Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Art. 69, co. 4, cod. pen.
Corte Costituzionale 2 MAGGIO 2017, N. 120
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente, prevista dall'art. 89 cod. pen., sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. – inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, co. 4, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251/2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 32 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari, con l'ordinanza del 30 giugno 2016, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2016, è inammissibile.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2007: allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento – soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, co. 4, cod. pen. – unicamente quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti.
01-06-2017 22:14
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