulla base del rilievo, inconferente rispetto a tale prospettazione difensiva, che AGUSTAWESTLAND fosse estranea al Gruppo Euromed.
3.11. Con l'undicesimo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva affermato l'inesistenza quantitativa delle operazioni rappresentate nelle fatture emesse da IDS Tunisia, e insufficienza della motivazione nella parte relativa alla presunta insussistenza del fabbisogno aziendale della AGUSTAWESTLAND in relazione alle prestazioni eseguite da IDS Tunisia, e anche a proposito della effettività dei lavori di ingegneria e della congruità del relativo prezzo, oggetto della consulenza tecnica del Prof. L., non considerata dalla Corte d'appello di Milano.
Ha, inoltre, eccepito che la condotta di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non possa essere desunta solamente dalla valutazione di incongruità dei valori.
3.12. Con il dodicesimo motivo ha denunciato violazione di legge penale riguardo alla affermata sussistenza del dolo di evasione fiscale, posto che non sarebbe sufficiente, in proposito, il dolo eventuale e che non vi sarebbe stato danno per l'Erario, in quanto le prestazioni erano state realmente eseguite e retribuite, e che non vi sarebbero elementi significativi a proposito della consapevolezza del ricorrente di tale finalità.
3.13. Con il tredicesimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, ha denunciato travisamento delle prove relative alla origine delle indagini come ritorsione nei confronti del ricorrente dopo la sua nomina ad amministratore delegato di Finmeccanica, per l'omessa considerazione dell'inizio delle indagini a seguito delle indicazioni fornite da B.L., responsabile delle relazioni pubbliche di Finmeccanica, che aveva addebitato al nuovo amministratore delegato numerose irregolarità sul piano societario e personale, per accusarlo, infine, anche di illecito finanziamento al partito politico (OMISSIS).
3.14. Con il quattordicesimo motivo ha denunciato mancanza di motivazione a proposito della determinazione della pena, e illogicità della motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per l'omessa considerazione di qualsiasi vantaggio personale a favore del ricorrente, e anche mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena per la continuazione interna con i fatti di cui al capo b), tra l'altro determinati in misura identica tra loro nonostante i diversi importi oggetto di evasione per ogni annualità.
Ha censurato anche il rilievo attribuito alla scelta dell'imputato di non sottoporsi all'esame, trattandosi dell'esercizio di legittima facoltà difensiva, che non poteva essere valutata negativamente, neppure ai fini della determinazione della pena.
3.15. Con il quindicesimo motivo ha denunciato violazione dell'art. 322 ter c.p. a proposito della confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati, fino alla concorrenza di Euro 7.500.000, in relazione al  reato  di cui agli artt. 318 e 322 bis c.p., ma comprensiva anche del profitto del  reato  fiscale, di cui non era però stato indicato l'ammontare, sottolineando anche che detta somma era già stata depositata da AGUSTAWESTLAND a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta, e anche l'inammissibilità della confisca del prezzo del  reato , potendo esserne confiscato solo il profitto.
4. Ha proposto ricorso anche S.B., affidato a 28 motivi, riassunti come segue nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
4.1. Mediante il primo e il secondo motivo ha prospettato anch'egli nullità della sentenza di secondo grado, per mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza, sia in ordine alla conclusione dell'accordo corruttivo, che sarebbe stato concluso nel (OMISSIS) tra Z. e T. (mentre il primo incontro tra O. ed H. era avvenuto, secondo la ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale, il (OMISSIS)); sia a proposito della condotta conforme al dovere d'ufficio del pubblico ufficiale, consistente nella approvazione della riduzione della quota operativa degli elicotteri, che era stata ottenuta per effetto della attivazione del Maresciallo T. (trattandosi di condotta che non era stata contestata).
4.2. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 318, 321 e 322 bis c.p., per la non riconducibilità del fatto come ritenuto dalla Corte d'appello alla corruzione internazionale, non essendo stata accertata dalla Corte territoriale la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 322 bis c.p. e dell'indebito vantaggio richiesto da tale norma, con la conseguente non configurabilità della corruzione internazionale impropria, non ravvisabile neppure per effetto della modifica apportata alla norma nel 2009, essendo a tale data già perfezionato il ritenuto accordo corruttivo ed essendo di conseguenza irrilevanti i pagamenti effettuati successivamente a tale data.
Ha, inoltre, sottolineato che non vi fossero stati atti che avevano turbato la concorrenza tra imprenditori in sede internazionale, non avendo la riduzione della quota di volo degli elicotteri determinato la vittoria della gara da parte di AGUSTAWESTLAND, con la conseguenza che la sentenza avrebbe dovuto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce  reato , in difetto del dolo specifico richiesto dalla norma.
4.3. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione, per inosservanza del principio del ragionevole dubbio da osservare nelle sentenze di condanna pronunciate in riforma di precedenti assoluzioni, non essendo stato soddisfatto il relativo obbligo di motivazione rafforzata, e anche a proposito della iniziativa del pubblico ufficiale straniero, cioè il Maresciallo T., nel contattare l'intermediario H., sottolineando che di tale condotta non fosse stata raggiunta prova, e che essa costituiva una congettura della Corte d'appello (tratta indebitamente dalle dichiarazioni di H.G.), non essendovi elementi univoci e convergenti a proposito della partecipazione del Maresciallo T. all'accordo con H..
Ha sottolineato, in particolare, al riguardo che:
- l'affermazione della Corte d'appello sulla inverosimiglianza della autonomia dal cugino della iniziativa dei tre fratelli T., di contattare H., sarebbe viziata dalla applicazione di una inesistente massima di esperienza in tal senso;
- la lettura integrale delle dichiarazioni di H. escluderebbe che gli fosse stata offerta una collaborazione da parte dei fratelli T. del cugino, alla quale la Corte d'appello sarebbe pervenuta solamente attraverso la lettura di una parte delle dichiarazioni di H.;
- la Corte d'appello non avrebbe dimostrato adeguatamente che la propria interpretazione delle dichiarazioni di H. e Z., a proposito delle attività loro offerte dai tre fratelli T., fosse più probabile di quella contraria del Tribunale di Busto Arsizio;
- l'affermazione della inutilità di una collaborazione dei soli fratelli T. era frutto di travisamento del loro ruolo.
4.4. Con il quinto motivo ha lamentato anch'egli l'omessa riassunzione nel giudizio d'appello della testimonianza di H., nonostante la diversa valutazione della sua attendibilità, e la riforma in senso deteriore per gli imputati della decisione di primo grado.
4.5. Con il sesto motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla pretesa conclusione dell'accordo corruttivo mediante comportamento concludente del pubblico ufficiale straniero, costituito dalla sottoscrizione, in data 14 marzo 2005, da parte del Maresciallo T., dell'atto conforme ai doveri d'ufficio, consistente nella autorizzazione alla riduzione della quota operativa degli elicotteri, che avrebbe costituito accettazione mediante un comportamento concludente della proposta tacita che gli sarebbe stata rivolta da Z. nel corso dell'incontro ufficiale del (OMISSIS).
Ha affermato al riguardo che la Corte d'appello avesse travisato le dichiarazioni del teste Z., che non aveva mai dichiarato di aver concluso un accordo corruttivo con il Maresciallo T., e avesse quindi in modo illogico affermato la conclusione di detto accordo, pur non avendo Z. il potere di concluderlo e non essendone stato concordato il prezzo, ed essendo, inoltre, attribuibile ad altri organi, e non al Maresciallo T., la riduzione della quota di volo degli elicotteri da acquistare da parte del Governo della Repubblica dell'India, essendo, tra l'altro, tale decisione stata adottata anteriormente all'incontro tra H. e T., e cioè nel 2003, secondo quanto risultava dalla relazione al riguardo redatta dal CAG (Comptroller ed Auditor General of India).
Ha lamentato anche l'omesso esame della normativa interna indiana relativa alla gara, da cui avrebbe potuto trarsi l'insussistenza di un potere decisorio del Maresciallo T. in ordine ai requisiti di volo degli elicotteri, e anche l'omessa considerazione della adozione, in data 7 marzo 2005, della decisione di ridurre la quota di volo e della composizione dell'organo che aveva adottato tale decisione, prospettando anche l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione a proposito della partecipazione di O. a tale preteso accordo corruttivo.
4.6. Con il settimo motivo ha denunciato ulteriore vizio della motivazione a proposito della ritenuta partecipazione del Maresciallo T. all'accordo corruttivo, di cui non poteva essere ricavata la prova certa dalla conversazione captata tra H. e G..
4.7. Con l'ottavo motivo ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni della conversazione tra H. e G. indicate come progressivo n. 689 del 25 marzo 2013, che non trovavano corrispondenza nella richiesta di trascrizione formulata dal Pubblico Ministero, e che quindi non potevano essere utilizzate.
4.8. Con il nono motivo ha denunciato ulteriore vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione agli incontri cui avrebbe partecipato il Maresciallo T., privi di significato e successivi alla decisione di riduzione della quota di volo degli elicotteri, in quanto avvenuti nel (OMISSIS).
4.9. Mediante il decimo motivo ha denunciato ulteriore vizio della motivazione a proposito della partecipazione ai fatti dell'Ingegner O. e dell'Ingegner S., ed anche la mancata acquisizione di una prova decisiva, mediante rogatoria internazionale in India, per acquisire gli atti delle due gare e quelli relativi alla modifica dei requisiti del bando del 2002 e di quello del 2006, allo scopo di verificare la valenza e la portata della condotta attribuita al Maresciallo T. nell'ambito del patto corruttivo.
4.10. Mediante l'undicesimo motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione riguardo alla mancata valutazione della inesistenza di un movente alla conclusione dell'accordo corruttivo, in relazione al quale la Corte d'appello aveva omesso di considerare come la AGUSTAWESTLAND fosse l'unica produttrice a non avere un interesse alla riduzione della quota di volo degli elicotteri, in quanto il proprio elicottero (OMISSIS) era l'unico con una cabina da m. 1,8 in grado di portarsi a 6.000 metri di altitudine, e quindi non aveva bisogno di alcuna riduzione della quota operativa di volo per poter utilmente partecipare alla gara.
4.11. Con il dodicesimo motivo ha denunciato violazione delle norme sul concorso di persone, a proposito della rilevanza della presenza di intermediari, in quanto destinatari di somme di denaro erano stati, semmai, i tre fratelli T., cugini del Maresciallo T., e non quest'ultimo, con la conseguente non configurabilità del  reato  di corruzione del pubblico ufficiale straniero.
4.12. Con il tredicesimo motivo ha prospettato ulteriore vizio di motivazione a proposito del coinvolgimento dell'Ingegner S. nella condotta di corruzione impropria, difettando del tutto la motivazione a proposito della sua consapevolezza del precedente accordo corruttivo che sarebbe stato concluso da Z., funzionario della società capogruppo Finmeccanica.
Tenendo conto della riqualificazione della imputazione di cui al capo a) della rubrica come corruzione impropria antecedente, nella quale l'accordo corruttivo avrebbe trovato origine nella proposta formulata nell'incontro tra l'amministratore delegato di Finmeccanica Z. ed il Maresciallo T. nel (OMISSIS) (in occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana C.C.A. in India), e nella successiva accettazione tacita di tale proposta da parte del Maresciallo T., intervenuta attraverso il compimento dell'atto conforme al dovere d'ufficio, che sarebbe stato posto in essere il 14 marzo 2005, mediante la sottoscrizione della autorizzazione alla riduzione della quota operativa di volo degli apparecchi da 6.000 a 4.500 metri, secondo il ricorrente la Corte d'appello aveva omesso qualsiasi riferimento alla partecipazione alla vicenda e all'accordo dello S., e alla sua consapevolezza dei pregressi accordi corruttivi, posto che egli, quale amministratore di AGUSTAWESTLAND S.p.a., controllata da AGUSTAWESTLAND HOLDINGS N.V., a sua volta controllata da Finmeccanica, non era a diretto contatto con Z..
Ha affermato, inoltre, al riguardo, l'irrilevanza della sottoscrizione dei contratti di consulenza con le società facenti capo ad H., alla cui negoziazione S. non aveva partecipato, essendo previsto da dispsozioni interne che tutti i contratti di consulenza (e dunque anche il contratto con la società Gordian facente capo ad H.) e di outsourcing superiori ad un certo valore fossero sottoscritti dall'amministratore delegato, cioè da S., che però dal 2004 al 2011 non si era occupato di vendite militari.
Ha sottolineato anche l'irrilevanza del dato costituito dalla introduzione di Michel quale intermediario, posto che la stessa Corte d'appello di Milano non ne aveva indicato il ruolo e la funzione nell'ambito degli accordi illeciti, stante anche l'irrilevanza dell'intervento dello S. nel 2011 per dirimere i contrasti insorti tra gli intermediari.
4.13. Mediante il quattordicesimo motivo, relativo alla imputazione di cui al capo b), ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e dell'art. 192 c.p.p., con riferimento alla deposizione del teste K., nonchè vizio di motivazione, prospettando l'insussistenza del  reato  di annotazione di operazioni oggettivamente e relativamente inesistenti.
Ha evidenziato, al riguardo, il mancato accertamento della entità delle prestazioni ritenute inesistenti, anche ai fini della determinazione della imposta effettivamente evasa, essendo insufficiente a tale fine la sola indicazione nelle fatture di un prezzo superiore a quello di mercato, e anche la differenza tra il prezzo indicato nelle fatture e il prezzo di approvvigionamento.
Ha anche eccepito l'erroneità della individuazione del costo del subfornitore quale criterio di comparazione per sindacare i prezzi di fatturazione delle prestazioni, dovendo aversi riguardo al prezzo di mercato e non al costo di acquisto da parte del venditore, giacchè quest'ultimo può essere ribassato in forza di ragioni diverse del tutto lecite, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere accertato che il prezzo di mercato delle prestazioni rese da IDS Tunisia fosse inferiore a quello praticato ad AGUSTAWESTLAND, senza riferirsi al prezzo apparente di acquisto di quelle prestazioni dal subfornitore.
4.14. Con il quindicesimo motivo, anch'esso relativo al  reato  di cui al capo b), ha denunciato mancanza di motivazione riguardo alla congruità del valore complessivo delle prestazioni di ingegneria rispetto alle somme fatturate e pagate da AGUSTAWESTLAND, nonchè a proposito della effettiva esecuzione dei lavori e sulla loro reale necessità, compresa la necessità di eseguirli in outsourcing. In particolare ha lamentato l'omessa e insufficiente considerazione di quanto emergente dalle dichiarazioni dei testi R., N. e M., e dalla consulenza tecnica del Prof. L., e anche dalla stessa consulenza RINA prodotta dal Pubblico Ministero, e in particolare:
- della decisione nel 2005 di dotare l'azienda di digital manufacturing;
- della impossibilità di utilizzare a questo scopo le strutture aziendali;
- dell'abituale ricorso di AGUSTAWESTLAND a società esterne per lavori di ingegnerizzazione;
- della rilevante percentuale di fatturato per i lavori di outsourcing informatico, anche prescindendo dai contratti IDS India e IDS Tunisia;
- della notoria qualità dei tecnici informatici indiani;
- delle sollecitazioni di Finmeccanica a collocare lavori informatici presso India e Cina:
- della concomitante necessità nel 2007 di collocare lavori in India per obbligo contrattuale da inserire nell'offerta per gli elicotteri VVIP indiani;
- delle ragioni della scelta di iniziare con la digitalizzazione dei modelli AW129 e 139;
- della effettiva esecuzione dei lavori di informatizzazione dei disegni e del loro utilizzo da parte di AGUSTAWESTLAND. Ha sottolineato come la consulenza del Prof. L. avesse ritenuto congrui i valori esposti nelle fatture emesse da IDS Tunisia e che la consulenza RINA prodotta dal Pubblico Ministero ne avesse effettuato una valorizzazione assai superiore a quella compiuta dalla Corte d'appello, in misura corrispondente alle fatture emesse dal fornitore Aeromatrix nei confronti di IDS Tunisia.
4.15. Mediante il sedicesimo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione, sempre in relazione al  reato  di cui al capo b), con riferimento alle ragioni addotte dalla difesa a spiegazione del corrispettivo indicato nelle fatture emesse dalla Aeromatrix e della mancata considerazione del c.d. transfer pricing, che consentiva di spiegare la ragione per la quale le fatture emesse da IDS India e Aeromatrix fossero di importo inferiore ai prezzi di mercato.
4.16. Con il diciassettesimo motivo ha denunciato travisamento della prova a proposito delle asserite irregolarità nella procedura di scelta del contraente IDS Tunisia, in particolare del rapporto sulla solvibilità creditizia di tale società redatto dalla agenzia italiana (OMISSIS).
4.17. Mediante il diciottesimo motivo ha denunciato ulteriore travisamento della prova riguardo alla asserita inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura dell'ammontare di Euro 900.000 emessa da IDS Tunisia nei confronti di AGUSTAWESTLAND, per la realizzazione della struttura dedicata alla esecuzione dei lavori, frutto di un errore nella lettura dei movimenti bancari, che aveva condotto ad escludere che la somma di Euro 700.000 fosse stata corrisposta da Interstellar ad Aeromatrix.
4.18. Mediante il diciannovesimo motivo ha denunciato violazione di legge penale a proposito della mancata qualificazione delle condotte di cui al capo b) come violazioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, con la conseguente irrilevanza penale dei fatti per il mancato superamento delle soglie di punibilità previste da tale norma, dovendo ricondursi le condotte contestate al capo b) alla nozione di operazioni simulate di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
4.19. Mediante il ventesimo motivo ha denunciato violazione di legge penale e travisamento della prova a proposito della affermazione della sussistenza del dolo specifico del  reato  tributario di cui al capo b), pur riconosciuto come obiettivo solo secondario degli imputati, a fronte di quello primario, costituito dalla formazione della provvista per il pagamento del prezzo della corruzione e il pagamento degli intermediari, giacchè l'operazione, anche come ricostruita dalla Corte d'appello di Milano, non aveva, in realtà, determinato alcun risparmio di imposta e, dunque, neppure alcun danno per l'Erario, sottolineando nuovamente come le prestazioni fossero realmente state eseguite e corrispondessero ai valori indicati nelle fatture emesse da IDS Tunisia, con la conseguente esclusione di un danno per l'Erario.
Ha, inoltre, affermato l'incompatibilità del dolo eventuale con il dolo di evasione, da escludere in presenza di un'altra finalità dell'operazione, extraevasiva.
4.20. Mediante il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo ha lamentato mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, non essendo state indicate le ragioni della determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, sia interna sia esterna, tenendo conto dei differenti importi ritenuti riconducibili a operazioni inesistenti per ciascuna annualità, sia in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero sul punto.
4.21. Con il ventitreesimo motivo ha denunciato violazione di legge penale riguardo alla confisca per equivalente nei confronti degli imputati per complessivi Euro 7.500.000, non essendovi stato profitto del  reato  a favore dei presunti corruttori attivi e perchè tale confisca costituiva una indebita duplicazione della confisca già disposta ed eseguita nei confronti di Agusta Westland Ltd in sede di patteggiamento, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, e non essendo stata dimostrata l'impossibilità di eseguire la confisca diretta nei confronti della società destinataria del profitto, AGUSTAWESTLAND S.p.a., nè illustrati i criteri di determinazione di detta somma.
4.22. Mediante il ventiquattresimo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione a proposito della condanna al risarcimento del danno funzionale che avrebbe subito l'Agenzia delle Entrate, espressamente escluso nella motivazione della sentenza di secondo grado.
4.23. Con il venticinquesimo ed il ventiseiesimo motivo ha denunciato violazione di legge penale a proposito della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sopportato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto tale danno non potrebbe essere fatto valere nei confronti di persone fisiche non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e perchè non erano state accertate conseguenze dannose, nè l'impossibilità di riscossione delle imposte evase.
4.24. Con il ventisettesimo motivo ha lamentato l'assegnazione della provvisionale di Euro 300.000 a favore della Agenzia delle Entrate, non essendovi certezza circa la quantificazione del danno subito da detto ente in tale misura.
4.25. Con il ventottesimo motivo ha denunciato l'illegittimità della ordinanza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva respinto la richiesta della difesa di esclusione della costituzione di parte civile del Ministero della Difesa della Repubblica dell'India, sia per mancanza di motivazione a proposito della sussistenza del potere di agire in giudizio a favore del soggetto che aveva sottoscritto l'atto di costituzione di parte civile; sia perchè la legittimazione spettava al Capo dello Stato indiano e non al singolo Ministro, trattandosi di Stato federale; sia perchè l'atto era stato sottoscritto da due difensori, in violazione dell'art. 100 c.p.p..
5. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria con motivi nuovi, cui è stata allegata anche una memoria tecnica da parte della difesa O., onde ribadire, anche a seguito del deposito della sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016 (Dasgupta), la necessità di provvedere alla riassunzione delle prove dichiarative diversamente considerate dai giudici della impugnazione.
6. E' stato depositato in Cancelleria un "Parere Pro Veritate" a firma del Prof. Avv. Gallo Franco "sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di - cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 2", che approfondisce e sviluppa le questioni già sviluppate dalla difesa con i ricorsi. 

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono parzialmente fondati, in relazione al terzo motivo del ricorso O. ed al quinto motivo del ricorso S., che hanno contenuto analogo e portata assorbente quanto al  reato  di cui al capo a), e con riferimento al decimo, undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso O. ed al quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e ventesimo motivo del ricorso S., anch'essi di contenuto analogo e di portata assorbente in relazione al  reato  di cui al capo b).
2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso O. ed il primo ed il secondo motivo del ricorso S., che hanno contenuto identico e possono quindi essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per la diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza e per l'assenza di interlocuzione delle parti in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a), come corruzione impropria anzichè come corruzione propria, sono tutti infondati.
3. Va al riguardo ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6170 del 11/03/1997, Sgranfetto, Rv. 207934; Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213776; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796; Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423).
3.1. Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756, che ha escluso la violazione della correlazione fra imputazione e sentenza nel caso di un imputato accusato del delitto di abuso d'ufficio, commesso per procurare a sè un ingiusto vantaggio patrimoniale, e condannato per peculato), e precisando che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888).
E' stato, poi, ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052, nella quale è stato chiarito che non è configurabile la violazione dell'art. 521 c.p.p. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione).
L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345).
Ne consegue che la violazione dell'art. 521 c.p.p. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine.
3.2. Tali consolidati criteri ermeneutici sono stati ritenuti compatibili con la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sul "processo equo", la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio (cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754; conf. Sez. 5, n. 231 del 09/10/2012, Ferrari, Rv. 254521), purchè la diversa qualificazione giuridica avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze negative per l'imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, Rv. 254649; conf. Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Cavallari, Rv. 258941; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv. 261356; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
4. Nella vicenda in esame la contestazione di cui al capo a) della rubrica riguarda il  reato  di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso da un pubblico funzionario di uno Stato estero, realizzata per procurare a sè e ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, e cioè il  reato  di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319 e 321 c.p., art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2.
4.1. In particolare agli imputati è stato contestato di avere, nelle loro rispettive qualità, O.G. di amministratore delegato e presidente di FINMECCANICA dal 4/5/2011 e, in precedenza, di amministratore delegato di AGUSTAWESTLAND HOLDING N.V. dal 2005 al maggio 2001 e consigliere delegato con poteri di gestione dal 23/12/2004 al 13/6/2011 anche di AGUSTAWESTLAND S.p.a., e S.B. di amministratore delegato di AGUSTAWESTLAND HOLDINGS N.V. dal maggio 2011 e, in precedenza, di amministratore delegato dal 23/12/2004 al 13/6/2011 di AGUSTAWESTLAND S.p.a., allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, promesso e corrisposto somme di denaro non esattamente quantificate al Maresciallo S.T., Capo di Stato Maggiore dell'Indian Air Force dal 2004 al 2007, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, allo scopo di favorire AGUSTAWESTLAND S.p.a. nella gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura al Governo della Repubblica dell'India di 12 elicotteri VVIP. Secondo la contestazione, O. avrebbe incaricato H.G.R. (amministratore e socio di GADIT S.A. e di GORDIAN SERVICES s.a.r.l.) e C.M. (titolare della GLOBAL SERVICE TRADE COMMERCE e della GLOBAL SERVICE FZE) di condurre la trattativa in India, stante l'interesse manifestato dal Ministero della Difesa Indiano per l'acquisto di elicotteri da destinare al trasporto di alte personalità governative; H. e G.C. (socio di H.), per il tramite dei fratelli T.J., T.D. e T.S., cugini del Maresciallo T., sarebbero intervenuti sul bando della relativa gara, facendolo modificare in senso favorevole ad AGUSTAWESTLAND, ottenendo la riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri da 18.000 a 15.000 piedi, consentendo così ad AGUSTAWESTLAND di partecipare alla gara, ottenendo anche l'introduzione di una prova comparativa di volo con motore in avaria, a vantaggio degli elicotteri (OMISSIS); in tal modo H. e G. sarebbero riusciti a procurare l'aggiudicazione della gara a favore della AGUSTAWESTLAND e la conclusione del contratto tra AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL Ltd. ed il Governo della Repubblica dell'India in data 8 febbraio 2010, per la fornitura di 12 elicotteri (OMISSIS) VVIP al prezzo di Euro 556.000.000.
In relazione a tali attività O. e S. avrebbero corrisposto inizialmente ad H. e G. la somma di Euro 400.000 (attraverso un contratto di consulenza tra la AGUSTAWESTLAND S.p.a. e GORDIAN SERVICES s.a.r.l.), di cui Euro 100.000 consegnati in contanti ai fratelli T.; in seguito, gli stessi O. e S. avevano concluso, per conto della AGUSTAWESTLAND, contratti di ingegneria con le società IDS India e IDS Tunisia, allo scopo di fornire copertura al pagamento di somme di denaro per remunerare i pubblici ufficiali indiani e gli intermediari H. e G., nell'ambito di una operazione commerciale nella quale erano vietati compensi per mediazioni; gli stessi imputati avrebbero, inoltre, corrisposto a C.M. la somma complessiva di Euro 30.000.000 circa, in parte destinati a sostenere l'attività corruttiva strumentale alla aggiudicazione della gara e alla esecuzione del conseguente contratto di fornitura.
4.2. A fronte di tale, invero assai ampia, contestazione, contemplante condotte sia anteriori sia successive all'ipotizzato accordo corruttivo, il Tribunale di Busto Arsizio, pur dando atto che tale contestazione postulava l'esistenza di un accordo corruttivo tra gli imputati ed il pubblico ufficiale straniero (e cioè il Maresciallo S.T.) anteriore alla determinazione dei requisiti operativi di partecipazione alla gara per la fornitura degli elicotteri, ha escluso fossero stati acquisiti elementi di riscontro della esistenza di tale accordo corruttivo, e anche che fosse stato individuato l'atto contrario ai doveri d'ufficio e che fosse stato dimostrato il pagamento di somme di denaro al pubblico ufficiale straniero, affermando che le prove dichiarative e documentali acquisite consentissero una ricostruzione alternativa della vicenda in chiave lecita.
Il Tribunale aveva, in particolare, collocato l'accordo corruttivo tra H. e O. in occasione del loro incontro del (OMISSIS), escludendo, di conseguenza, un coinvolgimento in tale accordo del Maresciallo T., sulla base del rilievo che la riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri da acquistare da parte del Governo indiano era già stata decisa in precedenza: tale decisione sarebbe, infatti, stata adottata da altre autorità indiane, collegialmente e prima della assunzione da parte del Maresciallo T. del suo incarico, sulla base delle indicazioni di organi politici e della sicurezza, avendo portata solo formale la deliberazione al riguardo adottata il 9 maggio 2005, con la conseguente sostanziale estraneità del Maresciallo T. a tale decisione e la irrilevanza dell'eventuale accordo successivo tra O. e H..
4.3. La Corte d'appello di Milano, nel riconsiderare le risultanze istruttorie, e in particolare le dichiarazioni di Guido H., ha ritenuto che l'iniziativa volta alla stipula dell'accordo corruttivo fosse partita dal Maresciallo T. che, per il tramite del cugino T.J., aveva reso nota ad H. la sua disponibilità a intervenire a favore di un'impresa del settore elicotteristico, in relazione alla futura partecipazione al bando di gara per l'acquisto di elicotteri destinati ai VVIP; in seguito, nel corso della visita della delegazione di Stato italiana in India, nel (OMISSIS), era stato manifestato al Maresciallo T. l'interesse della AGUSTAWESTLAND alla fornitura di elicotteri al Governo indiano e quindi ad avvalersi dell'appoggio del Maresciallo T., cui erano anche stati rappresentati gli elementi che ostacolavano la partecipazione della AGUSTAWESTLAND alla gara; la successiva sottoscrizione da parte del Maresciallo T., in data 14 marzo 2005, della autorizzazione alla riduzione della quota operativa degli elicotteri, da 18.000 a 15.000 piedi, costituirebbe, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, un comportamento concludente del pubblico ufficiale indiano, attraverso il quale quest'ultimo avrebbe manifestato la sua adesione all'accordo.
E' stato, al riguardo, sottolineato come l'intervento del Capo di Stato Maggiore della Aereonautica indiana fosse previsto in tutti i passaggi dell'iter amministrativo prodromico alla emanazione del bando di gara, e come la conoscenza anticipata di tale elemento da parte dei partecipanti alla gara per l'aggiudicazione della commessa costituisse un dato di grande interesse.
In occasione dell'incontro del (OMISSIS) tra O. e H., il primo avrebbe dato il suo avallo alla prosecuzione dei rapporti (già avviati per effetto dell'evidenziato perfezionamento dell'accordo corruttivo mediante il comportamento concludente del Maresciallo T.), ed alla stipulazione dei contratti necessari a conferire agli stessi apparenza di regolarità formale.
Tali contratti, ed in particolare quello concluso con IDS Tunisia, erano lo strumento per costituire la provvista per eseguire i pagamenti contemplati dall'accordo corruttivo a favore della famiglia T. e al Maresciallo T., in quanto gli stessi, benchè iniziati prima dell'emissione del bando di gara, erano proseguiti anche in epoca successiva, anche dopo il pensionamento dell'alto ufficiale, e trovavano la loro giustificazione nell'attività da questi già compiuta (tra cui la sottoscrizione dell'atto del 14 marzo 2005 di approvazione della riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri) e nell'aiuto successivo, consistente nel mantenimento di tale specifico requisito del bando di gara.
La Corte d'appello ha, poi, sottolineato il ruolo assunto direttamente e personalmente dagli imputati, sia attraverso gli accordi conclusi con le società facenti capo a H., sia introducendo nella vicenda un secondo intermediario ( M., nel quale AGUSTAWESTLAND riponeva la massima fiducia e che rispondeva direttamente a O.), sia stabilendo la misura delle percentuali riconosciute a favore di tali intermediari (comprensive anche del prezzo della corruzione), sia intervenendo anche per comporre i contrasti insorti tra questi ultimi riguardo alla misura di tali compensi.
Infine la Corte d'appello ha escluso la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto del pubblico ufficiale straniero, e cioè la riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri richiesta quale requisito per poter partecipare alla gara, da 6.000 a 4.500 metri, in quanto diversi organismi interni si erano già espressi in tal senso, ribadendo, tuttavia, la illiceità della condotta del Maresciallo T., per essersi offerto di collaborare con AGUSTAWESTLAND in una operazione economica che vietava ogni forma di mediazione, e per averne ricevuto ingenti compensi in relazione alla propria attività istituzionale, intervenendo nell'iter di formazione del bando, con atti specifici, allo scopo di assicurare alla AGUSTAWESTLAND di poter partecipare alla gara e aggiudicarsi la commessa.
4.4. La condotta degli imputati è stata, pertanto, qualificata come corruzione impropria antecedente, in quanto l'accordo tra il pubblico ufficiale e il privato era sorto in un momento antecedente al compimento dell'atto non in contrasto con i doveri d'ufficio, dunque ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 318 e 321 c.p. e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2.
5. Alla luce di tale ricostruzione della vicenda, e della sua riqualificazione da parte della Corte territoriale, devono essere escluse sia la denunciata mancanza di correlazione tra accusa contestata e sentenza, sia l'imprevedibilità della diversa qualificazione delle condotte, quale operata dai giudici dell'impugnazione.
5.1. La contestazione, infatti, riguarda condotte volte a procurare agli imputati o ad altri un indebito vantaggio, promettendo e corrispondendo, per il tramite dei tre fratelli T., e attraverso H., G. e M., somme di denaro al Maresciallo S.T., affinchè questi compisse un atto contrario ai doveri d'ufficio, sostituendo la quota operativa di volo degli elicotteri e introducendo una prova comparativa di volo con motore in avaria.
Il nucleo sostanziale della vicenda è, dunque, rimasto immutato, in quanto la stessa non è stata ricostruita nella sentenza impugnata in modo significativamente difforme rispetto alla originaria contestazione, in guisa da determinare un pregiudizio per l'esercizio delle facoltà difensive spettanti agli imputati, in quanto ne è stata affermata la responsabilità per aver proposto, per il tramite del direttore generale di FINMECCANICA Z. (in occasione della visita della delegazione di Stato italiana in India), a seguito della ricezione da parte di H. della notizia della disponibilità della famiglia T. e del Maresciallo T., l'accordo corruttivo a quest'ultimo, che lo avrebbe accettato, approvando la riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri, allo scopo di favorire la partecipazione alla gara degli apparecchi prodotti dalla AGUSTAWESTLAND. Nella contestazione non vi sono, necessariamente, stante la complessità della vicenda, indicazioni in ordine alla natura antecedente o susseguente della corruzione, sicchè l'aver ritenuto che l'accordo si sia perfezionato al momento della accettazione mediante un comportamento concludente del Maresciallo T. (consistente nella suddetta approvazione della riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri), coincidente con l'adozione dell'atto d'ufficio, non implica alcun mutamento del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato nella imputazione, che conteneva già la contestazione del nucleo essenziale delle condotte, e cioè l'attivazione degli imputati, per il tramite di terzi (tra cui i fratelli T., H., G. e M.), per indurre il pubblico ufficiale straniero (il Maresciallo S.T.) a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio allo scopo di consentire la partecipazione alla gara della AGUSTAWESTLAND. Il fatto che il primo incontro in India con il Maresciallo T. sia avvenuto con Z.G. non determina mutamento sostanziale dei tratti della vicenda, avendo costui, secondo la ricostruzione compiuta dai giudici d'appello, agito pur sempre a seguito delle indicazioni fornite da H. e G. a O., e da quest'ultimo recepite, e trattandosi comunque di un dirigente della FINMECCANICA, controllante della AGUSTAWESTLAND, dunque di soggetto che operava nel medesimo ambito e nella stessa prospettiva imprenditoriale propria degli imputati.
5.2. La diversa qualificazione giuridica delle condotte, come corruzione impropria antecedente anzichè come corruzione propria susseguente, non determina un significativo e, soprattutto, pregiudizievole per la difesa degli imputati, mutamento del fatto contestato, descritto nei suoi tratti essenziali nella imputazione, non modificati nella sentenza di secondo grado.
L'esclusione della contrarietà ai doveri d'ufficio della approvazione della riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri (come pure della introduzione di una prova di volo con motore in avaria), cui la Corte d'appello è pervenuta sulla base dell'esame degli atti amministrativi della procedura che aveva condotto alla determinazione del contenuto del bando di gara, e in particolare del report del CAG (Controller and Auditor General) depositato presso il Parlamento indiano il 13/8/2013 (nel quale era stato dato atto del fatto che diversi organismi si erano espressi a favore della riduzione della quota di volo degli elicotteri, anche per il fatto che una quota più elevata avrebbe nuovamente condotto ad una gara con un solo concorrente), non ha determinato mutamento delle condotte attribuite agli imputati nè di quelle del pubblico ufficiale straniero, che sono rimaste immutate (consistendo pur sempre nell'accordo per l'attivazione del pubblico ufficiale al fine della riduzione di tale quota di volo a fronte della promessa di denaro), ma ha inciso solo sulla qualificazione giuridica dell'atto del pubblico ufficiale straniero, e dunque non ha determinato mutamento del fatto storico contestato, e cioè l'accordo corruttivo per l'adozione di tale atto.
Giova, in proposito, ricordare il principio secondo cui tra la corruzione propria e quella impropria v'è un rapporto di continenza, con la conseguenza che la contestazione della prima lascia un ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto, in sede di decisione, senza che con ciò venga compromesso il principio di correlazione, di cui all'art. 521 c.p.p., tra imputazione e sentenza (cfr. Sez. 6, n. 6004 del 21/03/1996, Bruno, Rv. 205070; conf. Sez. 5, n. 1899 del 13/12/1993, Agostinelli, Rv. 197725), cosicchè anche sotto tale ulteriore profilo deve essere esclusa la sussistenza della violazione di legge processuale denunciata dai ricorrenti.
5.3. La Corte d'appello, inoltre, nell'affermare la responsabilità degli imputati, ha, comunque, evidenziato la violazione dell'Integrity Pact sottoscritto da AGUSTAWESTLAND per partecipare alla gara (vincolo che non consentiva la partecipazione di intermediari alla trattativa e alla gara), con la conseguenza che residua, in ogni caso, anche secondo la diversa ricostruzione della vicenda compiuta in secondo grado, un profilo di contrarietà dell'atto ai doveri del funzionario straniero, che non avrebbe comunque potuto accettare alcuna intermediazione, neppure lecita, cioè disgiunta dalla promessa di denaro, a prescindere dalla contrarietà o meno degli atti adottati ai suoi doveri d'ufficio.
6. La diversa qualificazione giuridica del fatto, e cioè come corruzione impropria antecedente, ai sensi dell'art. 318 c.p., in relazione all'art. 321 c.p. e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, non ha, poi, determinato alcuna lesione dei diritti difensivi degli imputati, sia perchè non vi è stato mutamento significativo del fatto contestato (non attenendo al nucleo essenziale della contestazione la partecipazione alla vicenda di Z., e non essendovi stati rilevanti mutamenti nella collocazione spaziale e temporale della vicenda rispetto alla imputazione); sia perchè tale diversa qualificazione, derivante soprattutto dall'incertezza in ordine alla contrarietà ai doveri d'ufficio della riduzione della quota operativa di volo degli elicotteri, discende dall'esame degli atti del procedimento amministrativo interno indiano, relativo alla determinazione dei requisiti per la partecipazione alla gara: tali atti erano stati approfonditamente esaminati nel corso del giudizio di primo grado, all'esito del quale era stata esclusa la configurabilità di un accordo corruttivo al riguardo con il Maresciallo T., in quanto era emerso che la riduzione della quota operativa fosse stata precedentemente deliberata e formalizzata, a seguito di valutazione di organi collegiali; ne consegue che l'incertezza in ordine alla contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto adottato dal pubblico ufficiale straniero non costituisce valutazione nuova, essendo già stata considerata dai giudici di primo grado, sicchè la riqualificazione della condotta degli imputati come corruzione impropria (stante la non contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto adottato dal pubblico ufficiale) non era affatto imprevedibile, essendo uno dei temi affrontati nel corso del giudizio di primo grado, che aveva condotto alla assoluzione degli imputati dal  reato  di cui al capo a), sicchè deve essere escluso che la riqualificazione delle condotte sia avvenuta "a sorpresa", come lamentato con il secondo motivo del ricorso O., che risulta, quindi, infondato anche sotto tale profilo.
7. Deve, in conclusione, escludersi la sussistenza delle violazioni denunciate con il primo e il secondo motivo sia del ricorso O. sia del ricorso S., non essendovi stato mutamento significativo dei fatti così come contestati, nè pregiudizio alcuno per i diritti difensivi spettanti agli imputati.
8. Ciò esclude anche la fondatezza del rilievo sollevato nel corso della discussione dalla difesa O., a proposito della improcedibilità del  reato  di cui al capo a), per la mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia, prevista dall'art. 9 c.p., comma 2, per il delitto comune commesso dal cittadino all'estero punito (come nel caso di specie) con una pena inferiore a quella stabilita dal comma 1 della disposizione, non essendovi stato mutamento delle coordinate spaziali della condotta contestata agli imputati; a costoro, infatti, è stato contestato di avere, successivamente al perfezionamento dell'accordo illecito, contemplante la promessa di denaro al pubblico ufficiale straniero e ai fratelli T., corrisposto a H. e G., attraverso un contratto di consulenza tra AGUSTAWESTLAND e GORDIAN SERVICES S.a.r.l., la somma di Euro 400.000, di cui Euro 100.000 consegnati in contanti ai fratelli T., e somme ulteriori attraverso la stipula dei contratti di ingegneria con le società IDS India e IDS Tunisia; tali condotte sono state contestate come commesse in Italia, in (OMISSIS), laddove la AGUSTAWESTLAND ha la sede legale, e dunque deve ritenersi che il  reato  di corruzione si sia consumato in tale luogo, laddove vi è stata la dazione delle somme contemplate dal patto corruttivo e l'assunzione, per il futuro, del relativo obbligo.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il delitto di corruzione si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il  reato  viene a consumazione (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; conf. Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 261540; Sez. 6, n. 8989 del 29/01/2015, Galletta, Rv. 262797).
Deve, pertanto, escludersi, sulla base della contestazione e degli elementi di fatto acquisiti, che il  reato  di corruzione di cui al capo a) si sia consumato all'estero, con la conseguente infondatezza della eccezione al riguardo sollevata dalla difesa O..
9. Diverso ordine di considerazioni deve, invece, essere svolto per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso O. e il quinto motivo del ricorso S., anch'essi sovrapponibili e, quindi, suscettibili di esame congiunto, avendo entrambi a oggetto la mancata rinnovazione della assunzione delle prove dichiarative, e in particolare delle testimonianze di H. e Z., sulla base della diversa considerazione delle quali la Corte d'appello è pervenuta alla riforma in senso sfavorevole agli imputati della sentenza di primo grado.
Ciò, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato violazione dell'art. 6 CEDU, nell'interpretazione che ne era stata data nella sentenza della Corte EDU nel caso Dan c. Moldavia del 5/11/2011, da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcane, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/09/2014, Preite, Rv. 262674; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541), e ribadita, da ultimo, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28 aprile 2016 (Dasgupta).
10. In tale ultimo arresto le Sezioni Unite, investite della questione concernente la rilevabilità nel giudizio di legittimità della questione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU, per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi, hanno chiarito la portata applicativa del suddetto principio, affermando i seguenti principi di diritto:
"I principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (convenzionalmente orientata) ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne".
"La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado".
"L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, integra di per sè un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata".
"Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile".
10.1. In particolare le Sezioni Unite, ricostruiti i valori sottesi al processo penale, hanno chiarito che dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale, precisando, conseguentemente, che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603 c.p.p., comma 3, in relazione alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte.
10.2. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato come l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consenta distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, sia esso testimone puro e semplice o assistito, e sussiste anche in caso di dichiarazioni di coimputato in procedimento connesso o di coimputato nello stesso procedimento.
10.3. Quanto al presupposto della "decisività" delle prove dichiarative delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, è stato chiarito che, ai fini della decisione circa la necessità della rinnovazione in grado d'appello, tale nozione non può essere ridotta a quella presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), secondo cui per "prova decisiva" deve intendersi quella che, ove esperita, avrebbe "sicuramente" determinato una diversa pronuncia (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323), bensì "quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento-condanna", nonchè "quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna".
10.4. La mancata rinnovazione delle prove dichiarative determina un vizio della motivazione della sentenza di secondo grado che abbia ribaltato ex actis ed in senso deteriore per l'imputato la sentenza di assoluzione di primo grado.
Al riguardo è stato ancora precisato dalle Sezioni Unite che "per valutare se, in tale evenienza, la sentenza di appello sia viziata occorre dunque apprezzarne il contenuto, dal quale dovrà desumersi: a) se sia stata espressa nella motivazione della sentenza una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b) se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado; c) se essa sia stata decisiva, nel senso sopra precisato, ai fini dell'affermazione della responsabilità; d) se essa sia stata assunta senza procedere a una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative".
11. Ora, nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Milano, pur dando atto della propria consapevolezza di tale orientamento interpretativo (fatta eccezione per quello espresso nella sentenza Dasgupta, che è successiva alla decisione impugnata), ne ha, tuttavia, escluso la rilevanza nel caso specifico, affermando che la propria decisione, di parziale riforma in peius della sentenza di primo grado, non derivava dalla revisione delle dichiarazioni e da un differente giudizio di attendibilità di un singolo testimone, bensì dal diverso apprezzamento di una pluralità di risultanze probatorie, sia testimoniali sia documentali, e dunque di una complessiva revisione delle emergenze processuali.
12. Va tuttavia osservato che il Tribunale di Busto Arsizio era pervenuto alla assoluzione degli imputati dal  reato  di corruzione di cui al capo a) ritenendo non fossero emersi riscontri dell'accordo corruttivo, e che le prove documentali e dichiarative acquisite consentissero una ricostruzione in chiave alternativa lecita della vicenda, sottolineando come le prove acquisite nel corso del dibattimento non avessero consentito di addivenire alla dimostrazione dell'esistenza del contestato accordo corruttivo con il pubblico ufficiale straniero (essendo successivo alla decisione favorevole alla AGUSTAWESTLAND il primo incontro tra O. ed H.), e neppure della adozione da parte del pubblico ufficiale straniero dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (essendo stata deliberata in precedenza e da altri la riduzione della quota operativa di volo richiesta per gli elicotteri), nè della esecuzione dei pagamenti in suo favore (in quanto la ricostruzione dei flussi finanziari tra AGUSTAWESTLAND, H. e G., e i fratelli T., non aveva consentito di acquisire riscontri a proposito di pagamenti diretti a favore del Maresciallo T.).
In particolare il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso la presenza di riscontri al coinvolgimento nella vicenda di M., con la conseguente inutilizzabilità a riscontro della ipotesi accusatoria del manoscritto che H. aveva dichiarato di aver redatto a Londra in occasione di un incontro con M., nel corso del quale sarebbero state indicate le voci di spesa del budget, secondo le stime dello stesso M. (peraltro irrilevante, secondo il Tribunale, ai fini della prova di pagamenti a favore di partecipanti all'accordo corruttivo, trattandosi di un preventivo).
Anche a proposito della effettività della prestazioni rese da IDS Tunisia ad AGUSTAWESTLAND il Tribunale ha, tra l'altro, considerato decisive le dichiarazioni di H. a proposito dei rapporti tra IDS Tunisia e la società INTERSTELLAR, e delle finalità solo fiscali dei trasferimenti finanziari a favore di tale ultima società.
13. La Corte d'appello di Milano, nel riformare tale decisione, ha, nella premessa della motivazione della propria sentenza, censurato quella di primo grado per "l'omessa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di H.G., di cui la sentenza riporta limitati stralci, astenendosi da ogni raffronto tra la sua versione e quella proposta dagli imputati", nonchè per l'insufficiente considerazione da parte del Tribunale dei rilievi dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero e per l'omessa valutazione delle dichiarazioni degli imputati (sia a seguito di interrogatorio sia spontanee), riconsiderando tali elementi, unitamente ai risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e anche al dato costituito dai molteplici incontri tra i vertici di FINMECCANICA, AGUSTAWESTLAND e il Maresciallo T., al contenuto delle fatture emesse da IDS Tunisia (raffrontato con quello delle corrispondenti fatture emesse dai suoi fornitori), e ai flussi finanziari provenienti dalla Tunisia.
13.1. In particolare la Corte d'appello è pervenuta alla affermazione della esistenza della prova di un accordo corruttivo, coinvolgente anche il pubblico ufficiale straniero, e cioè il Maresciallo S.T., in considerazione del contenuto della conversazione tra H. e G. a bordo della automobile del primo, oggetto di intercettazione ambientale (nel corso della quale sarebbero state fornite indicazioni inequivocabili a proposito della corruzione di un pubblico ufficiale indiano, del coinvolgimento degli imputati e della AGUSTAWESTLAND, del collegamento tra tale corruzione e la commessa per la fornitura di elicotteri, del denaro utilizzato a questo scopo, dei pagamenti a favore dei membri della famiglia T. e di altri soggetti indiani, degli strumenti e artifici utilizzati per la creazione della provvista occulta), e dei chiarimenti al riguardo forniti dallo stesso H. nel corso del suo esame (di cui sono stati riportati ampi stralci nella motivazione della sentenza, analizzandone approfonditamente il contenuto, anche con riferimento alle spiegazioni dallo stesso fornite in relazione al contenuto di documenti e appunti acquisiti agli atti), nonchè delle dichiarazioni di Z.G. (a proposito dei contatti con H. e O.).
In tale prospettiva ricostruttiva la Corte territoriale ha poi sottolineato il ruolo svolto da C.M., riconsiderato sulla base delle dichiarazioni rese dai consulenti del Pubblico Ministero, L. e C. (di cui pure sono stati riportati ampi stralci), e dallo stesso H., e i riscontri, quanto all'oggetto dell'incontro nel gennaio 2006 tra i vertici di AGUSTAWESTLAND e il Maresciallo T. (alla presenza dei tre fratelli T. e di H.), derivanti dalle dichiarazioni di D. e L., sulla base delle quali sono anche state riesaminate le dichiarazioni rese al riguardo da H. (anch'esse nuovamente riportate nella motivazione).
La Corte d'appello, ha, inoltre, valorizzato quanto riferito dal teste Saponaro a proposito di tale incontro del gennaio 2006 e le dichiarazioni rese dagli imputati, anch'esse analizzate e raffrontate tra loro e con riferimento alle altre risultanze istruttorie.
14. Ora, a fronte di tale struttura argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, non può non ritenersi sussistente il vizio di motivazione conseguente alla mancata rinnovazione della istruttoria, e in particolare alla riassunzione delle prove dichiarative diversamente valutate al fine della reformatio in pejus della decisione di primo grado, cui la Corte territoriale è pervenuta solamente ex actis.
14.1. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, le fonti dichiarative, e in particolare quanto dichiarato dagli stessi imputati, da Z.G., da H.G., dai consulenti del Pubblico Ministero L. e C., dai testi D., L. e S., sono state valutate in senso sfavorevole agli imputati, in contrasto con la valutazione del Tribunale, in quanto ne è stata tratta la prova della esistenza di un accordo corruttivo, e tale diversa valutazione è stata decisiva, soprattutto quanto alle dichiarazioni di H., nel senso della esistenza della prova di un accordo corruttivo con il Maresciallo T., ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati.
14.2. A tale diversa valutazione i giudici della impugnazione sono pervenuti sulla base di un esame cartolare di dette dichiarazioni, senza procedere a una rinnovazione della loro assunzione, nonostante la portata decisiva di tale diversa considerazione al fine della affermazione di responsabilità degli imputati, posto che a essa la Corte d'appello è pervenuta non solo attraverso una rivalutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti dai primi giudici, bensì anche sulla base della diversa valutazione delle dichiarazioni di H., di Z. e degli imputati, a proposito dei contatti tra loro e di quelli con il Maresciallo T. e dei pagamenti effettuati da AGUSTAWESTLAND in relazione all'accordo corruttivo (a proposito dei quali hanno riferito anche il teste Di Venere, la cui deposizione pure è stata riesaminata dai giudici di secondo grado, e i consulenti del Pubblico Ministero C. e L.): ne consegue che i giudici di secondo grado, stante tale ritenuta valenza decisiva di tale dichiarazioni, avrebbero avuto l'onere, onde poter riformare in senso deteriore per gli imputati la sentenza di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, onde procedere a una nuova assunzione delle dichiarazioni decisive e diversamente valutate.
14.3. Ne consegue, in definitiva, la sussistenza del vizio di motivazione denunciato da entrambi i ricorrenti a causa della mancata rinnovazione delle prove dichiarative diversamente valutate dai giudici dell'impugnazione per riformare in pejus la sentenza di primo grado.
15. Le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione formulate da entrambi i ricorrenti in relazione al  reato  di cui al capo b), relativo alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per l'indicazione, allo scopo di evadere le imposte sui redditi, di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, hanno anch'esse contenuto sovrapponibile e possono, quindi, essere esaminate congiuntamente.
15.1. Al riguardo i ricorrenti hanno denunciato violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, a proposito del mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello dell'esistenza del c.d. transfer price in relazione al delta differenziale esistente tra le fatture passive e quelle attive di IDS Tunisia (oggetto del decimo motivo del ricorso O. e del sedicesimo motivo del ricorso S.); nonchè riguardo alla affermazione della Corte d'appello in ordine alla inesistenza quantitativa delle operazioni rappresentate nelle fatture emesse da IDS Tunisia, alla presunta insussistenza del fabbisogno aziendale della AGUSTAWESTLAND in relazione alle prestazioni eseguite da IDS Tunisia, e anche a proposito della effettività dei lavori di ingegneria e alla congruità del relativo prezzo (undicesimo motivo del ricorso O. e quattordicesimo e quindicesimo motivo del ricorso S., che ha lamentato anche il mancato accertamento della imposta che sarebbe stata evasa), e anche in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione fiscale (dodicesimo motivo del ricorso O. e ventesimo motivo del ricorso S.).
16. Va, dunque, ricordato che questa Corte ha costantemente affermato, sulla scia di un orientamento formatosi già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 1969 del 21/01/1997, Basile, Rv. 206945), che il  reato  di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
Tale orientamento è stato ribadito anche con riferimento alla nuova figura, del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, Figura, Rv. 238547, che nella motivazione ha anche sottolineato la diversità dell'ipotesi in cui si contesti la congruità dell'operazione che è stata realmente effettuata e pagata, che è stata ritenuta al di fuori delle previsioni dell'art. 2; in senso conforme si era già espressa Sez. 3, n. 44547 del 30/9/2004, Rizzoli, non massimata), rilevando che ai sensi dell'art. 1, lett. a), nella nozione di fatture per operazioni inesistenti devono ricondursi le fatture emesse "a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte", ovvero indicanti "i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale", ovvero riferenti l'operazione "a soggetti diversi da quelli effettivi"; sicchè, in particolare per quanto qui rilevante, anche la sovrafatturazione, ovvero l'indicazione di un importo superiore a quello effettivamente corrisposto, è tale da ricadere nello spettro dell'art. 1 e, conseguentemente in quello dell'art. 2 (cfr. Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Custodi, Rv. 256675). Della sovrafatturazione va, tuttavia, esclusa la configurabilità allorquando si prospetti la sola non congruità dei prezzi indicati nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dovendo ai fini di tale indagine aversi riguardo al prezzo di mercato e non al costo di acquisto dal subfornitore, giacchè quest'ultimo può essere inferiore per le ragioni più diverse e del tutto lecite, con la conseguenza che deve essere accertato in concreto che il prezzo di mercato delle prestazioni rese è inferiore a quello praticato, senza riferirsi al prezzo apparente di acquisto di quelle prestazioni dal subfornitore.
16.1. L'elemento soggettivo di tale  reato  è, poi, costituito dal dolo specifico di evasione, integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo (cfr. Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana e altri, Rv. 265120; Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991; Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Biffi, Rv. 241040; Sez. 3, n. 13244 del 15/03/2006, Chiarolla, Rv. 234541).
L'evasione d'imposta non è, infatti, elemento costitutivo della fattispecie, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il  reato  è necessario che anche l'utilizzatore delle fatture si proponga il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che tale programmato risultato sia effettivamente conseguito.
17. Nella sentenza in esame, la Corte d'appello di Milano, oltre a rivalutare, anche in relazione alla imputazione di cui al capo b), le dichiarazioni rese dai consulenti del Pubblico Ministero C. e L., non considerate dai primi giudici, e a riesaminare le dichiarazioni di H.G., M. e Z. (di cui, anche a questo riguardo, sono stati riportati ampi stralci nella motivazione) e quelle degli imputati, al fine di descrivere la genesi dei contratti in relazione ai quali vennero emesse le fatture oggetto della contestazione, con la conseguente sussistenza, anche sotto tale profilo, del vizio di motivazione già rilevato in conseguenza della omessa assunzione delle prove dichiarative riconsiderate, ha, anzitutto, ribadito che il contratto concluso tra AGUSTAWESTLAND e GORDIAN SERVICES costituiva la prima tappa nella formalizzazione degli accordi tra la società ed H. e G., in relazione alla attività che costoro avrebbero dovuto svolgere nell'ambito della partecipazione della stessa alla gara per l'assegnazione della commessa relativa alla fornitura degli elicotteri. La sostituzione di tale accordo di consulenza con i contratti aventi a oggetto prestazioni ingegneristiche, stipulati con IDS India e IDS Tunisia, è stata, poi, spiegata, con l'esigenza per AGUSTAWESTLAND di adottare strumenti negoziali idonei ad aggirare i rigorosi vincoli previsti dall'Integrity Pact, che aveva dovuto sottoscrivere per partecipare alla gara, e che impedivano di avvalersi di consulenti ed intermediari, escludendo che tali contratti costituissero adempimento degli obblighi di offset assunti dalla AGUSTAWESTLAND e che corrispondessero a effettive necessità aziendali della stessa.
17.1. Essendo stata accertata l'esecuzione almeno di una parte delle prestazioni ingegneristiche oggetto di tali contratti da parte di IDS India e IDS Tunisia a favore della AGUSTAWESTLAND, la Corte d'appello ha escluso che le prestazioni indicate nelle fatture emesse da tali società corrispondessero per intero a prestazioni inesistenti, affermando però che la differenza di prezzo rilevata tra le fatture emesse da IDS Tunisia nei confronti di AGUSTAWESTLAND e quelle emesse dalle fornitrici IDS India ed AEROMATRIX non fosse giustificata, neppure da ragioni di transfer pricing, sulla base del rilievo che AGUSTAWESTLAND era estranea al Gruppo EUROMED, facente capo H., di cui sia IDS Tunisia sia AEROMATRIX facevano parte.
17.2. La Corte territoriale, sottolineando le plurime anomalie che avevano caratterizzato il rapporto tra AGUSTAWESTLAND e IDS Tunisia, le carenze documentali riscontrate, la contraddittorietà e incongruenza delle giustificazioni addotte dagli imputati, il divario tra le risorse previste dal contratto e quelle effettivamente impiegate, ha ribadito che il contratto concluso da AGUSTAWESTLAND con IDS Tunisia non fu determinato da un reale fabbisogno aziendale della committente, ma costituì lo strumento per il perseguimento di altre finalità, e cioè di dare veste formale e giustificazione commerciale ai trasferimenti di denaro su conti correnti intestati a società riconducibili a H. o ai suoi soci, allo scopo di creare una provvista occulta e protetta destinata al pagamento del prezzo della corruzione del pubblico ufficiale indiano, oltre che a remunerare lo stesso H. ed i suoi soci per l'attività svolta nell'interesse della stessa AGUSTAWESTLAND. Tale provvista sarebbe stata costituita grazie alla differenza tra i corrispettivi previsti nelle fatture attive di IDS Tunisia (emesse nei confronti di AGUSTAWESTLAND) e quelle passive (cioè quelle che la stessa riceveva inizialmente da IDS India e in seguito da AEROMATRIX).
17.3. Sulla base di tale ricostruzione la Corte d'appello ha quindi ritenuto che le fatture emesse da IDS Tunisia (e poi utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della AGUSTAWESTLAND) contenessero dati certamente "gonfiati", sia dal punto di vista quantitativo (in relazione alle ore effettivamente lavorate), sia da quello qualitativo (a causa della mancanza di giustificazioni del maggior prezzo unitario delle prestazioni applicato da IDS Tunisia rispetto a quello praticato da IDS India e AEROMATRIX), con la conseguenza che la differenza di valore tra fatture attive e passive dovesse essere ricondotta ad un accordo tra le parti volto a fornire una falsa rappresentazione dei loro rapporti.
17.4. La Corte territoriale ha quindi concluso affermando che le fatture emesse da IDS Tunisia per prestazioni ingegneristiche corrispondessero a prestazioni almeno in parte inesistenti, per quantità e valore delle prestazioni erogate, in misura pari alla differenza tra l'importo delle fatture attive e quelle passive, pari a complessivi Euro 14.168.358,00.
17.5. Quanto all'elemento soggettivo, e in particolare al dolo di evasione, la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento interpretativo secondo cui al dolo specifico di evasione può affiancarsi una distinta e autonoma finalità extraevasiva, non perseguita dall'agente in via esclusiva, affermando di conseguenza la sussistenza della consapevolezza in capo agli imputati degli effetti che sarebbero derivati dall'utilizzo di quei documenti fiscali ai fini delle dichiarazioni.
18. Alla luce di tale percorso motivazionale paiono sussistenti anche gli ulteriori vizi della motivazione denunciati dai ricorrenti, in relazione agli argomenti posti a fondamento della loro affermazione di responsabilità anche in relazione al  reato  di cui al capo b).
18.1. Risulta, anzitutto, illogica l'esclusione da parte della Corte d'appello della ravvisabilità della applicazione del meccanismo di transfer pricing alle fatture emesse da IDS India ed AEROMATRIX nei confronti di IDS Tunisia, fondata sul rilievo della non appartenenza di AGUSTAWESTLAND allo stesso Gruppo EUROMED facente capo ad H. di cui facevano parte le prime due società, essendo tale considerazione inconferente ai fini della ravvisabilità del suddetto meccanismo.
Esso, infatti, consiste, sostanzialmente, in una tecnica elusiva, attraverso la quale, manipolando i prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo, si spostano i redditi imponibili da una società all'altra facenti parte del medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti (cfr. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 13387 del 30/06/2016, Agenzia Delle Entrate contro Edison Spa, Rv. 640134; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 18392 del 18/09/2015, Agenzia Delle Entrate contro Alcatel Lucent Italia Spa, Rv. 636455). Le difese degli imputati ne avevano prospettato l'adozione in considerazione del più favorevole regime fiscale cui era soggetta IDS Tunisia, a favore della quale, quindi, sarebbero stati spostati parte dei redditi imponibili di IDS India ed AEROMATRIX, soggette a un regime fiscale meno favorevole.
Ne consegue l'illogicità della esclusione della ravvisabilità di tale meccanismo per giustificare il delta di valore esistente tra le fatture emesse da IDS India e AEROMATRIX e quelle emesse da IDS Tunisia nei confronti di AGUSTAWESTLAND, esclusione che è stata fondata dalla Corte d'appello sulla estraneità di quest'ultima al Gruppo EUROMED, in quanto ciò che rileva in proposito è l'appartenenza a esso delle due società tra cui sarebbero intercorse le transazioni alle quali sarebbe stato applicato detto meccanismo, sicchè l'argomento utilizzato al riguardo dalla Corte d'appello risulta inconferente e la relativa motivazione illogica.
18.2. I denunciati vizi di violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e di insufficienza della motivazione sussistono anche in relazione alla affermata sussistenza di sovrafatturazione quantitativa e qualitativa, in quanto la sola differenza esistente tra le fatture passive (e cioè quelle emesse da IDS India e AEROMATRIX nei confronti di IDS Tunisia) e quelle attive (cioè quelle emesse da IDS Tunisia nei confronti di AGUSTAWESTLAND), non consente, di per sè, di ritenere inesistenti quantitativamente e qualitativamente le prestazioni indicate nelle fatture.
Sia la sproporzione tra le ore effettivamente lavorate e quelle pagate, sia l'analoga sproporzione tra corrispettivo pagato e valore delle prestazioni, sono stati ricavati dalla sola differenza tra le fatture passive e quelle attive, da cui è stata tratta una valutazione di incongruità dei corrispettivi indicati nelle fatture attive, ritenuti, quindi, indebitamente indicati per eccesso: tale valutazione tuttavia, oltre che priva di considerazione del suddetto meccanismo di transfer pricing, attiene, sostanzialmente, a un giudizio di congruità dei quantitativi e dei valori indicati nelle fatture, ritenuti eccessivi rispetto al valore effettivo delle prestazioni fornite, solamente, però, sulla base di quantitativi e valori indicati nelle fatture di approvvigionamento.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere le prestazioni indicate nelle fatture inesistenti quantitativamente o qualitativamente, nel senso indicato dalla giurisprudenza ricordata, perchè la sola differenza dei valori non consente di ritenere dimostrata la diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, non essendo sufficiente una mera valutazione di incongruità, ma occorrendo un accertamento sulla inesistenza quantitativa o sul deliberato e ingiustificato aumento dei costi rispetto a quelli di mercato; inoltre, con riguardo alle imposte dirette, l'effettiva esistenza dell'operazione e del conseguente esborso economico (nella specie non contestati, essendo pacifici la, seppure parziale, esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, e anche l'integrale pagamento da parte di AGUSTAWESTLAND di tutto il relativo ammontare), corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258377).
Ne consegue, in definitiva, l'insufficienza della motivazione in ordine alla fittizietà degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni fiscali della AGUSTAWESTLAND, relativi a operazioni esistenti e i cui corrispettivi sono stati integralmente pagati dalle beneficiaria delle stesse, delle quali quindi non poteva essere affermato il carattere fittizio solamente sulla base dei corrispettivi indicati nelle fatture di approvvigionamento.
18.3. Anche a proposito della sussistenza del dolo specifico di evasione, seppure affiancato ad altre finalità extraevasive, la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente, sia perchè gli imputati, secondo la ricostruzione delle loro condotte compiuta dalla Corte d'appello, non avevano alcuna finalità evasiva, cioè di consentire la sottrazione della AGUSTAWESTLAND al pagamento delle imposte, bensì di costituire la provvista necessaria per corrispondere il prezzo dell'accordo corruttivo stipulato con il pubblico ufficiale straniero; sia perchè la Corte territoriale, nell'affermare la sussistenza del dolo specifico di evasione, sia pure affiancato alla suddetta finalità extraevasiva e a titolo di dolo eventuale, ha del tutto omesso di considerare che le fatture emesse da IDS Tunisia nei confronti di AGUSTA WESTLAND vennero da quest'ultima tutte interamente pagate, con la conseguenza che l'indicazione delle stesse tra gli elementi passivi di reddito non ha determinato alcuna evasione di imposta, trattandosi di costi effettivamente sostenuti, e ciò non è stato valutato dalla Corte d'appello nell'indagine in ordine all'elemento soggettivo degli agenti, che risulta, quindi, insufficientemente motivata.
Va, inoltre, ricordato il consolidato orientamento interpretativo, richiamato anche da entrambi i ricorrenti, a proposito della incompatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale, in quanto, come già affermato più volte da questa Corte, la strutturale intenzionalità finalistica della condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale, che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato (cfr. Sez. 3, n. 3683 del 11/12/2013, De Simone, Rv. 258492; v., con riferimento al  reato  di cui all'art. 285 c.p., Sez. 2, n. 25436 del 06/06/2007, P.G. in proc. Lauro, Rv. 237153; con riferimento al  reato  di cui all'art. 422 c.p., Sez. 1, n. 5914 del 29/01/1990, Cicuttini, Rv. 184126; Sez. 1, n. 11074 del 05/07/1998, Capone, Rv. 179714): ne consegue, dunque, l'erroneità della affermazione della sussistenza del dolo specifico di evasione sub specie di dolo eventuale, con la conseguente fondatezza dei rilievi formulati al riguardo dai ricorrenti.
19. I rilievi che precedono, a proposito della mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di evasione fiscale, di cui non è stato indicato l'ammontare nella sentenza impugnata, determinano la fondatezza anche della censura formulata con il quindicesimo motivo del ricorso O. e con il ventitreesimo motivo del ricorso S., mediante i quali è stata denunciata violazione dell'art. 322 ter c.p., in relazione alla confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati fino alla concorrenza della somma di Euro 7.500.000,00 (in riferimento al  reato  di cui al capo a, ma comprensiva anche del profitto del  reato  fiscale), fondata sulla mancata indicazione della entità del profitto del  reato  fiscale.
La confisca per equivalente, analogamente al sequestro, disposta nei confronti di soggetti imputati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del  reato , sicchè il giudice nel disporla è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di sequestro (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 1820 del 27/11/2013, Cleva, Rv. 257918; Sez. 6, n. 42530 del 05/10/2012, Diddi, Rv. 254482 Sez. 3, n. 1893 del 12/10/2011, Manfellotto, Rv. 251797).
Nella specie la Corte d'appello, pur dando atto della impossibilità di determinare le conseguenze del  reato  sul piano tributario, ha confermato la statuizione di confisca del Tribunale, dando atto della assenza di doglianze su tale punto specifico da parte delle difese (benchè il settimo motivo dell'appello O. riguardasse l'insussistenza di danno per l'Erario in conseguenza del  reato  tributario ed analoga doglianza fosse stata sollevata anche con l'appello di S.), omettendo, tuttavia, di considerare che gli imputati avevano impugnato la loro affermazione di responsabilità in ordine alla violazione fiscale relativa agli anni d'imposta 2009 e 2010, con censura che investiva la sussistenza stessa del  reato ; sarebbe stato dunque onere della Corte d'appello, nel ribadire l'affermazione di responsabilità degli imputati al riguardo, estesa anche alla utilizzazione delle fatture emesse da IDS Tunisia negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, indicare l'ammontare dell'imposta evasa o, comunque, del profitto di tale  reato , disponendo la corrispondente a tale somma.
Ne consegue, in definitiva, la sussistenza del denunciato sotto tale profilo da entrambi i ricorrenti.
20. In conclusione risultano fondati i rilievi sollevati dai ricorrenti, con il terzo motivo del ricorso O. e il quinto motivo del ricorso S. (a proposito della omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale e, soprattutto, della mancata rinnovazione delle prove dichiarative diversamente valutate dai giudici dell'impugnazione per addivenire a una riforma in senso deteriore per gli imputati della sentenza di primo grado), e con il decimo, undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso O. e con il quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e ventesimo motivo del ricorso S. (con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e a quello soggettivo del  reato  tributario di cui al capo b).
Ne consegue, rimanendo assorbiti gli altri motivi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, onde procedere alla rinnovazione dell'istruzione, mediante nuova assunzione delle dichiarazioni di H. (quest'ultimo non più ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ma, essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ed essendo di conseguenza venuta meno la causa di incompatibilità di cui all'art. 197 c.p.p., lett. a, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., comma 1), nonchè di Z., M., C., L., D., L., Sa. ed anche degli imputati O. e S., se oggetto di diversa considerazione rispetto a quella effettuatane dai primi giudici, e anche all'esame del  reato di cui al capo b) sulla scorta dei rilievi che precedono, in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo dello stesso. 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017
Avv. Antonino Sugamele

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