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Sentenza

Consulenti di parte con il gratuito patrocinio: il taglio delle tariffe è illegittimo per irragionevolezza.
Consulenti di parte con il gratuito patrocinio: il taglio delle tariffe è illegittimo per irragionevolezza.
Corte costituzionale – Sentenza 13 luglio 2017 n. 178 
Nel 2015 i giudici di legittimità, per le stesse ragioni, avevano bocciato (sentenza n. 192) il taglio dei compensi degli «ausiliari del magistrato», affermando che il Legislatore, quando ha deciso «un significativo e drastico intervento di riduzione» dei compensi non poteva ignorare che si trattasse di emolumenti che, a norma dell'articolo 54 del Dpr n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere rivalutati su base triennale, mentre non avevano subito alcun adeguamento da oltre un decennio, per cui la base tariffaria era «ormai seriamente sproporzionata per difetto». Ciò portava i giudici a concludere che la scelta legislativa aveva «superato il limite della manifesta irragionevolezza».

Analoga questione, con riferimento ai consulenti tecnici di parte, è stata posta dal Tribunale di Grosseto che tra i motivi ha inserito anche la violazione dell'articolo 3 della Carta proprio a seguito della sentenza citata. Secondo il rimettente, infatti, a questo punto la riduzione di un terzo dei compensi penalizza irragionevolmente il consulente tecnico di parte rispetto all'ausiliario del magistrato. Un argomento ritenuto fondato dalla Consulta che ricorda come le tabelle furono approvate 15 anni fa e da allora mai più aggiornate. In tal contesto, prosegue la Corte, è intervenuta nel 2013 la legge n. 147 che ha previsto il taglio di un terzo degli importi spettanti «al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, nominati in un processo penale in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato».

La dichiarazione di illegittimità per gli «ausiliari del giudice», prosegue la sentenza, peraltro, non ha censurato direttamente l'obbiettivo di contenimento della spesa pubblica. Ha invece evidenziato la sua irragionevolezza, «nella misura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza – rispetto alle comuni tariffe professionali – già scontano la diminuzione derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta all'ausiliario del magistrato». Il che, prosegue, equivale a riconoscere che tale riduzione tornerebbe ad applicarsi se le tariffe venissero aggiornate.

Essendo questa la ratio della decisione essa «non può che estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte». Anche con riferimento ai suoi compensi, infatti, «va confermata la valutazione di irragionevolezza di un intervento legislativo che non ha tenuto conto del contesto normativo nel quale è stato disposto, e delle condizioni che, di fatto, caratterizzano la materia e il settore sui quali è operato l'intervento stesso».

Accolta anche la seconda censura relativa alla violazione del diritto di difesa (articolo 24), in quanto il taglio potrebbe allontanare «i soggetti dotati delle migliori professionalità», tanto più che «mentre l'ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili, sul consulente di parte non grava tale obbligo». Ma anche a prescindere da ciò, «decisiva è la circostanza per cui, a differenza degli onorari del consulente della parte privata, quelli del consulente nominato dal pubblico ministero non subiscono la riduzione di un terzo prevista dalla disposizione censurata». Se, dunque, il pubblico ministero «può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l'incarico né subire la decurtazione», ne consegue, nell'ambito di un rito di tipo accusatorio, «una percepibile disparità di condizione tra le parti del processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato».
Avv. Antonino Sugamele

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