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Sentenza

Durante il Consiglio di Amministrazione l'imputato rivolge al fratello, amministratore della società, in presenza di più persone, l'affermazione che lo stesso era stato esonerato dal servizio  militare  per l'art. 21.
Durante il Consiglio di Amministrazione l'imputato rivolge al fratello, amministratore della società, in presenza di più persone, l'affermazione che lo stesso era stato esonerato dal servizio militare per l'art. 21.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-12-2016) 19-01-2017, n. 2551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente -
Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -
Dott. SCOTTI Umberto L. - rel. Consigliere -
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2015 del TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ;
udito il difensore, avv. Francesco Amodio del Foro di Bari, per G.S., che ha concluso riportandosi al ricorso e associandosi alle conclusioni del P.G..

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara con sentenza del 7/10/2015, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 27/11/2014, previa riqualificazione del fatto di  reato  da diffamazione a ingiuria ex art. 594 c.p., ha ridotto la pena inflitta all'imputato G.S. a Euro 500 di multa, confermando le statuizioni civili di condanna generica al risarcimento dei danni e rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile G.G., oltre alle ulteriori spese del grado.
Il fatto contestato concerneva una frase pronunciata da G.S., in presenza di altre persone durante il consiglio di amministrazione della s.c.a. r.l. C.T.E., rivolta al fratello G., amministratore della società, relativa al fatto che lo stesso era stato esonerato dal servizio  militare  per l'art. 21.
2. Propone ricorso per cassazione l'avv. Francesco Amodio, difensore di fiducia, chiedendo annullarsi l'impugnata sentenza per violazione, falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto sussistenza del  reato , ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
2.1. Il ricorrente sostiene che mancava l'elemento materiale del  reato , tenuto conto delle contraddizioni che inficiavano le raccolte deposizioni testimoniali dei testi S.E., commercialista, e S.A., avvocato, da cui emergeva che le persone presenti non avevano compreso il senso della frase pronunciata dall'imputato.
2.2. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, era del tutto carente la volontà di offendere non essendo mai stato fatto riferimento all'esistenza in capo al fratello Gianni di problemi psicologici, come da lui stesso dichiarato allorchè è stato escusso come teste. 

Motivi della decisione

1. Il  reato  di cui all'art. 594 c.p. è stato abrogato dalla L. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, della e sostituto da un corrispondente illecito civile.
L'abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata d'ufficio a norma dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 2 c.p., comma 2. Ciò anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 26775101).
2. Il necessario annullamento della sentenza di condanna per un fatto che la legge non prevede più come  reato  travolge anche le statuizioni civili, alla luce sia della regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili da parte del giudice penale, sia della tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 c.p.p., sia della diversa disciplina espressamente sancita dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di abolitio criminis dal D.Lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica.
In tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la revoca delle statuizioni civili, cui potrà seguire, per effetto della eventuale azione risarcitoria davanti al giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno (Sez. Unite, del 29/9/2016, Rv. 267884; Sez. 2, n. 26091 del 10/06/2016, Tesi, Rv. 26700401; Sez. 5, n. 32198 del 10/05/2016, Marini, Rv. 26700201). 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come  reato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017
Avv. Antonino Sugamele

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