Durante una manifestazione folkloristica un uomo viene colpito con un punteruolo lungo 17,5 centimetri. Prima della brutale aggressione la persona offesa aveva visto l'imputato, che non conosceva, transitare dalla piazza dove stazionava in compagnia della fidanzata, indossando un passamontagna e si era limitato, scherzosamente, a chiedergli in prestito tale capo di abbigliamento.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2017) 07-04-2017, n. 17833
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.T., nato (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 634/2015 emessa il 03/12/2015 dalla Corte di appello di Cagliari;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Biagio Maiolino.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 03/02/2015 il G.U.P. del Tribunale di Oristano, procedendo con rito abbreviato, giudicava P.N. colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica e, disposta la riduzione per il rito alternativo, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo A) e di mesi quattro di arresto e 800,00 Euro di ammenda per il reato di cui al capo B).
L'imputato, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, M.A., alla quale veniva concessa una provvisionale dell'importo di 30.000,00 Euro.
2. Con sentenza emessa il 03/12/2015 la Corte di appello di Cagliari confermava il provvedimento impugnato, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che, nel tardo pomeriggio del 02/03/2014, mentre era in corso di svolgimento una manifestazione folkloristica che si svolgeva a (OMISSIS), il P. aggrediva M.A., colpendolo ripetutamente con un punteruolo lungo 17,5 centimetri. Prima della brutale aggressione, il M., aveva visto il ricorrente, che non conosceva, transitare dalla piazza dove stazionava in compagnia della fidanzata, indossando un passamontagna e si era limitato, scherzosamente, a chiedergli in prestito tale capo di abbigliamento.
Il P., dunque, dopo avere casualmente incontrato il M. per le strade cittadine, senza alcuna ragione, lo aggrediva con un punteruolo, indirizzando i suoi fendenti alle spalle e al collo della vittima e provocandogli numerose lesioni; la più grave di tali lesioni era costituita da una ferita penetrante nell'orbita oculare sinistra con frattura della parete laterale, che comportava l'asportazione dell'occhio sinistro della persona offesa, dopo una lunga degenza svoltasi, dapprima, presso l'Ospedale civico di (OMISSIS) e, successivamente, presso il Policlinico universitario di Sassari.
L'accoltellamento del M. si verificava, nel corso della manifestazione folokloristica della (OMISSIS), nel piazzale della cattedrale di (OMISSIS) e non veniva portato a compimento sia per la reazione difensiva della vittima che per l'intervento di S.C., un soggetto occasionalmente presente all'aggressione.
Nell'immediatezza dei fatti, la vittima, quando ancora si trovava ricoverata presso l'Ospedale civico di (OMISSIS), veniva esaminata, riferendo di essere stata aggredita, mentre era in compagnia della fidanzata, da un soggetto che indossava una tuta militare di colore verde e un passamontagna di colore nero che non aveva riconosciuto, il quale, senza dirgli nulla, aveva iniziato a colpirlo con un oggetto, in quell'occasione, definito "un cacciavite o un punteruolo". Le iniziali dichiarazioni del M. venivano confermate e ulteriormente ribadite nell'esame reso l'11/03/2014, nel corso del quale la vittima precisava le circostanze di tempo e di luogo nelle quali avveniva la sua aggressione.
Nella prima fase delle indagini preliminari, grazie alle dichiarazioni rese dai testimoni oculari Mu.Lo., S.C. e C.G., si riusciva a individuare l'aggressore tra un gruppo di ragazzi di (OMISSIS) - una frazione di (OMISSIS) - che assisteva alla (OMISSIS). Sulla base tali dichiarazioni si sviluppava un percorso investigativo, in conseguenza del quale, in data 03/03/2015, si perveniva all'individuazione dell'imputato, grazie al riconoscimento fotografico effettuato dagli stessi testimoni Mu., S. e C..
Il riconoscimento fotografico dell'imputato veniva ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni rese da due giovani di (OMISSIS) - Me.Ma. e Ma.Gi.Lu. - che riferivano di avere incontrato il P., durante la manifestazione della (OMISSIS), mentre percorreva le strade del centro di (OMISSIS).
All'esito del riconoscimento fotografico, veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del P., all'interno della quale venivano sequestrati alcuni indumenti intrisi di sostanza ematica, tra cui una felpa di colore grigio, una giacca di colore verde militare, una tuta ginnica di colore verde e un guanto in lana; nel corso della perquisizione, inoltre, veniva sequestrato un punteruolo, rivestito di nastro isolante di colore nero della lunghezza di 17,5 centimetri.
A seguito degli accertamenti biologici che venivano disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (OMISSIS), si accertava che le tracce ematiche che erano state repertate sulla felpa, sulla giacca, sul punteruolo e sul guanto, cui sopra ci si è riferiti, erano attribuibili con certezza ad M.A..
Nel corso delle indagini preliminari, veniva eseguita anche una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 16/04/2014, che forniva un'ulteriore conferma alla dinamica degli accadimenti criminosi, così come ricostruiti nell'immediatezza dei fatti.
Il consulente tecnico d'ufficio, in particolare, evidenziava che la vittima, a seguito dell'aggressione patita per mano del P., aveva riportato molteplici feriti, localizzate nell'orbita oculare sinistra, nella regione giugulare, nella regione geniena sinistra, nella regione dorsale e nella mano sinistra.
Sulla scorta di tali elementi probatori, i Giudici di merito ritenevano dimostrato che il P., nel tardo pomeriggio del (OMISSIS), aveva accoltellato il M., colpendolo ripetutamente, con le modalità descritte in rubrica, dopo averlo casualmente incontrato per le strade di (OMISSIS) in occasione della (OMISSIS).
Quanto al profilo psicologico del P., i Giudici di merito davano atto degli accertamenti psichiatrici sulla capacità di intendere del P., disposti nel giudizio di primo grado, evidenziando che l'imputato risultava affetto da un disturbo di personalità con tratti passivo-aggressivi, paranoidi e schizotipici, accentuati dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tuttavia, tali pur deteriorate condizioni psichiche, in assenza di elementi clinici che consentissero di affermare l'esistenza di un disturbo psicopatologico, imponevano di ricondurre l'alterazione emotiva che aveva indotto il P. ad accoltellare il M. a contingenti stati emotivi e passionali, rilevanti ai sensi dell'art. 90 c.p., riconoscendo conseguentemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.
Sulla scorta di tale compendio probatorio, l'imputato veniva condannato alla pena di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello M.A. ricorreva personalmente per cassazione, prospettando promiscuamente due doglianze difensive.
Con la prima di tali doglianze si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 582 e 583 c.p., conseguente all'erroneo inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata al P. al capo A), che non teneva conto delle emergenze processuali, che imponevano di ricondurre il comportamento dell'imputato al diverso reato di lesioni personali aggravate.
Si censurava, in tale ambito, la ricostruzione degli accadimenti criminosi sotto il profilo dell'elemento soggettivo del tentato omicidio aggravato ascritto al P., atteso che le evidenze processuali non consentivano di ipotizzare alcuna volontà omicida nel comportamento dell'imputato. Le caratteristiche offensive dell'arma utilizzata per il ferimento del M. e la dinamica dell'aggressione, infatti, non consentivano di ricondurre la condotta del ricorrente all'ipotesi di reato contestata al capo A), dovendosi escludere l'animus necandi indispensabile per la sua configurazione.
Secondo il ricorrente, tali connotazioni materiali della condotta delittuosa risultavano evidenti sulla base delle caratteristiche strutturali dell'arma impiegata per ferire il M. che erano inidonee o comunque scarsamente idonee a provocare l'uccisione della vittima.
Si evidenziava, a tal proposito, che il punteruolo in ferro utilizzato per l'accoltellamento risultava rivestito di nastro isolante che copriva l'arma per 14 centimetri e lasciava scoperta solo la sua parte sommitale, costituita da una punta, anch'essa in ferro, della lunghezza di 4 centimetri. Ne conseguiva che le modalità della copertura artigianale realizzata dal P. rendeva scarsamente offensivo il punteruolo utilizzato per aggredire il M., facendo comprendere che l'imputato non aveva alcuna intenzione di utilizzare l'arma per uccidere la vittima, incontrata casualmente durante la manifestazione della (OMISSIS), ma soltanto per ferirla.
Occorreva, al contempo, tenere presente un ulteriore dato circostanziale, irragionevolmente disatteso da entrambi i Giudici di merito, costituito dal fatto che, al momento dell'aggressione armata in danno del M., il ricorrente, oltre al punteruolo in ferro, aveva con sè anche un coltello, conservato in una delle tasche della giacca che indossava. Il possesso di quest'arma induceva a ritenere che, laddove avesse voluto uccidere la vittima, così come contestatogli al capo A), il ricorrente avrebbe potuto utilizzare con maggiore efficacia il coltello, essendo tale arma maggiormente idonea, rispetto al punteruolo, a portare a termine l'eventuale, indimostrato, progetto omicida.
Con l'ulteriore doglianza si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis c.p., conseguente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del P., che si imponevano tenuto conto delle conclamate condizioni di disagio psichico nelle quali versava pacificamente riconosciute da entrambi i Giudici di merito che su di esse si soffermavano diffusamente pur escludendo il vizio di mente dell'imputato - e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali era maturata la brutale aggressione del M..
A sostegno di tale doglianza, il ricorrente evidenziava che la sua condizione di grave disagio psichico, seppure non ritenuta idonea a escludere la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, avrebbero imposto una maggiore attenuazione della pena irrogata - quantificata in anni otto di reclusione per il reato di cui al capo A) e in mesi quattro di arresto e 800,00 Euro di ammenda per il reato di cui al capo B) - che risultava espressione di un giudizio dosimetrico incongruo rispetto agli accadimenti criminosi e al disvalore penale della condotta del P..
Rispetto a questo quadro complessivo, il richiamo al disvalore penale dei fatti di reato oggetto di contestazione, effettuato dalla Corte di appello di Cagliari in termini meramente assertivi, unicamente allo scopo di escludere la concessione delle attenuanti generiche, costituiva un'evidente elusione delle evidenze probatorie, nel valutare le quali - oltre alla condizione di disagio psichico nella quale versava il P. - occorreva ulteriormente considerare l'atteggiamento pienamente collaborativo assunto dal ricorrente nel corso del processo, dimostrato fin dalla perquisizione all'esito della quale venivano sequestrati gli indumenti intrisi di sangue della vittima.
Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 582 e 583 c.p., conseguente all'erroneo inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata al P. al capo A), se ne deve preliminarmente rilevare l'infondatezza.
Secondo la difesa del ricorrente, l'erroneità dell'inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata al capo A), quale tentato omicidio aggravato e non già come lesioni personali aggravate, discendeva dall'inidoneità degli atti posti in essere dall'imputato a provocare la morte del M., che andava ulteriormente correlata alla verifica processuale sull'univocità di tali atti aggressivi, non essendo stata raggiunta la prova della volontà omicida del ricorrente nei sottostanti giudizi di merito.
Deve, in proposito, rilevarsi che il presupposto su cui il P. fonda il suo assunto difensivo, secondo cui l'imputato aveva colpito la vittima con uno strumento intrinsecamente inidoneo a ucciderla, allo scopo di ferirla e senza alcun intento omicida, risulta smentito dalla sequenza dell'azione delittuosa, caratterizzata dalla vicinanza tra il ricorrente e la persona offesa, dalla brutalità dell'aggressione armata e dalla gravità delle ferite riportate dal M. a seguito dell'accoltellamento.
Su questi profili valutativi, la sentenza di appello si soffermava esaustivamente e con un percorso motivazionale immune da censure, evidenziando che l'azione delittuosa dell'imputato era certamente idonea a causare la morte del M., tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'arma utilizzata per colpire la vittima e della violenza con cui i colpi erano stati sferrati.
Le conseguenze lesive dell'aggressione armata del P., tra l'altro, risultavano accentuate dalla sostanziale assenza di reazione della vittima che, evidentemente sorpresa dall'azione portata al suo indirizzo, si limitava a opporre una modesta difesa dai fendenti che gli venivano sferrati.
Secondo la Corte territoriale, i fendenti sferrati dal ricorrente provocavano al M. numerose lesioni, tra cui una ferita penetrante all'orbita oculare sinistra con frattura della parete laterale, che comportava l'asportazione dell'occhio sinistro della vittima. Da tali lesioni plurime non derivava il decesso della persona offesa solo in conseguenza della tempestività degli interventi chirurgici ai quali il M. veniva sottoposto, dapprima, presso l'Ospedale civico di (OMISSIS) e, successivamente, attesa la gravità delle ferite riportate, presso il Policlinico universitario di (OMISSIS).
Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 del provvedimento impugnato, nel quale la Corte di appello di Cagliari, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso delle indagini preliminari, evidenziava come l'azione aggressiva portata avanti dal P. con il suo punteruolo in ferro fosse stata determinante per provocare le ferite riportate dal M., anche in considerazione della forza penetrante dei fendenti che erano stati sferrati all'indirizzo della vittima. Il Giudice di appello, in particolare, si soffermava sulla "idoneità della azione compiuta dal P. a cagionare la morte della persona offesa che ha corso pericolo di vita proprio in ragione della forza penetrante del colpo inferto all'occhio del M. e degli altri inferti in altre parti vitali del corpo e, in particolare, quello in zona giugulare, anch'esso capace di essere letale".
Sulla scorta di tale ricostruzione della dinamica dell'aggressione armata del ricorrente, correttamente correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua azione omicida, la Corte territoriale formulava un giudizio congruo sull'idoneità degli atti posti in essere dall'imputato a provocare la morte del M., nel valutare la quale è utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: "L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (cfr. Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305).
2.1. In questa cornice processuale, la difesa del P. censurava ulteriormente la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nell'ipotesi delittuosa contestata al capo A), rispetto alla quale era stato formulato un giudizio di colpevolezza che non teneva conto delle evidenze probatorie riguardanti l'assenza di animus necandi in capo al ricorrente, resa evidente dalle modalità dell'aggressione del ricorrente e dalle caratteristiche dell'arma da taglio utilizzata per aggredire il M..
Deve, in proposito, rilevarsi che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 c.p.. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma, conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: "In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo" (cfr. Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110).
Ne discende che il requisito dell'univocità degli atti, certamente riscontrabile nel caso in esame, deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta criminosa, nel senso che gli atti posti in essere dal soggetto attivo del reato devono possedere, tenuto conto del contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, che può essere desunto sia dagli atti esecutivi che da quelli preparatori (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932).
In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento del M., se vagliata alla luce del numero e della gravità delle ferite riportate dalla vittima a seguito dell'accoltellamento, devono ritenersi dimostrative del fatto che l'aggressione armata dell'imputato conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, consentendo di affermare che il ricorrente avesse voluto accoltellare la persona offesa, nonostante la stessa non l'avesse in alcun modo condizionato con il suo comportamento, noncurante del rischio di causarne la morte. Si consideri, in particolare, il passaggio della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 13, in cui la Corte territoriale, richiamando le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado, affermava: "La volontà omicida, cioè la direzione non equivoca degli atti, come ritenuto dal primo giudice, è inoltre, confermata dall'insistenza manifestata nella ripetizione dei colpi, tutti inferti, nonostante l'inesistenza di una azione offensiva proveniente dalla vittima (che solo gli aveva chiesto in prestito il passamontagna) che ben si concilia soltanto con una furia omicida".
In definitiva, la condotta posta in essere dal P. e la tipologia di arma da taglio impiegata per colpire il M., al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, risultano pienamente compatibili con la causazione della morte della vittima, imponendo di ritenere che l'imputato aveva sferrato una sequenza di fendenti all'indirizzo della vittima, che non ne avevano provocato il decesso per una mera accidentalità, indipendente dalla sua volontà omicida, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nel passaggio motivazionale che si è richiamato.
In questa cornice, infine, privo di rilevanza è il dato circostanziale che il P., al momento dell'aggressione disponesse, oltre che del punteruolo, di un coltello, che teneva conservato in una tasca del giaccone, atteso che tale elemento circostanziale, richiamato nel contesto di una ricostruzione alternativa dell'atteggiamento psichico del ricorrente, appare irrilevante ai fini della valutazione del requisito dell'univocità dell'azione aggressiva portata avanti in danno del M., la cui sussistenza, per le ragioni che si sono esposte, deve ritenersi incontroversa.
A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere che le evidenze probatorie non consentivano di ritenere dimostrato che il P., al momento dell'accoltellamento della vittima, fosse in possesso di un altro coltello, che teneva conservato in una tasca del giaccone. Sul punto, non si possono non richiamare le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 13, laddove affermava che "non è affatto certo (...) che quel giorno l'imputato fosse uscito di casa con il coltello che, infatti, non è stato contemplato nel capo d'accusa, giacchè il coltello fu sequestrato presso l'abitazione dell'imputato in un secondo momento (...)".
Si trattava, dunque, di prendere in considerazione una delle ipotesi alternative prospettate dal P. nel suo ricorso e contrapporla a quella correttamente vagliata da entrambi Giudici di merito, in presenza di elementi probatori univocamente orientati in senso sfavorevole al ricorrente, non controversi nè contestati dalle parti processuali, che consentivano di escluderne la fondatezza processuale e la plausibilità logica, tenuto conto delle modalità con cui la brutale aggressione in danno del M. si concretizzava.
In ogni caso, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: "In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti" (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).
Ne discende che, anche sotto tale ulteriore profilo valutativo, il ricorso deve essere rigettato.
3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso con riferimento all'ulteriore doglianza, con cui si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, la cui concessione si imponeva tenuto conto del disvalore della condotta delittuosa in contestazione - che doveva essere valutata anche alla luce delle condizioni di disagio psichico del ricorrente - e delle circostanze nelle quali era maturata l'aggressione del M., sulle quali il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Cagliari doveva ritenersi soddisfacente.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Cagliari che si soffermava in termini ineccepibili sulle connotazioni, oggettive e soggettive, delle ipotesi di reato contestate al ricorrente ai capi A) e B), escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico congruo, che fosse possibile - tenuto conto della brutalità dell'aggressione perpetrata in danno della vittima e delle conseguenze gravemente lesive della sua azione omicida - l'attenuazione circostanziale richiesta dal P..
La congruità del trattamento sanzionatorio irrogato al P. dalla Corte di appello di Cagliari discende ulteriormente dal fatto che, nonostante l'incontroversa dinamica degli accadimenti criminosi e la gravità delle ipotesi di reato oggetto di contestazione, veniva eseguita un'accurata verifica delle condizioni psichiche dell'imputato, compiuta mediante appositi accertamenti psichiatrici, in conseguenza dei quali, pur in presenza di patologie conclamate, si escludeva che l'imputato, al momento dell'aggressione del M., fosse incapace di intendere e di volere.
L'inquadramento delle questioni ermeneutiche sottese a questo motivo di ricorso, a ben vedere, si collega alle censure difensive formulate dalla difesa del P. nel giudizio di appello in ordine alla sua capacità di intendere e di volere e impone il richiamo dell'orientamento ermeneutico affermatosi in seno alle Sezioni unite - che veniva correttamente richiamato dalla Corte di appello di Cagliari che non ritiene l'imputabilità una mera condizione psichica indispensabile per attribuire un reato all'agente, ma l'espressione della capacità penale dell'imputato complessivamente valutabile.
L'imputabilità, infatti, come ribadito dalla Corte territoriale nel provvedimento in esame, è la condizione soggettiva indispensabile per affermare la responsabilità penale del soggetto attivo del reato e presuppone l'accertamento di una condizione di rimproverabilità verificabile processualmente, sulla quale il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata risulta ineccepibile (cfr. Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, Rv. 230317).
In questo modo, le Sezioni unite ritenevano definitivamente superata la nozione tradizionale di infermità mentale, reputandola una condizione di grave disagio mentale, che induce il soggetto in una condizione psichica di intensità tale da fare escludere la sua capacità di intendere e di volere o da farla scemare grandemente. In questa prospettiva, non è tanto la condizione di infermità del soggetto attivo del reato a rilevare sul piano dell'accertamento giurisdizionale quanto piuttosto lo stato di disagio mentale dell'individuo singolarmente inteso, che deve essere tale da incidere negativamente sulla sua capacità di intendere e di volere, che dovrà essere intesa come la libertà di autodeterminazione dell'agente, collegata eziologicamente alla condotta delittuosa oggetto di valutazione processuale (cfr. Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 2333228).
Ne discende che, prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare preliminarmente i "requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva". Ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica che il giudice potrà provvedere all'individuazione delle "condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali" sulle quali fondare le sue determinazioni processuali (cfr. Sez. un., n. 9163 del 21/05/2005, Raso, cit.).
In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato al P. risulta congruo e, pur tenendo conto delle condizioni di alterazione psichica del ricorrente, conseguiva all'oggettiva gravità dei fatti illeciti che gli venivano ascritti ai capi A) e B), certamente influente sul disvalore della sua condotta illecita e tale da non consentire una diversa quantificazione dosimetrica della pena inflitta all'imputato, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e delle connotazioni degli accadimenti criminosi oggetto di contestazione.
Si consideri, infine, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione al P. delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni che si sono richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: "Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804).
Queste considerazioni impongono di ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso.
4. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da P.T. deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017
06-10-2017 22:35
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