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Sentenza

Danneggiamento – Cose esposte alla pubblica fede – Porta di un locale all’interno del quale vi sia il titolare – Non è tale.
Danneggiamento – Cose esposte alla pubblica fede – Porta di un locale all’interno del quale vi sia il titolare – Non è tale.
Non è esposta alla pubblica fede la porta d'accesso ad un locale all'interno del quale sia presente il titolare posto che la ratio della previsione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. risiede  nella minorata possibilità dì difesa connessa alla particolare situazione delle cose. (In applicazione del principio la Corte ha conseguentemente  ritenuto il fatto  non più previsto dalla legge come reato).

Nel senso che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, il che non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, omunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi, Quinta Sezione, n. 46817/04, CED 231168; nel medesimo senso anche Seconda Sezione, n. 44331/10, CED 249181; Seconda Sezione, n.37889/10, CED 248875. Nel senso, invece, per cui vi è comunque esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Prima Sezione,  n. 8088/86, CED 173534; Seconda Sezione, n. 23282/15, CED 263626.
Avv. Antonino Sugamele

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