Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissioni o immissioni sonore - Derivanti da esercizio di professioni o mestieri - Illecito penale o illecito amministrativo - Discrimine.
In tema di immissioni acustiche la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi integra un illecito amministrativo (articolo 10, L. quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9, l. 689/1981, e non costituisce pertanto reato ai sensi del comma 2, articolo 659 c.p. Conserva, invece, rilevanza penale l'attività lavorativa che provochi disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone che si qualifichi per la violazione di prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità e diverse da quelle concernenti i limiti delle immissioni e emissioni sonore.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2017 n. 31279
15-07-2017 15:00
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