Detenzione domiciliare: durante un controllo dei CC viene richiesto al controllato di consegnare il telefono cellulare in suo possesso. Il detenuto chiede di estrarre dall'apparecchio la relativa sim card, non volendo che fossero divulgati messaggi scambiati con la propria fidanzata.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-12-2016) 19-01-2017, n. 2676
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/04/2013 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. VITTORIO AMEDEO MARINELLI, in sostituzione dell'Avv. DEMETRIO DELFINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il difensore di fiducia di F.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 09.04.2015, con cui la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione del locale Tribunale, di condanna del prevenuto (con la diminuente del rito abbreviato) alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p., commesso nei confronti del C.re R.D., intervenuto al fine di impedire che il detto F. "deteriorasse e distruggesse completamente il proprio telefono cellulare e la sim card contenuta all'interno".
Deduce innanzi tutto il legale ricorrente - ribadendo la censura portata all'attenzione del giudice d'appello, ma dallo stesso disattesa, in tesi erroneamente - che il proprio assistito, assolto già dal primo giudice dall'imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (formulata in relazione al rinvenimento di marijuana nel luogo in cui il prevenuto trovavasi in regime di detenzione domiciliare, presente altresì un soggetto estraneo al nucleo familiare, che si era di poi fatto carico della disponibilità della sostanza), a fronte della richiesta dei militari di consegnare il telefono cellulare in suo possesso, aveva chiesto di estrarre dall'apparecchio la relativa sim card, non volendo che fossero divulgati messaggi scambiati con la propria fidanzata. Solo a seguito dello strattonamento da parte del Carabiniere indicato nel capo d'accusa, l'odierno ricorrente, "molto probabilmente in quanto intimorito dalla reazione del militare", aveva spezzato la scheda in suo possesso: tanto, dunque, allo scopo di mantenere la riservatezza in ordine alle dette comunicazioni con la fidanzata e non già allo scopo di opporsi al compimento di un atto d'ufficio, per l'effetto risultando asseritamente carenti tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo richiesti dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 c.p..
In secondo luogo, è sollecitata l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., di cui il ricorrente giustifica la formulazione per la prima volta in sede di legittimità in ragione dell'entrata in vigore della legge introduttiva dell'istituto in questione appena sette giorni prima della pronuncia qui impugnata, con conseguente impossibilità di far luogo alla formulazione di motivi aggiunti, nel rispetto della scansione temporale imposta dall'art. 585 c.p.p., comma 4.
2. Il proposto ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo.
3. Il primo motivo di ricorso ripropone - come riconosciuto dallo stesso difensore ricorrente - la medesima doglianza già sottoposta al vaglio della Corte, la cui disamina in proposito appare assolutamente corretta, come tale sottraendosi a censure di sorta.
Ha infatti affermato il giudice distrettuale che nella presente vicenda deve trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui la condotta violenta o minatoria prevista dalla fattispecie incriminatrice non necessariamente deve rivolgersi verso la persona del pubblico ufficiale, ben potendo indirizzarsi anche verso una cosa, posto che ciò che la norma richiede è unicamente che essa sia stata posta in essere allo scopo di opporsi al compimento di un atto d'ufficio (così, da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 6069 del 13.01.2015, Rv. 262342; v. anche Sez. 6, sent. n. 49468 del 18.11.2015, Rv. 266241). Il che non pare in alcun modo revocabile in dubbio nel caso in esame, essendo di tutta evidenza che la pretesa del F. avrebbe vanificato l'atto d'ufficio, la cui legittimità neppure il ricorrente giunge a porre in discussione, a buona ragione intendendo la p.g. verificare, attraverso la disamina dell'apparecchio cellulare nella disponibilità dell'odierno imputato - così come leggesi nella sentenza del giudice territoriale - se fosse stato quest'ultimo a prendere contatto con il terzo trovato indebitamente nel luogo di restrizione domiciliare dello stesso F., là dove la perquisizione aveva condotto al reperimento di sostanza stupefacente: onde, al di là dei non meglio precisati termini della giustificazione addotta, è innegabile che il prevenuto, non dando seguito alla richiesta formalizzata dai militari con le modalità descritte, tanto fece - quantomeno anche - allo scopo di opporsi all'atto che gli stessi erano in procinto di compiere.
Discende da ciò la manifesta infondatezza del motivo in questione, che peraltro, sul punto, non si confronta affatto con l'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza.
5. Non consentito, infine, è il secondo ed ultimo profilo di doglianza.
E' fuor di dubbio che la censura in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in tanto può essere legittimamente fatta valere innanzi a questa Corte, in quanto non vi sia stata la possibilità di dedurre il relativo motivo davanti al giudice di merito, per effetto della posteriorità dell'entrata in vigore della norma rispetto alla sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 20270 del 27.04.2016, Rv. 266678): ciò che non è nel caso in questione, a nulla valendo il riferimento ai tempi previsti dal codice di rito per il deposito di eventuali motivi aggiunti, atteso che il richiamo alla disposizione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, in presenza di ius superveniens, è per certo non conferente.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità della proposta impugnazione segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, a beneficio della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.500,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017
09-03-2017 22:49
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